Il doppio tradimento da parte del marito e dell’amica di famiglia non giustifica la condotta aggressiva e persecutoria della moglie tradita. La condotta dell’amica infatti rileva solo sul piano dei rapporti personali, ma non può essere invocata dalla stalker come una provocazione per ottenere uno sconto della pena. Questa la conclusione della Cassazione che ha respinto il ricorso dell’imputata.

1. Il 20 aprile 2018, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna anche agli effetti civili – inflitta a R.C., D.G. e D.R. (le ultime due figlie della prima) dal Giudice monocratico di Napoli Nord per stalking, lesioni personali e violazione di domicilio ai danni di T.C. e delle figlie M.E. ed Er., a seguito della scoperta – avvenuta il (OMISSIS) – della relazione intrattenuta dalla T. con il marito della R., D.A., padre di G. e R..

2. Ricorrono avverso detta sentenza le tre imputate a mezzo del comune difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo deduce violazione dell’art. 612 bis c.p., perchè mancherebbe l’abitualità del reato. Le condotte di cui al capo a), infatti, sarebbero state commesse all’indomani della scoperta della relazione extraconiugale del D., mentre quelle dei capi successivi, rispettivamente, il 30 aprile 2014 ed il 27 novembre 2015. Ugualmente non vi sarebbe la prova dello stato d’ansia o di paura o del fondato timore per l’incolumità propria o di prossimi congiunti in capo alle persone offese, che deve essere – come espressamente sancito dal legislatore:

– grave, perdurante e fondato e che, nella specie, è stato evinto dalle sole dichiarazioni delle vittime. Il trasferimento dall’abitazione delle tre donne sarebbe legato non già alle condotte delle prevenute, ma alla vergogna ed alla repulsione per il contesto abitativo.

A valle della tesi difensiva già propugnata in appello – ricordano le ricorrenti:

– la difesa delle prevenute aveva chiesto la riqualificazione nel reato di ingiuria, con conseguente assoluzione perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

2.2. Il secondo motivo di ricorso investe la denegata applicazione della circostanza attenuante della provocazione, diniego viziato in diritto. Aveva errato la Corte partenopea nell’escludere che l’esistenza di un lasso temporale tra la condotta provocatoria (nella specie, la scoperta della relazione) e la reazione delle imputate minasse la ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità della norma di favore. Andrebbe considerato – sostengono le ricorrenti – anche il contesto socio-culturale di riferimento, definito nei ricorsi degradato, in cui il tradimento assume una connotazione particolarmente negativa.

1. I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati e vanno pertanto respinti.

2. Il primo motivo di ricorso – che contesta sia l’abitualità dei comportamenti ricondotti al reato di stalking sia la concretizzazione degli eventi costitutivi della fattispecie – è inammissibile. Le impugnative, invero, sono portatrici di una prospettiva assertiva e soggettivamente orientata, laddove mancano di confrontarsi con la ricostruzione dei giudici di appello, che hanno evidenziato come, all’indomani della scoperta della relazione della T. con il D., siano state attuate una serie di condotte persecutorie, consistite in messaggi, anche via facebook, nell’accesso presso l’abitazione delle vittime del (OMISSIS) e nelle aggressioni, sia verbali che fisiche, anche verso M.E. ed Er., quest’ultima anche vittima di lesioni. Di fronte a detta continuità, a nulla rileva che sia contestato anche un fatto distante nel tempo (quello sub d), che costituisce, ferma restando la già avvenuta concretizzazione dell’oggettività della fattispecie, una recrudescenza dell’aggressività legata all’accesso della T. e di M.E. presso la vecchia abitazione. Quanto alle cause dell’allontanamento, il ricorso manca di confronto con la sentenza impugnata, del momento che pare trascurare che il Collegio di merito, accanto al disdoro per la scoperta della relazione extraconiugale nell’ambito della realtà condominiale di riferimento, aveva affermato che la causa principale del trasferimento era la paura paralizzante che le imputate avevano determinato nella T. e nelle figlie, tutte oggetto di persecuzioni non solo verbali ed a distanza, ma anche di vere e proprie aggressioni fisiche (pagg. 6 e 10 della pronunzia avversata); detto clima di violenze si era esacerbato nuovamente quando, a distanza di tempo, la T. ed M.E. avevano dovuto recarsi nella vecchia casa ed erano state minacciate, ingiuriate e – la T. – colpita con una sigaretta accesa sul volto. Tanta era la paura delle ragazze, che E. e Er. aveva rinunziato a fare visita al padre, che era rimasto nella casa situata nel condominio delle imputate e – come riferito da E. e riportato in sentenza a pag. 10- vivevano da tre anni chiuse a casa della nonna (dove erano state costrette a trasferirsi) per paura delle ritorsioni violente delle prevenute. In ordine alla censura che attiene alla valutazione delle dichiarazioni delle vittime, il ricorso pecca di aspecificità nella misura in cui manca di confrontarsi con il vaglio di attendibilità svolto dalla Corte di appello, che, nel rispetto delle indicazioni esegetiche di questa Corte (tra tutte, Sezioni Unite Bell’Arte), ha evidenziato la saldezza logica del racconto delle persone offese e l’assenza di fratture narrative nonchè l’esistenza di altre prove, documentali e dichiarative, che ne hanno confortato le accuse. I plurimi profili di genericità estrinseca dei ricorsi appena ricordati denunziano un’impostazione non corretta delle impugnative, siccome in contrasto con il principio autorevolmente ribadito da Sez. U Galtelli (n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823), secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Mette conto, infine, segnalare come anche le censure che attengono all’accertamento dello stato d’ansia delle vittime non superino il vaglio di ammissibilità: su questo aspetto, invero, la ricostruzione dei giudici di appello evidenzia una piattaforma probatoria solida laddove questa Corte (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 Rv. 260412) ha chiarito che, ai fini della prova dello stato d’ansia o di paura, non è necessaria una perizia, ma può bastare anche solo l’utilizzo di massime di esperienza che consentano di ricostruire gli effetti destabilizzanti della condotta dell’agente sull’equilibrio psichico della persona offesa. Può quindi concludersi che, di fronte alla convergenza dei dati comprovanti la condotta persecutoria delle imputate e di quelli concernenti le ripercussioni in termini di paura ed il coevo condizionamento delle persone offese, le censure dei ricorsi circa il vizio di motivazione in ordine all’eziologia del malessere di queste ultime appaiono, oltre che inammissibilmente attinenti al merito, anche manifestamente infondate.

3. Il secondo motivo di ricorso quello che si duole dell’omessa concessione della circostanza attenuante della provocazione – è infondato. Occorre ricordare che, secondo le ricorrenti, la Corte di appello aveva errato sia nel valorizzare in malam partem il lasso temporale intercorso tra l’evento provocatorio (la scoperta della relazione tra la T. e D.A.) e la reazione delle imputate, sia nel trascurare il contesto socio-culturale di riferimento, definito nei ricorsi degradato, in cui il tradimento assume una connotazione particolarmente negativa. Va poi precisato che, poichè in appello l’attenuante era stata invocata solo con riferimento ai reati di cui ai capi b) e seguenti, la doglianza – che non puntualizza i reati cui la norma di favore si riferirebbe – va riguardata solo in relazione a detti reati, stante l’inammissibilità della censura ove rivolta, per la prima volta in questa sede, anche alla applicabilità della provocazione al reato di stalking. Fatta questa premessa, occorre domandarsi se la decisione della Corte territoriale presenti vizi motivazionali o in diritto laddove ha escluso la concedibilità dell’attenuante per la “mancanza di un atteggiamento genuinamente vessatorio della vittima, tale da motivare e giustificare l’inconsulta e prolungata reazione delle tre imputate”, ovvero, quanto al lasso temporale, ha affermato che “non vi fu alcuna vera contestualità spazio-temporale, tra il fatto scatenante e la sconsiderata, insistita e pervicace reazione”. Ebbene, deve ritenersi che i giudici di appello, nel negare la concessione dell’attenuante in parola, abbiano fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini dell’integrazione del fatto ingiusto altrui, presupposto dell’attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità personale (Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894; Sez. 5, n. 55741 del 25/09/2017, R., Rv. 272044; Sez. 5, n. 49569 del 18/06/2014, Mouflih, Rv. 261816). Il Collegio ritiene, invero che non possa trovare seguito l’idea che il comportamento della T. – allorchè aveva intrapreso una relazione con il marito della R. ed aveva, nell’ottica di quest’ultima, sia reso possibile l’infedeltà dell’uomo, sia tradito la fiducia accordatale quale amica di famiglia – possa costituire un fatto ingiusto secondo la nozione accolta nella giurisprudenza di questa Corte. Quanto all’essenza del comportamento della T., infatti, il suo coinvolgimento relazionale con il marito della R. non può costituire, nell’ottica penalistica in cui ci si muove, un contegno ingiusto sotto il profilo giuridico, morale o sociale tale da giustificare una mitigazione sanzionatoria rispetto alla reazione marcatamente eteroaggressiva che si è registrata. La persona offesa era soggetto estraneo al rapporto di coniugio che intercorreva tra il D. e la R. al momento della scoperta della relazione e la dinamica che la legava alla suddetta imputata ed alle di lei figlie si colloca sul piano dei rapporti interpersonali e non può assurgere al novero di fattore provocatorio; in altri termini, la circostanza che la T. avesse intrapreso una relazione con il D. ed il venir meno al dovere di lealtà legato all’amicizia/conoscenza con la famiglia della R. sono temi che esulano dal novero delle condizioni che possono condurre all’applicazione della circostanza invocata, trattandosi di dinamiche squisitamente affettivo-interpersonali caratterizzate da un possibile margine di opinabilità, che non rispondono a regole (neanche di ordine morale) generalmente riconosciute e sufficientemente stabilizzate e che, pertanto, non possono trovare sbocco in termini di attenuazione della risposta punitiva dello Stato. Mette altresì conto rilevare che la decisione della Corte territoriale è corretta anche quando ha valorizzato l’esistenza di un lasso temporale eccessivo tra fatto provocatorio e reato, con particolare riferimento alla fattispecie sub d), che è avvenuta il 27 novembre 2015, quasi due anni dopo la scoperta della relazione. Ed invero, se la giurisprudenza di questa Corte ha sostenuto che, anche in presenza del passaggio di un certo lasso di tempo e del sedimentarsi dello stato d’ira del reo nei confronti dell’autore del fatto provocatorio, è possibile concedere l’attenuante, deve dirsi che, in relazione alle lesioni ai danni di T.C., detto lasso di tempo è eccessivamente ampio, sì da far escludere che il comportamento aggressivo possa dirsi ancora frutto di una spinta genuinamente reattiva.

4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

5. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.M.Q. La Corte:

rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020.

 

Non è presente alcuna nota o commento.

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