La S.C. nel corso dell’anno 2017 ha in più occasioni esaminato il tema dell’oggetto dell’obbligazione, evidenziando in alcune pronunce la prestazione dovuta, anche con riferimento ai doveri di diligenza e di buona fede, che, in quanto tali, concorrono a connotarne in concreto le caratteristiche. L'”exceptio inadimpleti contractus” di cui all’art. 1460 c.c. non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese, secondo un’interpretazione del giudice del merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, va condivisa la ravvisabilità dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. nel rifiuto opposto dal Comune al pagamento dei compensi professionali ingiunti da un ingegnere e da un architetto, contestando l’ente municipale l’avversa pretesa sulla scorta di inadempimenti agli assunti incarichi di progettazione di un piano di recupero).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi per decreto ingiuntivo depositati il 23 aprile 1991 ed il 14 dicembre 1991, rispettivamente, l’ingegnere P.F. e l’architetto B.G. domandavano al Tribunale di Messina di intimare al Comune di Terme Vigliatore il pagamento dei saldi dei compensi professionali relativi all’attività di redazione del Piano particolareggiato di recupero della cosiddetta “(OMISSIS)”, giusta incarichi conferiti con Delib. Giunta Municipale 20 agosto 1986. Emessi i Decreti n. 975 del 1991 e n. 2620 del 1991 e proposte le opposizioni dal Comune di Terme Vigliatore, con reciproche domande riconvenzionali dei professionisti, i giudizi venivano dapprima riuniti e poi riassunti dal Comune davanti all’istituito Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Con sentenza del 6 aprile 2007, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, superata l’eccezione di nullità della procura dell’opponente, essendo chiaramente identificato il Sindaco quale soggetto conferente la stessa nell’intestazione delle citazioni, accoglieva le opposizioni del Comune, revocava i decreti ingiuntivi e dichiarava che il Comune di Terme Vigliatore non fosse tenuto al pagamento dei compensi richiesti dall’ingegnere P.F. e dall’architetto B.G. per l’inadempimento dell’incarico loro conferito, avendo i professionisti violato i canoni di diligenza e perizia e le norme del disciplinare, in quanto il Piano di recupero redatto non poteva essere approvato perchè le costruzioni interessate ricadevano nella fascia di inedificabilità di cui alla L.R. Sicilia 12 giugno 1976, n. 78, art. 15 (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia). Il Tribunale condannava altresì l’ingegnere P.F. e l’architetto B.G. alla restituzione delle somme incassate in esecuzione dei decreti ingiuntivi. Proposti separati appelli, poi riuniti, dall’ingegnere P.F. e dall’architetto B.G., gli stessi venivano rigettati dalla Corte d’Appello di Messina con sentenza n. 561/2011 del 29 novembre 2011. La Corte di Messina, quanto all’eccezione di nullità della procura avanzata da P.F., affermava che l’atto fosse dal suo contesto e dalla delibera autorizzativa di Giunta chiaramente riferibile al Sindaco del Comune di Terme Vigliatore. Quanto al merito, la Corte d’Appello, descritto il contenuto dell’incarico conferito con la Delib. Giunta Municipale 20 agosto 1986 (redazione di un piano di recupero della cosiddetta “(OMISSIS)”) accertava che l’elaborato dei professionisti contemplasse costruzioni, in numero pari alla metà degli edifici nella zona, ricadenti nella fascia di inedificabilità assoluta di metri 150 dalla battigia, agli effetti della L.R. Sicilia 12 giugno 1976, n. 78, art. 15, lett. a, in quanto tali non recuperabili, trattandosi di abusi insanabili, in forza di prescrizione normativa di diretta applicabilità tanto ai comuni quanto ai privati. La Corte di Messina evidenziava inoltre come l’eccezione ex art. 1460 c.c., del Comune dovesse intendersi sollevata per il sol fatto che esso avesse espresso il proprio rifiuto ad elargire il compenso ai professionisti, stante il loro inadempimento al mandato ricevuto. I giudici d’appello sostenevano pure che la domanda di restituzione delle somme incassate in esecuzione dei decreti ingiuntivi fosse stata ritualmente avanzata dal Comune opponente. L’ingegnere P.F. e l’architetto B.G. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Terme Vigliatore. I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dapprima disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. Il ricorso di P.F. e B.G. si sviluppa, effettivamente, in sessantaquattro pagine, composte dalla riproduzione integrale – mediante reinserimento del testo o fotocopiature degli originali – dei due ricorsi per decreto ingiuntivo, dei verbali di alcune udienze, dei due atti di appello, delle opposizioni a decreto ingiuntivo, della citazione in riassunzione e di una Delib. commissariale 12 aprile 1989. Pur essendo una siffatta pedissequa riproduzione degli atti processuali in potenziale conflitto col requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma, 1, n. 3, rimettendo alla Corte la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di impugnazione, il ricorso di P.F. e B.G. contiene comunque sufficienti interpolazioni che bastano a comprendere i punti rilevanti per la risoluzione delle questioni dedotte. 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della procura inerente l’atto di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 975 del 1991, per violazione degli artt. 83 e 182 c.p.c., essendovi indicato non il nome di colui che aveva apposto l’illeggibile sottoscrizione, ma solo specificata la funzione di “Sindaco pro tempore”. Identica omissione del nome del Sindaco affliggeva la citazione in riassunzione. Il motivo è evidentemente infondato, alla stregua dell’orientamento costante di questa Corte in argomento. La Corte di Messina ha fatto riferimento alla Delib. autorizzativa della Giunta Municipale per intendere la procura comunque riferibile al Sindaco del Comune di Terme Vigliatore. E’ stato al proposito già più volte ribadito che l’illeggibilità della sottoscrizione del sindaco di un Comune conferente la procura alla lite e l’omessa indicazione del suo nome nel testo dell’atto sono irrilevanti qualora l’indicazione nominativa sia con certezza desumibile da un atto, di data certa, anteriore al conferimento del mandato (quale, nella specie, la delibera della giunta comunale di autorizzazione del sindaco a costituirsi in giudizio, depositata unitamente all’atto di costituzione in giudizio) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21780 del 27/10/2015). Del pari, si è affermato che l’illeggibilità della sottoscrizione della procura alle liti e la mancata indicazione del nome del sindaco che l’abbia conferita non comportano la nullità della procura, atteso che l’indicazione della persona fisica che riveste “pro tempore” la qualità di sindaco del comune costituisce un dato di pubblico dominio, accertabile senza difficoltà presso lo stesso ente, sicchè spetta alla controparte l’onere di verificare che la firma in calce alla procura provenga dalla persona del sindaco in carica (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16366 del 17/07/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21405 del 10/10/2014). 2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 1455, 1460 e 2226 c.c., dell’art. 157 c.p.c., comma 3 e quindi l’infondatezza dell’exceptio inadimpleti contractus, avendo il Comune di Terme Vigliatore già accettato la prestazione professionale e riconosciuto l’esatto adempimento e pagato una prima consistente quota del compenso ai professionisti incaricati, senza opporsi ad un precedente decreto ingiuntivo emesso nel 1990. Il terzo motivo censura l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, dell’avvenuta formale accettazione della prestazione professionale da parte del Comune e insiste per l’infondatezza dell’exceptio inadimpleti contractus. Il quarto motivo critica l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’intervento del Commissario ad acta con la Delib. Commissariale 12 aprile 1989, che disponeva la rielaborazione del progetto, eseguita dai ricorrenti in data 10 maggio 1989, così smentendo l’assunto dalla inapprovabilità dei piani di recupero. Secondo, terzo e quarto motivo di ricorso possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, rivelandosi infondati il secondo ed il terzo motivo, e risultando invece fondata la quarta censura per quanto di ragione. L’exceptio inadimpleti contractus di cui all’art. 1460 c.c., non richiede l’adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese, secondo un’interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità. Nella specie, va condivisa la ravvisabilità dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c., nel rifiuto opposto dal Comune di Terme Vigliatore al pagamento dei compensi professionali ingiunti dall’ingegnere P.F. e dall’architetto B.G., contestando l’ente municipale l’avversa pretesa sulla scorta di inadempienze agli assunti incarichi di progettazione del piano di recupero. Risulta nuova la questione prospettata nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, per cui l’avvenuta accettazione della prestazione professionale e il pagamento di acconti sul corrispettivo valessero sostanzialmente come rinuncia del Comune di Terme Vigliatore ad eccepire l’inadempimento dei progettisti. Si tratta di questione di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, sicchè era onere delle parti ricorrenti, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente vi avessero provveduto. D’altro canto, le circostanze prospettate di ricorrenti neppure delineano un univoco comportamento concludente del Comune di rinuncia ad avvalersi dell’eccezione di inadempimento. E’ invece fondato il quarto motivo di ricorso. La Corte d’Appello di Messina ha ritenuto non dovuto il saldo del compenso per l’attività di progettazione svolta dall’ingegnere P.F. e dall’architetto B.G. in quanto, nella redazione del piano di recupero della cosiddetta “(OMISSIS)”, i due tecnici non avevano evidenziato che la metà degli edifici di tale zona non fossero recuperabili, perchè siti nella fascia di inedificabilità assoluta di metri 150 dalla battigia, di cui alla L.R. Sicilia 12 giugno 1976, n. 78, art. 15, lett. a, con conseguente irrealizzabilità del progetto. Tuttavia, risulta che, preso atto di tale situazione dei luoghi, il Commissario ad acta, con Delib. 12 aprile 1989, n. 33, aveva disposto di stralciare dal piano di recupero tutta l’area ricadente nella fascia di 150 metri dalla battigia, e di restituire il piano ai progettisti perchè procedessero al ristudio della restante parte, per la quale sussistevano i presupposti di legge. Secondo i principi costantemente elaborati da questa Corte, l’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14759 del 19/07/2016, non massimata; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2257 del 02/02/2007; Cass. sez. 1, Sentenza n. 22487 del 29/11/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11728 del 05/08/2002). Rientra, del resto, nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio, in quanto attività strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell’opera, l’obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8014 del 21/05/2012). Il committente ha, invero, diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d’arte e conforme ai patti, sicchè l’irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell’incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso (ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione a norma dell’art. 1453 c.c. e le discendenti restituzioni). Ora, alla stregua di queste premesse, gli errori professionali addebitabili all’ingegnere P.F. e all’architetto B.G., incaricati dal Comune di Terme Vigliatore della redazione del Piano particolareggiato di recupero della cosiddetta “(OMISSIS)”, potrebbero dirsi tali da far ritenere le loro prestazioni totalmente inadempiute ed improduttive di effetti in favore del Comune committente, con la conseguenza che non sia dovuto alcun compenso ai professionisti, soltanto in caso di accertamento della definitiva irrealizzabilità del progetto stesso, ove, cioè, pur alla stregua delle ulteriori istruzioni rese dal Comune committente con la Delib. Commissariale 12 aprile 1989 (non esaminata dalla Corte d’Appello), non sia stato possibile il legittimo recupero dell’area indicata. L’accoglimento del quarto motivo di ricorso assorbe l’esame del settimo motivo, che denunciava la violazione dell’art. 2233 c.c., per il mancato pagamento del compenso spettante per la rielaborazione del piano di recupero commessa dal Commissario ad acta. 3. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso denunciano la violazione degli artt. 112, 167 e 645 c.p.c., circa l’errata condanna alla restituzione delle somme incassate in forza dei decreti ingiuntivi, essendo stata la relativa domanda riconvenzionale proposta dal Comune opponente soltanto nell’atto di riassunzione innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, e non già nelle opposizioni a decreto ingiuntivo. Quinto e sesto motivo vanno trattati unitamente perchè connessi e sono in via di principio infondati, restando, in concreto, le statuizioni restitutorie ovviamente subordinate all’esito finale che avrà la causa in conseguenza del disposto rinvio. Secondo pacifico orientamento di questa Corte, la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto (per di più, in giudizio, quale quello in esame, iniziato prima dell’entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353), essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, è ammissibile fino all’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell’opposizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 814 del 20/01/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16632 del 26/11/2002). 4. Conseguono il rigetto del primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo di ricorso, l’accoglimento del quarto motivo e l’assorbimento del settimo motivo. La sentenza impugnata va perciò cassata limitatamente al profilo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina, che procederà a nuovo esame della causa tenendo conto dei rilievi effettuati e del principio di diritto enunciato, provvedendo anche sulle spese della presente fase di legittimità. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, dichiara assorbito il settimo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2016. Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017
L’oggetto dell’obbligazione Cass. Sez. 1, n. 01214/2017
In particolare, Sez. 1, n. 01214/2017, ha affermato che, in caso di assunzione dell’incarico di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, il professionista incaricato (architetto, ingegnere o geometra) è debitore di un risultato, essendo tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento.
PQM