Esame avvocato: nuove regole per 2025 e 2026

A partire dal 2026, l’esame di Stato per diventare avvocato in Italia subirà un’importante riforma che cambierà in maniera significativa la struttura e le modalità con cui i candidati dovranno affrontare la prova di abilitazione.

La nuova Legge professionale forense del 31 dicembre 2012, n. 247, all’art. 46 stabilisce, tra le altre cose, che l’esame di avvocato si articola in tre prove scritte e una prova orale, ma, differentemente da come accadeva in passato, con il solo ausilio di codici senza il commento o annotazioni giurisprudenziali. L’attuazione di tale previsione è stata diverse volte rinviata, da ultimo con l’emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni parlamentari il 13 febbraio 2024 che ha prorogato di un ulteriore anno l’entrata in vigore della disciplina per l’esame di abilitazione prevista dalla L. 247/2012.

La legge di conversione n 15/2025 del Dl n 202/2024 (Decreto Milleproroghe) ha posticipato l’entrata in vigore delle nuove regole al 2026. Pertanto, l’anno 2025 vedrà ancora l’applicazione delle modalità transitorie introdotte in seguito alla pandemia, che hanno modificato in via eccezionale quanto espresso nella legge 247/2012, ma con una immediata diminuzione del voto minimo di accesso alla prova orale, a partire dal 2025.

Disciplina Transitoria

Fino a quel momento, l’esame da avvocato si svolgerà in modo speciale, con una sola prova scritta, che consisterà in un atto giudiziario da redigere. Una delle principali modifiche riguarderà il voto minimo per l’esame orale, che scenderà da 105 a 90 punti. Questo cambiamento è stato fortemente voluto dall’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati (AIGA), che ha considerato questa misura un passo fondamentale per rendere l’esame più accessibile e giusto, specialmente per i giovani praticanti.

L’esame avvocato orale, per l’anno 2025, continuerà a seguire una struttura a tre fasi, continuando sulla scia della regolamentazione dovuta al Covid.

La prima fase consisterà nella risoluzione di un caso pratico che richiederà l’applicazione delle conoscenze di diritto sostanziale e processuale. Il candidato dovrà scegliere una materia tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.

La seconda fase prevede una serie di quesiti volti a testare la capacità del candidato di argomentare e analizzare in modo critico le questioni giuridiche. Questi quesiti riguarderanno tre aree, di cui una obbligatoria di diritto processuale, scelte dal candidato tra: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale.

La terza fase verterà sulla conoscenza dell’ordinamento forense, includendo i diritti e i doveri dell’avvocato, nonché altri aspetti essenziali della professione legale.

Ad oggi è stato ritenuto ragionevole ed equo prevedere: un primo termine di 30 minuti, dal momento della fine della dettatura del quesito, per la prima fase dell’orale: la previsione di un ulteriore termine per la esposizione di 60-70 minuti totali per tutte e tre le fasi. Dunque, la durata totale dell’esame orale si è finora attestata in non più di 90-100 minuti complessivi dalla fine della dettatura del quesito.

 

NUOVO ESAME AVVOCATO

Parte scritta 

L’anno 2026 segnerà un punto di svolta importante. Le nuove regole, previste dalla riforma dell’esame di abilitazione da avvocato, porteranno ad un ritorno a un sistema più articolato e rigoroso. L’esame diventerà più impegnativo, aumentando il numero delle prove scritte da una a tre. Le nuove prove scritte saranno così strutturate:

  1. La redazione di un parere motivato su una delle due questioni proposte in materia civile.
  2. La redazione di un parere motivato su una delle due questioni proposte in materia penale.
  3. La redazione di un atto giudiziario in una materia a scelta del candidato, tra diritto privato, diritto penale o diritto amministrativo, in cui dovrà dimostrare una solida conoscenza sia delle normative sostanziali che delle procedure processuali.

Una novità importante sarà che nelle prove scritte i candidati potranno utilizzare esclusivamente i testi normativi, senza l’ausilio di commenti, sentenze o massime giurisprudenziali. Questo rappresenta una distinzione significativa rispetto al regime attuale, che consente l’uso di testi arricchiti da commenti e riferimenti giuridici (codice annotato o dei contrasti). La decisione di limitare l’uso dei testi è stata pensata per mettere alla prova la preparazione giuridica e la capacità di ragionamento dei candidati in maniera più diretta e rigorosa.

Ogni componente della commissione d’esame avrà a disposizione un massimo di 10 punti per ciascuna prova scritta, e il candidato dovrà raggiungere un punteggio complessivo di 90 punti per poter accedere alla prova orale. Inoltre, ogni prova scritta dovrà ottenere almeno 30 punti per essere considerata valida.

 

Parte orale 

L’esame da avvocato orale subirà anch’essa dei cambiamenti importanti: se fino ad oggi bastava una breve esposizione delle prove scritte, dal 2026 il candidato dovrà illustrarne in maniera approfondita il contenuto. Oltre a questo, l’esame orale si concentrerà sulla conoscenza delle materie obbligatorie, che comprendono:

  • ordinamento e deontologia forense
  • diritto civile
  • diritto penale
  • diritto processuale civile
  • diritto processuale penale

Durante l’esame da avvocato orale, il candidato dovrà anche dimostrare una conoscenza approfondita di altre due materie a scelta, tra una vasta gamma di opzioni: diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto del lavoro; diritto commerciale; diritto dell’Unione europea; diritto internazionale privato; diritto tributario; diritto ecclesiastico; ordinamento giudiziario e penitenziario. 

La riforma del 2026, quindi, segna un ritorno a un esame più strutturato, complesso e completo. Le nuove regole intendono rispondere alle esigenze di un contesto legale sempre più complesso e in continua evoluzione, assicurando che chi supererà l’esame avrà una preparazione adeguata e competente per affrontare le sfide della professione forense.