Esame avvocato: cambia l’esame d’avvocato nel 2026

A partire dal 2026, l’esame di Stato per diventare avvocato in Italia subisce un’importante riforma che cambierà in maniera significativa la struttura e le modalità con cui i candidati dovranno affrontare la prova di abilitazione, superando definitivamente il modello transitorio utilizzato negli ultimi anni.

Il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto-legge sulla giustizia Decreto-Legge n° 100 del 12 giugno 2026 all’Art 1 con oggetto Disposizioni in materia di esame di stato per l’accesso alla professione di avvocato. L’Esame di Stato 2026 si prepara dunque a cambiare in maniera importante superando definitivamente la precarietà degli ultimi anni. La necessità di un decreto d’urgenza si era resa evidente dopo la mancata proroga delle modalità transitorie e semplificate all’interno del decreto “Milleproroghe”. Il nuovo provvedimento introduce un quadro strutturato in due prove scritte e una prova orale.

ESAME AVVOCATO 2026 

NUOVO ESAME AVVOCATO 2026

L’anno 2026 segnerà un punto di svolta importante. Le nuove regole porteranno ad un ritorno a un sistema più articolato e rigoroso. L’esame diventerà più impegnativo, aumentando il numero delle prove scritte da una a due. L’articolo 2 del Ddl delega di riforma forense, che alla lettera bb), prevede infatti che l’esame di Stato per l’accesso alla professione dovrà svolgersi in unica sessione annuale e articolarsi in una prova scritta consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario.

Due Prove Scritte

Parere e Atto Giudiziario

  1. La redazione di un parere motivato in una materia a scelta del candidato, tra diritto privato, diritto penale o diritto amministrativo.
  2. La redazione di un atto giudiziario in una materia a scelta del candidato, tra diritto privato, diritto penale o diritto amministrativo.

Codici annotati ammessi

I candidati potranno utilizzare esclusivamente l’ausilio dei codici annotati con la sola giurisprudenza. sentenze o massime giurisprudenziali. Questo rappresenta una distinzione rispetto al regime previsto dalla legge professionale, che vietava l’uso di testi arricchiti da commenti e riferimenti giuridici (codice annotato o dei contrasti). 

Videoscrittura esclusa

Inizialmente una delle innovazioni più discusse riguardava l’introduzione della videoscrittura in presenza. Tale modalità è stata tuttavia esclusa nella formulazione del decreto legge definitivo.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione seguono i criteri già utilizzati nel 2025. Ogni componente della commissione d’esame avrà a disposizione un massimo di 10 punti per ciascuna prova scritta, e il candidato dovrà raggiungere un punteggio minimo di 18 punti per ciascun elaborato per poter accedere alla prova orale.

 

Prova Orale

L’esame orale subirà anch’esso dei cambiamenti importanti: se fino ad oggi bastava una breve esposizione delle prove scritte, dal 2026 il candidato dovrà illustrarne in maniera approfondita il contenuto. Oltre a questo, l’esame orale avrà ad oggetto la soluzione di un caso pratico e la risposta a quesiti volti ad accertare la conoscenza del diritto sia sostanziale che processuale.

L’esame avvocato orale, per l’anno 2026, seguirà quindi tre fasi:

  • La prima fase consisterà nella soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e processuale in una materia scelta preventivamente tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo
  • La seconda fase consisterà nella risposta a 3 quesiti. Il primo in materia di diritto processuale, civile o penale a scelta del candidato; il secondo in materia di diritto sostanziale, civile penale o amministrativo sempre a scelta del candidato; il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, lavoro, internazionale, unione europea o tributario a scelta del candidato.
  • La terza fase verterà sulla conoscenza di deontologia e previdenza forense.

Criteri di valutazione

Per la valutazione della prova orale ogni componente delle sottocommissioni d’esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere a) (prima fase) e c) (terza fase) e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b) (seconda fase). Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera a) (prima fase) e lettera c) (terza fase) e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b) (seconda fase).

Tempistica della fase orale

Il termine di durata dell’esame orale dovrebbe ricalcare quello già previsto. Ad oggi è stato ritenuto ragionevole ed equo prevedere: un primo termine di 30 minuti, dal momento della fine della dettatura del quesito, per la prima fase dell’orale: la previsione di un ulteriore termine per la esposizione di 60-70 minuti totali per tutte e tre le fasi. Dunque, la durata totale dell’esame orale si è finora attestata in non più di 90-100 minuti complessivi dalla fine della dettatura del quesito.