- Atto di Civile – Anno 2023
Tizio riferisce di essere conduttore di un immobile destinato a uso diverso dall’abitazione, in particolare destinato a sede della sua azienda di autorimessa. A causa del rigurgito di liquami da uno dei tombini presenti sul pavimento del locale, questo si è interamente allagato due mesi prima. A seguito di sopralluogo dei Vigili del Fuoco, l’immobile è stato dichiarato inagibile fino al totale ripristino delle condutture, ancora non consegnato.
Tizio ha appena ricevuto dal locatore la notifica dell’intimazione di sfratto per morosità, in ragione del mancato pagamento delle ultime due mensilità del canone.
La controparte intimante ha anche invocato la clausola “solve et repete”.
Tizio è interessato a tenere in vita il contratto di locazione e a non dover sopportare il pagamento del canone a fronte dell’inattività della sua azienda; vuole altresì essere sollevato da tutte le ulteriori conseguenze pregiudizievoli derivate dall’evento.
Il candidato rediga la comparsa di costituzione e risposta per la parte intimata, valutando altresì l’esperibilità di azione riconvenzionale nei confronti dell’intimante e dei terzi.
Consulta lo svolgimento di Lex Iuris
- Atto di Penale – Anno 2023
Tizio viene raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, in quanto indagato in ordine al delitto di favoreggiamento personale aggravato, (art. 378 co. 2 c.p.), perché nella qualità di primario ortopedico presso un ospedale pubblico di Napoli, aveva gratuitamente e riservatamente assistito in tale struttura un pericoloso e celebre capo di una cosca camorristica latitante, la cui identità e situazione giuridica universalmente nota, era a sua conoscenza. Dalle indagini svolte era risultato, altresì, che Tizio non aveva effettuato alcuna annotazione della visita nei documenti ospedalieri.
Il candidato, assunte le vesti del difensore del sanitario indagato, rediga l’atto stimato opportuno soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese al caso in esame.
Consulta lo svolgimento di Lex Iuris
- Atto di Amministrativo – Anno 2023
Nei confronti dalla Alpha s.r.l., operativa nel campo dell’edilizia pubblica e privata, le cui quote sono possedute interamente, in pari misura, dai fratelli Tizio e Caio, viene rilasciata un’informazione interdittiva antimafia per rischio di infiltrazione mafiosa, in data 10.06.2023, dalla Prefettura Palermo, ai sensi degli artt. 91 ss. d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 10 d.P.R. n.
252/1998.
Premesso che la misura interdittiva si fonda sui seguenti elementi indiziari:
adozione di precedente informazione del 20.05.2016, a sua volta basata sulla misura inibitoria del divieto di esercitare attività imprenditoriale applicata ai fratelli Tizio e Caio nell’ambito dell’operazione antimafia denominata Omega; sentenza di proscioglimento del Tribunale di Termini Imerese dei fratelli Tizio e Caio per il reato di cui all’art. 416-bis c.p., passata in giudicato, e sentenza di proscioglimento del G.u.p. presso il Tribunale di Palermo in favore degli stessi per intervenuta prescrizione per i reati di cui agli artt. 110 e 353 c.p., le quali tuttavia evidenziavano la probabile esposizione a influenze illecite della malavita organizzata; sequestro preventivo della società e dei beni aziendali nell’ambito dell’operazione Omega, poi revocato, il candidato, assumendo le vesti di legale della compagine sociale, predisponga l’atto stimato opportuno per tutelare la propria assistita.
-
-
- Atto di Civile – Anno 2019
-
Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2018 Tizio, unico figlio del defunto Sempronio, cita in giudizio Caio esponendo che con contratto del 10/04/12, Mevio aveva apparentemente venduto a Caio un appartamento sito in Roma ma che tale vendita per la quale era stato regolarmente pagato il prezzo convenuto, era relativamente simulata sul piano soggettivo dal momento che il vero acquirente del bene era suo padre, all’epoca ancora in vita. Chiede dunque, previa declaratoria del carattere simulato della compravendita, l’accertamento dell’inclusione del predetto immobile nel patrimonio ereditario del padre Sempronio, così da poter far valere sul cespite i diritti a lui spettanti per la successione legittima.
A sostegno della propria domanda, l’attore indica alcuni elementi a suo dire indicativi di una fattispecie simulatoria e, segnatamente, il rilascio da parte di Caio in favore di Sempronio di una procura a vendere il medesimo immobile, l’intestazione a nome di Sempronio delle utenze idriche ed elettriche, esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’immobile con il denaro del de cuius, nonché l’omessa fissazione della residenza presso l’immobile da parte dell’acquirente apparente.
Caio si costituisce tempestivamente in giudizio senza sollevare specifiche eccezioni ma limitandosi a negare la dedotta simulazione. Alla prima udienza, il giudice adito rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 20/10/2019 nella quale assegna alle parti i termini di cui all’art 190 cpc e invita le stesse a prendere posizione, nei propri scritti difensivi, anche sulla questione, sollevata d’ufficio, concernente l’eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Mevio. Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l’atto difensivo richiesto svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito.
-
-
- Atto di Penale – Anno 2019
-
Tizio che ha già riportato tre condanne per reati puniti solo con la multa intende acquistare un motociclo usato, tramite una rivista di annunci economici, contatta Caio. I due si incontrano in Piazza Angelica. Caio consegna il motociclo e i documenti a Tizio che a sua volta consegna un assegno di 2000 euro a Caio. Subito dopo l’incontro Tizio si reca nel vicino Commissariato di Polizia e denuncia il furto dell’assegno appena consegnato a Caio. All’uscita però Tizio viene fermato dagli agenti insospettiti dal numero di telaio abraso sul motociclo. Da un breve controllo al terminale informatico emerge che lo stesso era provento di furto e che i documenti erano falsi.
Dalle indagini successive emerge anche la falsità della denuncia di furto dell’assegno. Tizio viene dunque sottoposto a processo e all’esito condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di calunnia in relazione alla denuncia dell’assegno, e di due anni di reclusione ed euro 1000 di multa per la ricettazione del motociclo.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso.
-
-
- Atto di Amministrativo – Anno 2019
-
L’impresa Alfa partecipa nel 2019 a una procedura di gara sopra la soglia comunitaria indetta da una AUSL per l’affidamento del servizio triennale di raccolta e smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della procedura l’impresa Alfa si classifica al secondo posto mentre risulta aggiudicataria l’impresa Beta unica partecipante alternativa che ha presentato un’offerta economica di molto inferiore a quella di Alfa non sottoposta a verifica di anomalia ai sensi dellart. 97 comma 3 D.lgs n. 50/2016.
Decorso il termine di 35 gg. previsti dall’art. 32 comma 9 Dlgs n. 50/2016 e nell’imminenza della sottoscrizione del contratto di appalto da parte dell’impresa Beta l’impresa Alfa a seguito di accesso agli atti della gara scopre che l’aggiudicataria pur avendo dichiarato nella sua offerta economica che il prezzo presentato è comprensivo di tutti i costi a suo carico non ha indicato l’importo degli oneri di sicurezza aziendale (elemento non espressamente richiesto nel bando di gara nel quale era contenuto un generico rinvio alle norme del codice dei contratti pubblici) come pure che in relazione a tale aspetto l’AUSL appaltante prima dell’aggiudicazione ha acquisito da Beta mediante soccorso istruttorio un documento integrativo recante l’indicazione di detta voce. Il candidato assunte le vesti del legale di Alfa rediga l’atto giudiziale più adeguato a tutelare ogni ragione della propria assistita.
-
-
- Atto di Civile – Anno 2018
-
Nel gennaio del 2018 la società Alfa ha venduto a Tizio una macchina tipografica esposta all’interno del proprio negozio. Quest’ultimo però, nonostante le molte sollecitazioni verbali rivoltegli, a distanza di alcuni mesi non ha ancora provveduto a ritirare il bene. Stante la perdurante inerzia di Tizio, la società alfa lo ha dunque citato in giudizio contestandogli l’inadempimento all’obbligo di ritirare il bene acquistato nonché lamentando di aver subito un concreto danno alla propria attività imprenditoriale, in quanto la macchina tipografica occupa una parte consistente della superficie del locale utilizzato per l’attività di vendita ed impedisce l’esposizione di altri prodotti. Ha chiesto pertanto, a titolo di risarcimento dei danni, la corresponsione della somma di euro 6.000,00 corrispondente ad una parte dell’importo dei canoni mensili di locazione del predetto locale corrisposti dal gennaio del 2018 alla data di redazione dell’atto di citazione, con riserva di richiedere eventualmente anche in separato giudizio i danni in seguito maturati. Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Tizio si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo alla difesa del proprio assistito.
-
-
- Atto di Penale – Anno 2018
-
In data 9 febbraio 2016 Tizio si trova nei giardini pubblici del Comune di Alfa con il proprio cane di piccola taglia tenuto al guinzaglio. All’improvviso un cane di grossa taglia senza guinzaglio con comportamento aggressivo si lancia contro il cane di Tizio e cerca di azzannarlo. Tizio, munitosi di un grosso bastone trovato nelle vicinanze, colpisce violentemente il cane di grossa taglia uccidendolo. Di lì a breve arriva Caio proprietario del cane ucciso, che stravolto per l’accaduto denuncia Tizio. All’esito del processo penale di primo grado, il giudice ritiene Tizio responsabile del delitto previsto e punito dall’art. 544 bis c.p. e lo condanna con la pena di mesi 4 di reclusione, senza riconoscere alcuna circostanza attenuante in considerazione del fatto che l’imputato ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Ad avviso del giudicante Tizio ha causato la morte del cane di Caio “senza necessità”, avendo agito al solo fine di difendere il proprio animale di compagnia. Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga l’atto giudiziario più idoneo alla difesa del proprio assistito.
-
-
- Atto di Amministrativo – Anno 2018
-
In data 15 maggio 2017 l’università Alfa, con decreto del Rettore n. 29/2017, indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario presso la Facoltà di giurisprudenza. La commissione esaminatrice indica quali criteri di selezione i titoli, le pubblicazioni scientifiche e le altre risultanze curriculari. Alla procedura partecipano Tizio e Caio. All’esito della valutazione comparativa, la commissione dichiara idoneo Caio, ritenendo assorbente la circostanza che questi sia autore di tre monografie, mentre Tizio ne ha scritta solo una. Tizio propone ricorso al competente tribunale amministrativo regionale che, con sentenza n. 2323 del 15 gennaio 2018, annulla gli atti impugnati sul rilievo che la commissione non aveva in alcun modo valutato i titoli e le altre risultanze curriculari dei candidati, che pure erano stati indicati quali criteri di selezione assieme alle pubblicazioni scientifiche. La sentenza passa in giudicato. In data 5 giugno 2018 la commissione esaminatrice effettua nuovamente la propria valutazione comparativa e conferma la idoneità di Caio esprimendo il seguente giudizio integrativo: “Lo spiccato valore delle pubblicazioni di Caio (tre monografie) rende ininfluente ogni ulteriore considerazione relativa alle risultanze curriculari. Quanto ai titoli dei candidati, essi sono di identico valore”. A conclusione della nuova valutazione il Rettore, con decreto del 3 settembre 2018, dichiara idoneo Caio. In data 17 settembre 2018 Tizio si reca dunque dal proprio legale di fiducia, lamentando come la commissione non avesse ancora una volta valutato le altre risultanze curriculari (nonostante quanto disposto dalla citata sentenza del Tar), sia che il giudizio espresso in ordine ai titoli fosse palesemente erroneo, potendo egli vantare il doppio dei titoli di rispetto a Caio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo a tutelare le le ragioni del proprio assistito.
-
-
- Atto di Civile – Anno 2017
-
Beta è una associazione non riconosciuta che ha per scopo la diffusione della cultura letteraria. Nel settembre del 2015, l’associato, Tizio, agendo in nome dell’associazione, conclude con la società Epsilon un contratto per la consegna, presso le abitazioni del Comune di Alfa, di brochure pubblicizzanti una rappresentazione teatrale prevista per il successivo mese di dicembre. Il contratto prevede che l’attività di consegna venga svolta entro la fine del mese di ottobre.
Eseguita regolarmente la prestazione a suo carico nei termini pattuiti, la società Epsilon invia all’associazione Beta, a settembre 2016, la fattura per l’importo concordato di euro 8.000,00. Non avendo, però ottenuto il pagamento del dovuto, nel luglio del 2017 la predetta società, preferendo non rivolgere istanze giudiziarie, contro l’associazione, notifica a Tizio un atto di citazione per l’udienza del 25.01.2018, chiedendo la condanna del convenuto alla corresponsione della somma indicata nella predetta fattura. Ricevuta la notificazione dell’atto di citazione, Tizio, che fino a quel momento non ha ricevuto alcuna richiesta stragiudiziale di pagamento della predetta somma, si reca dal suo legale di fiducia intenzionato a difendersi dalle avverse pretese.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del proprio assistito, facendo valere le opportune ragioni in punto di rito e di merito.
-
-
- Atto di Penale – Anno 2017
-
All’uscita di una discoteca Tizio, già condannato con sentenza irrevocabile per i delitti di rapina aggravata commessa nel 2009 e di furto commesso nel 2015, urta involontariamente Caio che, per tutta risposta reagisce colpendolo al viso ne nasce tra i due una violenta colluttazione nel corso della quale Tizio, afferrato all’ improvviso un tubo di ferro rinvenuto casualmente a terra, colpisce Caio più volte alla testa. Caio si accascia a terra privo di sensi, cominciando a perdere molto sangue, mentre Tizio si allontana per andarsi a sedere poco più in là.
Trasportati entrambi al più vicino al più vicino nosocomio, mentre a tizio vengono diagnosticate plurime ecchimosi a Caio vengono diagnosticate alcune ecchimosi, anche una ferita lacerocontusa alla regione temporale sinistra nonché la frattura dell’avambraccio destro e del setto nasale, con prognosi riservata. Sottoposto a procedimento penale, tizio viene condannato per il delitto di tentato omicidio con recidiva specifica infraquinquennale alla pena di anni 15 così determinata: pena base anni 9 aumentata di anni 6 per la recidiva.
Il candidato assunte le vesti del legale di tizio, rediga l’atto di appello avverso la sentenza di condanna.
-
-
- Atto di Amministrativo – Anno 2017
-
In data 9.6.15 il comune di Alfa rilascia a Tizio, sulla base delle dichiarazioni dello stesso rese nella domanda e nella documentazione allegata, il permesso di costruire per la realizzazione di una piscina a sfioro da interrare nel proprio giardino.
Tizio acquista tutti i materiali per la realizzazione della piscina, sostenendo una spesa pari a 27 mile euro.
In data 25.6.16, su ricorso di Caio, proprietario di un immobile confinante, il tar di Beta annulla il predetto permesso di costruire, rilevando all’esito di una più apprezzabile istruttoria e sulla scorta di un ctu, l’illegittimità del titolo abitativo emesso in favore di Tizio. la sentenza passa in giudicato. A questo punto Tizio, con ricorso presentato dinnanzi al medesimo tar, chiedo la condanna del comune di alfa al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’annullamento del citato provvedimento abitativo a se favorevole.
Ricevuta la notifica del ricorso, la giunta del comune di Alfa, delibera di resistere in giudizio conferendo l’incarico ad un avvocato del libero foro.
Il candidato, assunte le vesti del legale del comune di Alfa, rediga memoria di costituzione n giudizio facendo valere le ragioni del proprio assistito in punto sia di giurisdizione sia di merito.
-
-
- Atto di Civile – Anno 2016
-
Con accordo di separazione coniugale omologato nel marzo 2016, Caio, sul presupposto che il reddito familiare prima della separazione ammontasse ad euro 5.000,00 mensili e che quello suo personale ad euro 3.200,00 mensili, si è impegnato a corrispondere a Sempronia un assegno mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento del figlio della coppia Caietto, nonché a trasferire a quest’ultimo, senza ricevere alcun corrispettivo, la piena ed intera proprietà dell’unico immobile di cui è proprietario.
L’accordo tra i coniugi prevede, inoltre, che Caietto continui a vivere insieme alla madre presso altro appartamento di proprietà di quest’ultima che fino alla data della separazione aveva costituito l’abitazione coniugale.
Tizio, che vanta nei confronti di Caio un ingente credito in forza di rapporti commerciali intercorsi con il predetto nell’anno 2015, venuto a conoscenza di tale trasferimento di proprietà avvenuto nel settembre del 2016 e, ritenendo che lo stesso possa pregiudicarlo, si reca dal proprio legale di fiducia per conoscere se sono concretamente esperibili delle azioni a tutela del proprio credito.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa degli interessi del proprio assistito.
-
-
- Atto di Penale – Anno 2016
-
Tizio e Caio si accordano per commettere una rapina ai danni del gioielliere Sempronio del quale hanno studiato le abitudini. Nel giorno prefissato, dopo aver atteso a volto coperto che quest’ultimo, chiuso il negozio, salga sulla propria autovettura, entrano in azione: mentre Tizio fa da palo all’angolo della strada, a circa duecento metri di distanza, Caio entra nell’auto di Sempronio e, dopo averlo colpito al viso con diversi pugni, si impossessa della sua valigetta per poi darsi alla fuga seguito da Tizio.
Le indagini successive consentono di individuare in Tizio e Caio gli autori del fatto.
Sottoposti a processo vengono entrambi condannati alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 2000,00 di multa per il reato di rapina aggravata in quanto commesso da più persone riunite e con il volto travisato, ritenuta la sussistenza della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale contestata dal pubblico ministero in considerazione dei precedenti a carico di entrambi risultanti dal certificato penale.Nel determinare il trattamento sanzionatorio il Tribunale ha fissato la pena base in anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 1200 di multa di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, c.p. e su questo ha applicato l’aumento per la recidiva.
Tizio si reca immediatamente dal proprio legale e lo incarica di assumere immediatamente la propria difesa.
In tale veste il candidato rediga l’atto ritenuto più opportuno evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame e soffermandosi anche, in particolare, sulla natura giuridica della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p. e sulle conseguenze in punto di pena.
-
-
- Atto di Amministrativo – Anno 2016
-
In data 23 aprile 2016, Tizio aliena a Caio un immobile di interesse storico artistico (ritualmente dichiarato) di sua proprietà al fine di ottemperare all’obbligo di legge, lo stesso trasmette alla competente soprintendenza, con lettera raccomandata ricevuta in data 02 maggio 2016 copia autentica del contratto di compravendita.
Il Ministero per i beni e le attività culturali, senza comunicare l’avvio di procedimento agli interessati, esercita il diritto di prelazione sull’immobile con provvedimenti del 25 ottobre 2016, nel quale dopo aver affermato la sussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione del termine di legge di 180 giorni (non avendo Tizio effettuato la prescritta denuncia di alienazione), si limita a fare generico riferimento all’interesse storico artistico dell’immobile stesso.
Tale provvedimento viene consegnato all’ufficio notificatorio il 26 ottobre 2016 e notificato alle parti del contratto in data 4 novembre 2016.
Caio, preoccupato di perdere la proprietà del predetto immobile, si reca dunque da un legale al quale, dopo aver esposto i fatti sopra detti, rappresenta che Tizio, nel trasmettere alla Soprintendenza copia del contratto di compravendita, aveva comunque indicato il domicilio in Italia di ciascuna delle parti contraenti.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2015
-
La banca Alfa, avente sede legale a Milano, con ricorso depositato presso il tribunale di Milano, ha in sintesi esposto: di essere creditrice della società beta della somma di euro 60.000 a titolo di saldo debitore relativo ad un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente, cessato alla scadenza del termine stabilito dalle parti; che l’adempimento delle obbligazioni da parte di Beta era stato garantito da Tizio, il quale si era impegnato a pagare ad alfa “a semplice richiesta scritta e senza eccezioni” tutto quanto dovuto dalla società debitrice a titolo di capitale e interessi moratori al tasso convenzionalmente stabilito; di aver dunque interesse ad ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo di tale importo nei confronti del predetto garante. Con atto di citazione validamente notificato, Tizio ha proposto opposizione eccependo: la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale (pertanto, questa al tribunale di Bologna, luogo della propria residenza e nel quale era stato stipulato il contratto di garanzia), la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e Beta; la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce al superamento della soglia dell’usura.
Assunte le vesti del legale della banca Alfa, rediga il candidato l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa della propria assistita.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 2015
-
Tizio, incensurato, si reca presso un supermercato dove preleva da uno scaffale una bottiglia di vino, che immediatamente nasconde sotto il giubbotto, quindi oltrepassa la barriera della cassa senza pagare ed esce dal supermercato, ma subito dopo viene fermato da un addetto alla sorveglianza che lo aveva seguito sin dal suo ingresso nell’esercizio commerciale e lo aveva visto mentre prelevava e occultava la bottiglia. L’addetto alla sorveglianza chiama la polizia e tizio viene identificato e denunciato. Nessuno presenta querela. Tizio viene sottoposto a processo e all’esito del giudizio, viene condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa, condizionalmente sospesa, in ordine al reato di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625.1,2 e 7 cp per l’uso del mezzo fraudolento e l’esposizione del bene sottratto alla pubblica fede.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 2015
-
La società Alfa spa è affidataria del servizio di gestione rifiuti urbani del Comune di Beta, a seguito di procedura di evidenza pubblica. Il contratto con scadenza al 30.09.2015, con atto del 25.9.2015, è prorogato fino al 31.12.2015, in vista dell’espletamento di una procedura di gara, come espressamente affermato dal Comune nell’atto di proroga. Con deliberazione del C.C., in data 25.10.2015, il Comune di Beta decide la costituzione della Società denominata Gamma spa – compartecipata da altri Enti Pubblici Locali e, in forma minoritaria, dalla spa privata Omega – per la gestione del servizio in questione. Con successiva deliberazione consiliare, in data 31.10.2015, motivata con un generico riferimento all’interesse pubblico alla gestione diretta del servizio, il Comune di Beta dispone l’affidamento diretto (in house) alla Gamma spa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1.1.2016. Il legale rappresentante della Società Alfa si reca immediatamente da un avvocato e gli rappresenta i fatti.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Alfa, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni della propria assistita, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2014
-
Nella notte del 12/5/2012 Caio decideva di partecipare ad una gara automobilistica clandestina e prima della partenza Caio chiedeva a Sempronio di accompagnarlo nella gara. Sempronio accettava l’invito e saliva sull’autovettura condotta da Caio e di proprietà del medesimo. Nel corso della competizione Caio perdeva il controllo della sua vettura che si ribaltava, ed a causa delle ferite riportate nell’incidente Sempronio decedeva. Dal verbale della polizia risultava che Sempronio aveva allacciato la cintura di sicurezza. Mevia e Tizio, rispettivamente madre e fratello di Sempronio formulavano rituale richiesta di risarcimento danni ai sensi dell’art 145 cod. delle ass. private (d.lgs. n. 209/05) ricevuta dalla società Alfa, compagnia assicuratrice dell’auto di Caio il 30/9/2012.
Non essendo intervenuto alcun risarcimento, con atto di citazione notificato il 13/06/2013 Mevia e Tizio convenivano in giudizio Caio e la società Alfa per sentirli condannare in solido tra di loro al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte di Sempronio. A sostegno della propria domanda Tizio e Mevia esponevano che Sempronio non aveva posto in essere alcuna condotta idonea a causare o anche solo ad agevolare il sinistro poiché si era limitato a salire a bordo dell’autovettura di Caio per accompagnarlo, senza ingerirsi in alcun modo nella conduzione dell’auto. Evidenziavano inoltre che Sempronio aveva adottato tutte le cautele necessarie allacciandosi la cintura di sicurezza. Gli attori chiedevano quindi che i convenuti venissero condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro, da attribuirsi alla esclusiva responsabilità di Caio.
Assunte le vesti del legale del convenuto, rediga il candidato l’atto giudiziario ritenuto più idoneo alla tutela dei propri assistiti illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 2014
-
Con sentenza pronunciata dal Tribunale nel 2009, divenuta irrevocabile nel novembre 2012, Tizio viene condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione ed euro 600 di multa, per il reato di cui all’art. 646 del codice penale per essersi appropriato indebitamente nell’anno 2008 di beni mobili (cucina e arredi completi di un bar ristorante, nonché della somma di euro 25.000), appartenenti alla società Alfa, della quale era amministratore unico.
Nell’aprile 2012 viene dichiarato il fallimento della società Alfa e, per le condotte di distrazione relative ai medesimi beni e alla stessa somma di denaro, Tizio viene denunciato e nuovamente sottoposto a processo, questa volta per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare, processo nel quale rimane contumace. Con sentenza in data 09/05/2014, Tizio viene condannato alla pena di anni 3 di reclusione. Ricevuta la comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza il 03/06/2014, Tizio si reca il giorno dopo in Tribunale, dove acquisisce copia della sentenza. Il giorno 09/06/2014 Tizio si reca da un avvocato, rappresentandogli la situazione e mostrandogli le due sentenze di cui sopra.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso.
-
-
- Atto di Amministrativo n.1 – Anno 2014
-
Il sindaco del comune Alfa nella qualità di ufficiale del governo emetteva in data 24.11.2014 una ordinanza contingibile ed urgente di definitiva rimozione di un chiosco per l’esposizione di fiori e piante a suo tempo (1988) autorizzato in favore di Caio. Il provvedimento veniva emesso esclusivamente in base ad una relazione dei vigili urbani del 20.12.2013 nella quale si dava atto che la struttura versa in uno stato di fatiscenza e abbandono e risulta ricettacolo di immondizie detriti e vegetazione spontanea determinando degrado ambientale. L’ordinanza veniva notificata a Caio mentre si trovava ricoverato in ospedale dal 25.10.13 e non era preceduta da comunicazione di avvio del procedimento.
Il candidato assunte le vesti del legale di Caio rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela del proprio assistito illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2013
-
Tizio e Caio con scrittura privata, in data 20.06.1991, avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita in virtù del quale Tizio si era obbligato a trasferire a Caio la proprietà di un appartamento sito in Roma per il prezzo di 750 milioni di lire. Il contratto prevedeva che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto per una parte, pari alla somma di 150 milioni di lire al momento della stipula del preliminare, per una parte in tre rate di 100 milioni ciascuna, senza determinazione del tempo del pagamento delle stesse, per il residuo al momento della stipula del contratto definitivo; la conclusione del contratto definitivo sarebbe avvenuta nel termine di 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta di stipula da parte di Tizio.
Nel contratto preliminare si prevedeva, inoltre, che al momento della sottoscrizione dello stesso Tizio avrebbe consegnato a Caio le chiavi dell’appartamento così garantendogli la piena disponibilità del bene. In esecuzione dell’accordo concluso e contestualmente alla stipulazione del preliminare, Caio versava un assegno circolare di 150 milioni di lire e riceveva da Tizio le chiavi dell’appartamento. Successivamente Caio effettuava il pagamento di due sole rate da 100 milioni di lire e Tizio non richiedeva il pagamento di quanto ulteriormente pattuito nè formulava la richiesta di stipula del contratto definitivo. Caio nel novembre del 2012 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Tizio chiedendo accertarsi che egli era divenuto proprietario del bene per usucapione. A sostegno delle proprie ragioni Caio ha dedotto di essere stato l’unico possessore dell’appartamento di cui al preliminare di vendita, fin dal giugno del 1991 e di aver agito sostenendo tanto le spese di condominio che quelle necessarie all’ordinaria manutenzione.
Assunte le vesti del legale di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa del suo cliente.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 2013
-
All’esito di perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione ove convivono i fratelli Tizio e Caio, la Polizia giudiziaria – presente in casa solamente Tizio – procede al sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 600 circa, oltre a sostanza da taglio e confezioni di bustine di plastica trasparente, il tutto rinvenuto a vista su un pensile della cucina, vicino ad un bilancino elettronico funzionante. Nella stanza di Tizio viene altresì rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 1.200 euro suddivisa in banconote da 10, 20, e 50 euro, custodite in un cassetto dell’armadio; e un’agenda con annotazioni di nomi di persone, numeri di telefono e cifre in denaro poste all’interno del cassetto del comodino.
Poco dopo, quando la polizia era ancora presente in casa, giunge anche Caio incensurato a cui viene sequestrata, a seguito di perquisizione personale la somma in contanti di 120 euro che lo stesso aveva nel portafoglio. Tizio e Caio vengono tratti in arresto e nell’interrogatorio all’udienza di convalida innanzi al giudice per le Indagini Preliminari, Tizio si assume la responsabilità esclusiva della disponibilità della sostanza stupefacente; Caio conferma che la sostanza era di proprietà esclusiva del fratello. Con ordinanza emessa all’esito della convalida viene applicata nei confronti di entrambi la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di concorso nella detenzione della sostanza stupefacente su indicata.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto più opportuno evidenziandone le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 2013
-
Con bando di gara pubblicato in data 10 dicembre 2011 l’Ente Pubblico Alfa indiceva una procedura selettiva con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di pulizia dell’aeroporto Beta. Con istanza tempestivamente presentata le imprese Delta e Kappa chiedevano di partecipare alla gara dichiarando che si sarebbero costituite in ati (associazione temporanea imprese) nella quale la società Kappa avrebbe assunto la qualità di capogruppo, senza tuttavia specificare la quota di partecipazione alle parti del contratto da svolgersi di ciascuna di esse.
Ai fini della prestazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del d.l. 12 aprile 2006 n. 163, la costituenda ati, presentava cauzione a nome della capogruppo Kappa. La commissione di gara iniziava i lavori di valutazione delle offerte presentate in data 20 gennaio 2012. La società Omega, che aveva presentato un’offerta che le avrebbe permesso di collocarsi al secondo posto in graduatoria, rimaneva esclusa con provvedimento della commissione di gara datato 15 febbraio 2012, non avendo prodotto documentazione che comprovasse il possesso dei dichiarati requisiti di capacità tecnica risultante da precedenti rapporti intrattenuti con altra pa. Con atto del 22 febbraio 2012 la stazione appaltante aggiudicava l’appalto all’ati, costituita tra Delta e Kappa.
Il candidato assunte le vesti del legale della società Omega rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2012
-
Tizio propone opposizione a decreto ingiuntivo, presso il Tribunale Alfa in relazione alla pretesa creditizia di Caio, azionata per euro 30.000,00 portata da titoli non onorati alla scadenza e relativi ad una fornitura di merce. A sostegno della opposizione deduce di aver onorato la propria obbligazione con altri assegni consegnati all’opposto ancor prima della presentazione in Banca dei titoli successivamente posti a base del ricorso per Decreto ingiuntivo. Chiede di provare per testi tale pagamento.
Il candidato, assunte le vesti di difensore di Caio, rediga l’atto giudiziario più opportuno alla sua difesa, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame, con particolare riferimento ai limiti della prova orale in materia contrattuale ed in materia di adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 2012
-
Tizio, Caio, Sempronio e Mevio decidono di commettere una rapina ai danni di un negozio di generi alimentari preventivamente individuato come obiettivo del delitto. Si portavano sul posto nella citta Gamma a bordo di due ciclomotori: il primo condotto da Tizio con a bordo Caio, il secondo condotto da Sempronio con a bordo Mevio. Caio e Mevio entravano all’interno del negozio mentre Tizio e Sempronio restavano all’esterno sul piazzale con funzione di pali.
Mentre Caio intima al cassiere di consegnargli il denaro presente in cassa minacciandolo con una pistola, Mevio si avvia verso l’uscita intimando ai presenti di non muoversi. Raggiunto il piazzale con il bottino, i rapinatori subiscono una improvvisa reazione del proprietario del negozio il quale insegue Caio e Mevio brandendo un bastone, mentre costoro si accingono a salire in sella ai rispettivi motocicli. A questo punto Caio estrae una pistola e, puntata l’arma verso il proprietario del negozio, esplode tre colpi di pistola che colpiscono mortalmente l’uomo. Una testimone presente sul piazzale ode distintamente Tizio che nella concitazione esorta Caio a sparare per guadagnare la fuga.
I quattro riescono a fuggire. Le indagini successive, anche grazie alle telecamere a circuito chiuso e alle disposizioni dei presenti, consentono di pervenire all’individuazione dei quattro soggetti i quali avevano agito a volto scoperto. Sottoposti a processo vengono tutti condannati per reati di rapina e omicidio volontario.
Assunte le vesti del legale di Sempronio, redigere atto di appello.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 2012
-
Con avviso indicativo, pubblicato il 18 dicembre 2005 ai sensi dell’art. 37 bis legge 109/94 il comune di Alfa ricercava soggetti privati promotori di proposte per la finanza di progetto (project financing) per la realizzazione di un parcheggio interrato al di sotto di un’area di mercato. Con delibera n. 103 del 10 novembre 2007 la giunta comunale di Alfa dichiarava tecnicamente ammissibili e fattibili 5 proposte, collocando al primo posto quello della società W e al secondo posto quella della società Y. Il progetto della prima classicata società W era pertanto posto a base di gara. Tale delibera era impugnata dalla seconda classificata, società Y (che pure non partecipava alla gara indetta sulla base del progetto del promotore prescelto), con ricorso al Tar del luogo, affidato a due motivi di censura.
Con il primo motivo si sosteneva che, siccome al paragrafo “Caratteristiche generali degli interventi” dell’avviso indicativo il Comune prescriveva che la costruzione della struttura dovesse prevedere un numero di posti auto a rotazione minimo pari a 457, in conformità al Programma urbano parcheggi, l’offerta della società W non fosse accoglibile in quanto offriva un numero di posti auto pari a 427.
Con il secondo motivo si lamentava come, nell’esaminare l’elemento “Valore economico del finanziamento per la riqualificazione della Piazza (5 punti massimi)” nonostante la società Y avesse tempestivamente chiarito che l’ammontare complessivo degli oneri per la riqualificazione risultava pari ad euro 2.150.636,66, la Commissione considerava soltanto l’importo di euro 1.810.000 (scomputanto gli oneri fiscali e tecnici pari ad euro 340.636,66), e per l’effetto, la proposta migliore risultava quella presentata dal promotore, pari a euro 2.100.000; alla società W, che offriva euro 1.623.000 venivano attribuiti 3,86 punti, mentre alla società Y, considerando solo il parziale importo di euro 1.810.000, venivano attribuiti soltanto 4,31 punti sufficienti a permettere di collocarsi al primo posto in graduatoria, tenuto conto degli altri attribuibili in relazione alle altre voci di progetto. Si costituiva la controinteressa società W che contestava nel merito la censure sollevate dal ricorrente, e, preliminarmente, eccepiva la carenza di interesse dalla controparte per non aver partecipato alla gara indetta sulla base del progetto selezionato dal Comune.
Il candidato, assunte le vesti del legale della società Y, rediga memoria difensiva nell’interesse dalla propria assistita illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2011
-
Tizia e Sempronio citano in giudizio l’impresa Gamma esponendo di aver acquistato con preliminare e successivo contratto definitivo un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000. Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge. L’impresa edile Gamma sostiene, per contro, l’esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.
Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell’impresa edile Gamma rediga l’atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 2011
-
Caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell’ufficio naviga in Internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione. Viene denunciato e sottoposto a procedimento penale. Il computer viene sottoposto a sequestro. Nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata attività si è protratta per circa un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila. Rinviato a giudizio Caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato.
Il candidato, assunta la veste di difensore di Caio, analizzato il caso della fattispecie giuridica, evidenziando, tra l’altro, che le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l’ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato “tutto incluso”.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 2011
-
L’università degli studi di Alfa acquistava la totalità delle quote della società privata Zeta, proprietaria dell’immobile Zeta, per destinarlo a sede universitaria. Modificato l’oggetto sociale di Zeta, includendovi anche attività di progettazione (architettonica ed urbanistica) e costruzione, l’università deliberava di procedere alla scissione della società Zeta in due distinti enti: la società Gamma, destinata alla gestione del patrimonio immobiliare posseduto, e la società Delta cui si attribuivano compiti di progettazione e costruzione, previa cessione del ramo di azienda.
I locali ordini degli architetti e degli ingegneri impugnavano gli atti con i quali era stata deliberata ed approvata la scissione della società Zeta, nonché quello con cui si attribuivano alla neo-costituita società Delta i compiti di progettazione e costruzione, richiedendo, tra l’altro, la decisione del ricorso ai sensi dell’art 119 c.p.a., lamentando lo svolgimento di attività concorrenziale nei confronti dei professionisti da loro tutelati.
Il candidato, assunte le vesti di legale dell’università, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela degli interessi della propria assistita illustrando le problematiche e gli istituti sottesi alla fattispecie in esame, con particolare riguardo alle questioni relative alla giurisdizione e all’interesse ad agire.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2010
-
Il socio Tizio di srl ha tenuto secondo l’amministratore della medesima società, un comportamento infedele che giustifica l’attivazione della procedura di esclusione del socio per giusta causa prevista dalle norme statutarie inoltre, proprio in considerazione della suddetta situazione la società Alfa, a mezzo del suo amministratore, perviene alla determinazione di opporre il proprio rifiuto alla richiesta del socio Tizio formulata a mezzo lettera raccomandata, di accedere ad alcuni documenti sociali.
La società Alfa, pertanto, tenuto conto delle circostanze sopra precisate, introduce dinanzi al Tribunale di Zeta una domanda cautelare, ai sensi dell’art 700 cpc, con la quale chiede:
a) una pronuncia in via d’urgenza dell’esclusione del socio tizio dalla società
b) una pronuncia diretta ad inibire al socio Tizio l’accesso ai documenti sociali.
Nel contesto del ricorso la società Alfa, a mezzo del suo amministratore, precisa che la domanda di merito avrà ad oggetto un’azione di cognizione diretta ad una pronuncia costitutiva dichiarativa che escluda per giusta causa il socio Tizio dalla suddetta società, nonché una pronuncia di accertamento della legittimità del rifiuto opposto dall’amministratore alla consegna dei documenti.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga una memoria di costituzione nell’instaurato procedimento cautelare dinanzi al Tribunale di Zeta nella quale vengano specificamente analizzati i profili di ammissibilità della domanda cautelare proposta.
-
-
- Atto di Penale – Anno 2010
-
Tizio e Caio vengono tratti in arresto perché sorpresi, con 2 pistole all’interno di un’automobile parcheggiata a cento metri dall’ingresso della banca alfa. Le pistole, armi comune da sparo, con le relative munizioni, non sono pronte per lo sparo. Nell’auto viene altresì rinvenuto e sequestrato un cappello di lana astrattamente idoneo al nascondimento del volto. All’esito del giudizio immediato Tizio e Caio vengono condannati per il reato di tentata rapina ai danni della banca alfa, con le circostanze aggravanti dall’uso di armi e della riunione di più persone.
Assunta la veste di difensore di tizio il candidato rediga motivato atto di appello.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 2010
-
Caio, proprietario di un appartamento sito in uno stabile nel comune di Gamma, presenta in data 30 ottobre 1986 domanda di rilascio di concessione edilizia in sanatoria in relazione all’avvenuto cambio di destinazione di uso, da lavatoio ad abitazione, dei locali posti al soprastante il IV piano del fabbricato, affermando di esserne comproprietario. Il comune di Gamma, con determinazione dirigenziale n° 10/2004, fondata sul presupposto della intervenuta formazione sulla domanda di condono, del silenzio-assenzo a norma dell’art. 35 della legge n° 47/85, rilasciava provvedimento di concessione in sanatoria.
Con successiva determinazione dirigenziale n° 11/2004 irrogava altresì a Caio una sanzione pecuniaria di euro 516,00 per i lavori eseguiti comunque abusivamente nei locali sopra citati. I condomini del fabbricato in questione Tizio e Sempronio, lamentando la violazione del loro diritto di comproprietari del locale lavanderia, impugnavano i citati provvedimenti, notificando il ricorso a Caio quale contro interessato.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni del proprio assistito, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2009
-
Tizio e Caia stipulano un contratto di soggiorno per 2 persone presso l’Hotel Delle Rose in località Bellavista dal 20 settembre al 29 settembre 2009, con immediato versamento dell’intero importo pattuito. Il giorno precedente l’inizio del soggiorno, tuttavia, Tizio decede improvvisamente. Caia, allora, si rivolge ad un legale volendo ottenere la restituzione dell’importo interamente corrisposto a titolo di pagamento.
A seguito di richiesta fatta dal legale di Caia, di restituzione della somma di cui sopra, il legale rappresentante dell’Hotel Delle Rose, pur rammaricandosi dell’evento infausto, dichiara la non disponibilità alla restituzione della somma richiesta, atteso che da parte sua la prestazione era comunque certamente eseguibile.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Caia, rediga atto giudiziario più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 2009
-
Nevia veniva sottoposta dal dott. Caio, nell’ospedale della città Beta, ad un intervento di laparoscopia operativa e, senza soluzione di continuità a salpingectomia che determina l’asportazione della tuba sinistra. Nevia, lamentando di essere stata informata solo della laparoscopia, denunciava i fatti. Tratto in giudizio dinnanzi al tribunale di Beta, il dott. Caio veniva condannato per il delitto di violenza privata.
I giudici accertavano che l’intervento di asportazione della tuba era stata una scelta corretta ed obbligata, eseguita nel rispetto delle regole e con buona competenza. Tuttavia, il non avere preventivamente informato Nevia anche della possibile asportazione della salpinge, secondo intervento assolutamente prevedibile già al momento della programmazione della laparoscopia, andava ascritto ad una scelta consapevole e volontaria dell’imputato, che aveva dolosamente leso la libertà di autodeterminazione della persona circa le decisioni mediche che la riguardavano.
Assunte le vesti dell’avvocato di Caio, rediga il candidato l’atto ritenuto più opportuno, evidenziando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 2009
-
Il comune indice una gara per l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione e gestione degli impianti di illuminazione nel territorio comunale, provvedendo alla pubblicazione del bando. A seguito della valutazione delle successive offerte presentate dai concorrenti, il comune aggiudica provvisoriamente l’appalto alla ditta Tizia S.r.l., e successivamente comunica l’aggiudicazione definitiva.
Prima, tuttavia, di procedere alla stipula del contratto il comune verifica che non sussisteva la disponibilità di fondi già da prima dell’aggiudicazione provvisoria, sicchè ritenendo che non avrebbe dovuto procedere alla indizione della gara, agendo in autotutela, con delibera n. 10 del 30/10/2009 annulla gli atti della gara con comunicazione all’aggiudicataria di non potersi addivenire alla stipula del contratto.
La ditta Tizia S.r.l., pertanto si reca da un legale il quale, ricevuto mandato, notifica ricorso con conseguente deposito dinnanzi al Tar di X con il quale impugna l’atto di annullamento della gara ed il diniego di stipula del contratto, di cui alla delibera comunale del 30/10/2009 e proponendo altresì domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale.
Il candidato, assunte le vesti del legale del comune, rediga memoria di costituzione in giudizio approntando gli istituti processuali e sostanziali coinvolti.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2008
-
Tizio promuove un’azione giudiziaria per risarcimento danni nei confronti di Caio. La notifica dell’atto introduttivo del giudizio viene effettuata dall’ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2006 nelle mani di Sempronio, nato il 20 maggio 1988, figlio di Caio e unica persona che si trovava a casa al momento della presentazione dell’ufficiale giudiziario.
Sempronio era stato inabilitato con provvedimento del gennaio 2006 e curatore dello stesso era stato nominato Mevio. Sempronio, risentito verso il padre dal momento in cui gli e’ stata imposta l’assistenza, non consegna l’atto giudiziario al genitore ne ne fa parola alcuna a nessuno. All’inizio del 2007 Sempronio, aggravatesi le sue condizioni mentali in ragione dell’abituale abuso di bevande alcoliche, viene interdetto.
Nel frattempo il giudizio promosso da tizio prosegue nella contumacia di Caio e si conclude con la condanna di quest’ultimo nel novembre 2008. Caio, avuta cognizione della sentenza di condanna propone appello avverso la stessa, assumendo la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio in ragione dello stato di inabilitazione in cui versava sempronio e dalla mancanza di conoscenza dell’atto stesso da parte sua e del curatore.
Assunte le vesti del difensore di tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più’ opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 2008
-
Nell’ottobre 2007 si disputa la prima giornata del torneo di calcio inter-sociale Pochi minuti dopo l’inizio della partita tra le squadre degli azzurri e dei bianchi, Tizio calciatore della squadra azzurra destinato al controllo dell’attaccante avversario Caio, interviene violentemente su di lui, calciandolo mentre corre, facendolo rotolare per terra e interrompendo in tal modo una pericolosa azione d’attacco.
Caio si rialza e ed insieme con il compagno di squadra Sempronio si avventa minacciosamente su Tizio. Accorre pero’ immediatamente l’arbitro, che si interpone tra Tizio e i due calciatori della squadra bianca e impedisce che la situazione degeneri. Pochi minuti dopo, Sempronio interviene duramente su Tizio, il quale, col pallone tra i piedi, gli volge le spalle, colpendolo ad una gamba con un calcio e gli procura la frattura del perone. Mentre Tizio è a terra dolorante, Sempronio l’apostrofa più volte.
Tizio presenta denuncia di querela nei confronti di Sempronio. Tizio si ristabilisce soltanto dopo alcuni mesi. Si costituisce successivamente parte civile nel processo penale in cui Sempronio è imputato di lesione personale aggravata, a norma degli articoli 582, 583 comma 1 n.1, 585, 587 comma 1 n.4, 61 n.4 del codice penale. Nel novembre 2008, all’esito del giudizio di primo grado, il tribunale assolve Sempronio.
Nella sentenza il giudice rileva che il fatto, poiché avvenuto nell’ambito di una competizione sportiva, implicante l’uso della forza fisica e del contrasto puro tra avversari, costituisce oggetto di rischio consentito da parte dei partecipanti, sempre immanente nelle gare di calcio.
Assunte le vesti dell’avvocato di Tizio, il candidato rediga l’atto giudiziario più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 2008
-
Nel gennaio 2006 l’Amministrazione Comunale di Alfa affida alla società Beta il servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali. L’esecuzione del contratto è prevista per 4 anni con delibera n. … del 20.10.2008.
L’Amministrazione comunale annulla la precedente delibera di affidamento del servizio. La delibera di annullamento e’ motivata con riferimento sia ad un vizio di procedimento consistente nella illegittima esclusione dalla gara per difetti di requisiti della società Gamma, la quale era invece in possesso dei requisiti richiesti (la società Gamma non ebbe a presentare ricorsi in merito) sia l’opportunità che l’annullamento offre all’Amministrazione di riorganizzare il servizio gestendolo personalmente con l’impiego del personale comunale sovrabbondante per realizzare un risparmio di spesa. in data 15.11.2008 il Consiglio Comunale delibera l’organizzazione del servizio mediante personale comunale.
La società Beta si rivolge al proprio avvocato intendendo proseguire il rapporto con l’ente locale e ottenere il risarcimento dei danni.
Assunte le vesti dell’avvocato , il candidato rediga l’atto giudiziario che ritiene più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2007
-
In data 15.01.1983, Tizio concede in comodato quinquennale al proprietario confinante Caio un terreno sito in Roma alla via Mareluna distinto in catasto al foglio x, particella Y. Con atto pubblico del 15.06.1986, Tizio dona il fondo di cui sopra all’associazione culturale Beta della quale è membro membro da svariati anni.
Caio appresa tale notizia del mese del luglio dello stesso anno 1986, recinta con paletti di ferro e cancello il fondo fin li condotto quale comodatario e lo occupa mediante la costruzione di immobile che adibisce a propria residenza principale.
In data 15.11.2007, l’associazione culturale Beta notifica a Caio atto di citazione innanzia al Tribunale di Roma con il quale, dopo aver premesso:
– di essere proprietario del fondo sito in Roma alla via Mareluna identificato al foglio x, particella y del catasto terreni in ragione di atto pubblico di donazione del 15.06.1986, reso da notaio Z.
– che, il contratto di comodato concluso dal proprio dante causa Tizio in data 15.01.1983, aveva durata quinquennale, e, pertanto, era da considerarsi ormai scaduto.
– che, a partire dal gennaio del 1988, Caio occupa senza titolo il fondo di proprietà dell’associazione attrice, rifiutandosi di restituire lo stesso;
Chiedeva l’estromissione di Caio dal possesso del fondo con contestuale condanna al ripristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento del danno per mancato godimento del bene. Caio, ritenendo di aver ormai usucapito, si rivolge al proprio legale di fiducia conferendogli mandato alle liti per resistere in giudizio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto giudiziario più opportuno.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 2007
-
Con ordinanza del 28.10.2003, il Tribunale di Roma respingeva l’istanza di riabilitazione presentata da Tizio in relazione a due decreti penali di condanna per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in rilievo che, essendo il predetto stato successivamente denunziato nel 1998 e nel 2000, per ulteriori violazioni delle citate norme, non poteva considerarsi realizzata la condizione stabilita dall’art. 179 c.1 c.p., secondo il quale il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Presa conoscenza della pronunzia di rigetto, Tizio si rivolge immediatamente ad un legale esponendo che i procedimenti a seguito delle denunce subite si erano risolti con l’archiviazione e che l’adito tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto delle favorevoli informative circa la condotta assunta successivamente ai decreti di condanna.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, proponga gravame avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 2007
-
In data 01.12.2002 il comune di Gamma rilasciava in favore della società Beta permesso di costruire n. 40 per la realizzazione di due complessi unifamiliari. In data 20.01.2003 la società Beta provvedeva a comunicare l’avvio dei lavori. In data 01.2.2005 il signor Sempronio – proprietario confinante – depositava presso i competenti uffici del comune di Gamma istanza di riesame del permesso di costruire n. 40 del 2002, denunciando una presunta difformità edilizia relativa all’unità immobiliare sita sul lato ovest.
Ricevuta l’istanza di riesame, il comune di Gamma comunicava alla società l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’accertamento di quanto esposto dal signor Sempronio, invitando la società Beta a consentire l’accesso al sito di proprietà agli operatori tecnici comunali per lo svolgimento, in contraddittorio tra gli interessati, delle opportune indagini istruttorie.
Con nota n. 36 del 31.03.2005, comunicata a tutte le parti del procedimento, il comune di Gamma, esaminate le risultanze delle indagini istruttorie, confermava la piena corrispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni di cui al titolo edilizio e, per l’effetto, ne autorizzava la ripresa. Sennonchè, in data 15.03.2006, il signor Sempronio reiterava l’istanza di riesame del permesso di costruire, sollevando identiche censure, questa volta supportate da una perizia di parte.
Recepita la nuova richiesta di riesame, il comune di Gamma con nota n. 55 del 10.04.2006, comunicava alla società Beta l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’annullamento d’ufficio parziale del permesso di costruire n. 40 del 2002, ordinando nuovamente la sospensione cautelativa dei lavori. Contestualmente invitava la società interessata al deposito di osservazioni difensive suffragate da una relazione tecnica di parte.
Ricevuta la predetta comunicazione la società Beta inoltrava al responsabile del procedimento quanto richiesto, evidenziando che:
1. l’istanza di riesame era inammissibile in quanto meramente ripetitiva di censure già ritenute infondate dalla stessa amministrazione l’anno precedente;
2. che i lavori assentiti erano ormai completati;
3. che il titolo edilizio era stato rilasciato molto tempo addietro.
Si allegava inoltre la perizia tecnica richiesta attestante la piena corrispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni del titolo edilizio.
Concluso il procedimento, con determina dirigenziale prot. n. 100 del 10.5.2006, il comune di Gamma disponeva il parziale annullamento del permesso di costruire n. 40/2002, limitatamente all’unità immobiliare sita in angolo ovest, ritenendo fondata la denuncia del signor Sempronio, così come comprovata dalla perizia allegata all’istanza di riesame.
Nel corredo motivazionale del provvedimento di annullamento nessuna ragione di interesse pubblico diversa dal mero ripristino della legalità violata veniva evidenziata, nè, tanto meno, si dava prova di un effettivo riscontro delle deduzioni presentate dalla società Beta in sede procedimentale.
Il candidato, assunte le vesti di legale della società Beta, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo a salvaguardarne gli interessi evidenziando i diversi profili di illegittimità del provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2006
-
Tizio è proprietario di un immobile nel centro di Roma dove è domiciliato e nel marzo 2005 decide di concederlo in locazione a Caio, che intende aprirsi una gioielleria. Il contratto regolarmente registrato, prevede il pagamento in contanti del canone di euro 1500 presso il domicilio di Tizio entro il giorno 2 di ogni mese. Dopo i primi sei mesi di regolare detenzione, per i mesi di ottobre novembre e dicembre corrisponde a Tizio il canone pattuito mediante assegni circolari.
Tizio, insoddisfatto, si rivolge al suo legale recitando di non aver mai incassato gli assegni su menzionati, di averli restituiti al conduttore e di averlo più volte contattato con diverse raccomandate per invitarlo a rispettare l’obbligo assunto con il contratto.
Il candidato assunte le vesti del legale di tizio rediga l’atto ritenuto più opportuno.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 2006
-
Tizia è proprietaria di un immobile acquistato in regime di separazione dei beni dell’anno 1992 a mezzo di compravendita con atto del notaio. Nello stesso anno con decreto di omologazione della separazione i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente e la casa coniugale viene assegnata alla moglie ed ai figli.
Con decreto del 1996 il Tribunale di Roma – sezione misure di prevenzione, ordinava la confisca in danno del marito di Tizia, il signor Caio, per il cespite patrimoniale su indicato. I giudici infatti avevano provveduto a sequestrare e successivamente a confiscare il bene, essendo il marito di Tizia indagato per appartenenza ad associazione di tipo mafioso. L
‘immobile veniva successivamente acquisito al patrimonio comunale e Tizia veniva intimata al rilascio dello stesso.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia, premessi brevi cenni sulla tutela dei terzi titolari di diritti sulla cosa confiscata rimasti estranei al provvedimento penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di condanna, proponga incidente di esecuzione innanzi al giudice competente.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 2006
-
La sig.ra Alfa, proprietaria di terreni interessati alla realizzazione di un opera pubblica, dopo avere ottenuto l’annullamento da parte del Consiglio di Stato della dichiarazione di pubblica utilità e di tutti i provvedimenti inerenti alla procedura di espropriazione delle aree di sua proprietà, richiede all’amministrazione la restituzione delle stesse, previa riduzione in pristino, nonostante l’opera pubblica in questione sia stata ormai realizzata.
A fronte del silenzio serbato dal comune Gamma, la signora diffida l’amministrazione a dare esecuzione al predetto giudicato e, preso atto della perdurante inerzia, si rivolge ad un legale facendogli presente la situazione.
Il candidato, assunte le vesti del legale della signora Alfa, rediga l’atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni della propria assistita, e tratti le questioni sottese all’ ambito di operatività del giudizio di ottemperanza.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2005
-
La società Alfa S.p.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Gamma S.p.A., per sentire dichiarare risolto, per l’inadempimento della convenuta, il contratto stipulato in data 2-3-2000 e per ottenere il risarcimento dei danni. Assumeva che nell’anno 2000, appunto, contestualmente all’acquisto da parte sua di uno stabilimento della società Gamma, quest’ultima (operante nel campo farmaceutico) si era impegnata nei sui confronti a considerarla sua fornitrice privilegiata di «ferritina», principio attivo impiegato nella produzione di specialità medicinali, ed aveva concluso un accordo in base al quale si era obbligata a rifornirsi presso essa società istante per il 50% del fabbisogno di quel prodotto.
Lamentava che nel dicembre del 2001, la società Gamma S.p.A. aveva comunicato l’intenzione di rinunciare, entro l’anno successivo, all’utilizzazione della «ferritina » di origine animale, che aveva sostituito, nella preparazione del prodotto medicinale, con altro principio attivo di derivazione sintetica.
L’Amministratore delegato della Gamma S.p.A. si reca da un legale al quale — ad integrazione di quanto esposto nella citazione — rappresenta le ulteriori seguenti circostanze.
Il venir meno di fabbisogno di «ferritina» era stato determinato dal provvedimento del Ministro della Sanità che aveva stabilito di revocare l’autorizzazione al commercio della specialità medicinale, se, per la sua produzione, l’impiego del principio attivo di derivazione animale non fosse stato sostituito con altro di sintesi: ciò a seguito degli interventi diretti a contrastare la diffusione della encefalopatia spongiforme bovina ed a tutelare la salute pubblica.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie sottoposta al suo esame.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 2005
-
Tizio, addetto alla vigilanza presso il comune Alfa, veniva avvistato dai CC in servizio, alla guida dell’auto del Comune, con a bordo due minori di età il giorno 22 settembre 2001, alle ore 18,30 circa. I CC, che conoscevano Tizio, non fermavano l’autovettura di servizio, ma segnalavano il fatto alla locale Procura della Repubblica.
Tizio veniva, quindi, rinviato a giudizio e, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, nel corso della quale venivano escussi soltanto i verbalizzanti che avevano proceduto all’accertamento, veniva condannato per il reato di peculato d’uso.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più opportuno evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 2005
-
A Tizio, agente della Polizia di Stato, viene contestato, da parte dell’amministrazione di appartenenza, di far parte di un sodalizio criminoso, composto da soggetti con precedenti penali specifici, al cui interno avrebbe svolto il compito di movimentare autovetture rubate approfittando della sua qualità di agente da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine. Viene ipotizzata la violazione disciplinare di cui all’art. 7 n. 1 del D.P.R. 25-10- 1981 n. 737, passibile della sanzione della destituzione.
Nel corso del giudizio disciplinare, a seguito di un supplemento istruttorio, emergevano fatti specifici in parte diversi da quelli posti a base dell’originario atto i contestazione degli addebiti, quali la compravendita di autovetture da persone pregiudicate, l’accesso ad un distributore di benzina gestito da un pluripregiudicato per reati in materia di armi, droga e pubblica sicurezza, con cui l’agente si intratteneva in conversazione, e la titolarità negli anni precedenti all’inchiesta di un alto numero di targhe, autovetture e motocicli.
Nel frattempo il procedimento penale aperto nei confronti di Tizio si chiudeva con decreto di archiviazione per non aver commesso il fatto, del G.I.P. su conforme richiesta del P.M. Successivamente, l’organo di disciplina dell’amministrazione di appartenenza, senza procedere alla modificazione dell’originaria contestazione, proponeva al Capo della Polizia la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, in forza del combinato disposto degli artt. 6 n. 1 e 4 n.3 del citato D.P.R., nella parte in cui puniscono l’abituale mantenimento, al di fuori delle esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono di pubblica considerazione. Seguiva il conforme decreto del Capo della Polizia.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni dell’assistito.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2004
-
Con atto di citazione del 14/9/2003 la società sportiva Gamma proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma con il quale su ricorso di Tizio veniva ingiunto il pagamento di Euro 10.000,00 pretesi per forniture di materiale da volley assumendo che il materiale ricevuto non era conforme a quello ordinato, non era stato possibile utilizzarlo e, di conseguenza, gli sponsors avevano ridotto i contributi.
Nel costituirsi in giudizio Tizio assumeva la piena conformità del materiale ed eccepiva comunque la mancata tempestività della denuncia del vizio con decadenza, quindi, dalla garanzia. Veniva disposta la CTU dalla quale risultava il basso livello di vestibilità delle divise in quanto le magliette erano per bambini dai 2 ai 7 anni mentre i pantaloni erano per bimbi dagli 8 ai 10 anni.
Il Tribunale con sentenza n. 920/2004 rigettava l’opposizione ritenendo redibitorio il vizio del materiale e, quindi, non esperibile l’azione in difetto di prova della tempestività della denuncia. Caio quale legale rappresentante della società Gamma si reca da un legale per decidere il da farsi.
Il candidato assunte le vesti del legale di Gamma rediga l’atto più opportuno soffermandosi sugli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 2004
-
Tizio tratto a giudizio veniva condannato dal Tribunale di Roma territorialmente competente per il reato di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento di una lampada a basso consumo preventivamente occultata all’interno di una confezione vuota di un prodotto dal costo più basso.
Risultava accertato che l’imputato aveva sottratto la mercé presso un grande magazzino corrispondendo un prezzo più basso.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio rediga l’atto ritenuto più opportuno soffermandosi sugli istituti sottesi alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 2004
-
Tizio, docente di ruolo della scuola media superiore, veniva sospeso cautelarmente dal servizio con D.M. 20/11/1987 – emanato ai sensi dell’art. 91, 1° comma del D.P.R. n. 3 del 10/01/1957 – in quanto sottoposto a procedimento penale, fino alla conclusione del medesimo procedimento.
Intervenuta la sentenza definitiva che condannava Tizio alla pena della reclusione di 1 anno e 4 mesi, con D. M. in data 8/3/1993, veniva revocata la sospensione cautelare dal servizio, a partire della data del medesimo decreto. Con lo stesso atto veniva, altresì, disposto che il provveditore curasse «il seguito che consegue a carico del docente ai fini disciplinari».
Tuttavia, nessun procedimento disciplinare veniva instaurato nei confronti di Tizio.
Successivamente, il provveditorato agli studi procedeva alla ricostruzione del trattamento economico e giuridico ed alla redazione del progetto di liquidazione dell’indennità di buonuscita in favore dell’insegnante non computando il periodo di sospensione cautelare facoltativa dal servizio.
Tizio si rivolge quindi ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni del proprio assistito.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2003
-
Tizio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Caio con il quale aveva concluso un contratto preliminare di compravendita avente come oggetto un appartamento e deducendo che il convenuto, immesso nel bene dopo il pagamento di un acconto, si era rifiutato di stipulare l’atto definitivo e di corrispondere il prezzo residuo, chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento e condannarsi il convenuto al rilascio del bene e al risarcimento del danno.
Costituitosi in giudizio Caio asseriva che l’immobile si era rilevato affetto da gravi vizi costruttivi e spiegava domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna dell’attore all’esatto adempimento del contratto, previa eliminazione dei difetti. Espletata CTU che accertava la presenza di gravi difetti costruttivi, il Tribunale accoglieva la domanda proposta da Tizio, condannando Caio al rilascio dell’immobile e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
Osservava il Tribunale che la condanna del promittente venditore all’eliminazione dei difetti dell’immobile può essere dichiarata unitamente alla statuizione che dispone il trasferimento ex art. 2932 c.c. solo nel caso in cui il promittente venditore abbia assunto l’obbligo specifico di costruire la cosa o di conformarla a determinate caratteristiche.
Nella fattispecie tale obbligo non risultava assunto. Nello schema causale del contratto preliminare, rilevava infine il Giudice di prima istanza, v’è solo l’obbligo, da parte del promittente venditore, di prestare il consenso per il trasferimento del bene. Non potendo l’eliminazione dei vizi essere richiesta neppure a titolo di risarcimento danni, il convenuto Caio avrebbe potuto ricorrere ad altri rimedi per far valere le proprie ragioni (risoluzione e riduzione del prezzo).
Caio si reca da un legale, al quale illustra le questioni nei termini di cui sopra e gli conferisce mandato alle liti.
Il candidato, assuntene le vesti, rediga l’atto ritenuto più opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 2003
-
Tizio veniva tratto a giudizio per avere detenuto all’interno del proprio negozio di milano 200 barattoli di pomodoro contenenti del prodotto scaduto, sulla cui dicitura relativa al c.d. “termine minimo di conservazione” era stata applicata un’etichetta recante una data successiva a quella originariamente indicata dal produttore.
Nel corso del dibattimento emergeva che i prodotti alimentari scaduti:
1) non erano stati esposti per la vendita sui banchi, nè offerti al pubblico
2) erano custoditi all’interno del magazzino dell’esercizio.
Tizio, all’esito del giudizio, veniva condannato alla pena della multa di € 500,00, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p., per aver posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai potenziali acquirenti alimenti per qualità diversi da quelli dichiarati.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto più opportuno evidenziando la problematica sottesa.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 2003
-
Una P.A. bandisce una gara di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, e all’esito del suo espletamento, il Presidente della Commissione di gara procede all’aggiudicazione definitiva, l’amministrazione emette un provvedimento di diniego di approvazione per l’accertata sopravvenuta carenza di copertura finanziaria verificatasi tra la data del bando di gara e l’espletamento di essa.
L’Impresa Alfa si rivolge, quindi, ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale dell’Impresa Alfa rediga l’atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni della propria assistita.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2002
-
Tizio citava in giudizio i fratelli Caio e Sempronio. Premetteva che i fratelli Caio, Sempronio, Mevio e Filano si erano obbligati a vendergli un lotto di terreno edificabile sito in Roma, di proprietà della società Gamma, il cui capitale sociale apparteneva per intero ai quattro predetti fratelli; che il contratto preliminare relativo, avente ad oggetto il bene nella sua interezza, era stato sottoscritto solo da Caio e Sempronio; che la stipula del rogito non era intervenuta per il rifiuto opposto da Caio e Sempronio, mentre egli aveva provveduto a versare quanto pattuito a titolo di caparra confirmatoria; che dalla mancata disponibilità del bene erano a lui derivati danni che quantificava.
Concludeva chiedendo qualificarsi il contratto come preliminare di vendita di cosa altrui; dichiararsi la risoluzione dello stesso per inadempimento; condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Caio e Sempronio si recano da un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più opportuno.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 2002
-
Tizio, dipendente della ditta Alfa, nel timore che vengano scoperti i numerosi ammanchi di denaro da lui sottratto dai conti della stessa Alfa, appicca nottetempo il fuoco al capannone dell’ufficio contabilità dell’azienda.
Si sviluppa un incendio di notevoli proporzioni, che causa la morte di Mevio, ladruncolo introdottosi clandestinamente nell’immobile prima dell’azione di Tizio. In primo grado Tizio viene ritenuto responsabile per i reati di incendio e di omicidio volontario.
Tizio chiede al proprio legale di presentare atto di appello avverso la sentenza, ribadendogli che la sua azione era determinata dal solo intento di distruggere la documentazione giacente presso l’ufficio, che egli reputava deserto.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto richiesto, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie posta al suo esame.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 2002
-
La società Alfa, dopo avere ottenuto l’annullamento da parte del Consiglio di Stato di un diniego di concessione edilizia per la realizzazione di due villette destinate ad essere vendute a terzi, richiede all’amministrazione comunale il rilascio del titolo a costruire.
A fronte del silenzio serbato dal Comune, la società Alfa diffida l’amministrazione a dare esecuzione al predetto giudicato e, preso atto della perdurante inerzia, si rivolge ad un legale facendogli presente che il ritardo nell’inizio dell’attività edilizia è causa per essa di un grave pregiudizio patrimoniale.
Il candidato, assunte le vesti del legale della società Alfa, rediga l’atto più idoneo a salvaguardare le ragioni del proprio assistito, tenendo presente che il Consiglio di Stato aveva accertato la compatibilità con il piano regolatore del progetto presentato dalla società interessata, e tratti le questioni sottese alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2001
-
La compagnia di Assicurazioni “Zeta”, avente la Sede legale a Roma, dopo aver risarcito un proprio assicurato per il furto di un’autovettura avvenuto ad opera di ignoti in un parcheggio a pagamento installato, nei pressi dello svincolo di Caserta dell’autostrada Roma-Napoli, in un’area interamente recintata e protetta con un sistema di ingresso e di uscita automatizzato gestito dalla società “Alfa”, con sede a Napoli, conviene quest’ultima davanti al Tribunale di Roma per sentirla condannare alla rifusione della somma corrisposta al proprietario del veicolo.
La compagnia attrice, a sostegno della domanda, deduce che al rapporto di parcheggio in questione sia applicabile la disciplina del deposito a titolo oneroso di cui agli articoli 1766 e seguenti del Codice Civile e che la responsabilità per la sottrazione del veicolo sia da attribuire alla società convenuta per la mancata predisposizione del servizio di vigilanza dell’area con apposito personale.
La società “Alfa” decide di opporsi alla domanda, anche perché citata in giudizio davanti al giudice di luogo diverso da quello della propria sede e da quello dove trovavasi il parcheggio in cui era avvenuto il furto.
Il legale rappresentante della suddetta società si rivolge perciò ad un avvocato. Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga la comparsa di risposta evidenziando le problematiche di ordine processuale e di ordine sostanziale sottese al caso in esame.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 2001
-
Tizio e Caio, armati di pistola e con passamontagna, tendevano un agguato in località isolata a Mevia e Sempronio.
Al passaggio di questi ultimi li fermavano con la minaccia delle pistole, legavano Sempronio lasciandolo immobilizzato sul posto, narcotizzavano Mevia e si allontanavano portandola con loro su di un’ auto fino a raggiungere un appartamento di proprietà di Caio, dove tenevano segregata la donna, chiedendo ai familiari il pagamento di una somma di denaro in cambio della sua liberazione.
Nel corso delle indagini venivano attivate intercettazioni telefoniche, che consentivano, durante una conversazione tra Caio ed il marito di Mevia, di individuare la cabina telefonica dalla quale il primo parlava, per cui questi veniva arrestato sul posto.
Immediatamente Caio indicava il luogo in cui si trovava sequestrata Mevia, e gli investigatori riuscivano a fare irruzione nell’appartamento, a liberare l’ostaggio e ad arrestare Tizio.
Tratti a giudizio con rito direttissimo dinanzi al Tribunale per rispondere dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Mevia, di sequestro di persona in danno di Sempronio e di porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo, ad esito di giudizio abbreviato, Tizio e Caio venivano condannati rispettivamente alla pena di anni sedici ed anni quattordici di reclusione. Venivano inoltre dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per la durata della pena ed assoggettati alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni.
In particolare il Tribunale escludeva l’applicazione a Caio dell’art. 630, quarto e quinto comma, c.p., non ritenendo che ne ricorressero i presupposti.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto di appello con particolare riguardo alle cause di attenuazione della pena previste dalle suddette disposizioni di cui all’art. 630 c.p.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 2001
-
La società “Alfa” partecipa ad una gara d’appalto, indetta dallo Stato, per la costruzione di un edificio giudiziario.
L’appalto, di importo superiore alla soglia comunitaria, viene aggiudicato alla società “Beta” in seguito all’esclusione dalla società “Alfa” per anomalia dell’offerta.
La società “Alfa”, ritenendo illegittima l’esclusione in quanto non preceduta dalla richiesta di chiarimenti ed assumendo che, previe idonee giustificazioni sull’effettiva remuneratività dell’offerta, si sarebbe aggiudicata la gara, avendo indicato il prezzo più basso, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto più idoneo a salvaguardare la posizione della società “Alfa”, tenendo conto della circostanza che il contratto tra l’aggiudicataria e la stazione appaltante è già stato stipulato, e tratti le questioni sottese alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 2000
-
Tizio acquista da Caio, commerciante al dettaglio, numerose tegole — prodotte dalla ditta Alfa — per ricoprire il tetto della propria villa.
Le tegole vengono consegnate all’acquirente direttamente dalla ditta Alfa. Le tegole — una volta poste in opera — si rivelano difettose e debbono essere sostituite. Tizio si rivolge ad un legale che provvede a citare in giudizio Caio, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1492 c.c. oltre al risarcimento del danno.
Caio, nel costituirsi in giudizio, chiama in causa la ditta Alfa, chiedendo che quest’ultima — in caso di condanna di esso convenuto — sia a sua volta condannata al rimborso, in suo favore, delle somme da lui corrisposte.
Il candidato, assunte le vesti del difensore della ditta Alfa, rediga l’atto ritenuto più opportuno, evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 2000
-
Tizio, nottetempo, si introduce nella casa di Caio al fine di impossessarsi di merce di valore ivi custodita.
Affrontato da Caio, Tizio, nel corso della colluttazione, viene ferito con un tagliacarte impugnato da Caio e, a sua volta, ferisce quest’ultimo con un cacciavite.
Tizio riesce a fuggire e Caio, che ha riportato ferite non gravi da taglio, si reca all’ospedale dove viene medicato.
Dopo qualche tempo risulta che Caio è stato contagiato dal virus HIV di cui Tizio è portatore.
Tizio, tratto a giudizio, viene condannato alla pena di anni 12 di reclusione e 600 mila lire di multa per rapina impropria aggravata, porto abusivo di cacciavite, violazione di domicilio aggravata e lesioni personali gravissime.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più opportuno, evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 2000
-
Tizia, dipendente della Società Poste Italiane S.p.A., chiede di accedere alla documentazione relativa alla procedura di inquadramento a quadro di II livello cui ha partecipato.
La richiesta, proposta per la prima volta in data 7-5-1999,
viene reiterata in data 11-6-1999 e 3-8-1999.
Le istanze proposte da Tizia vengono ogni volta rigettate e, da ultimo, l’istanza proposta in data 3-8-1999 viene rigettata con atto del 9-8-1999. Tizia in data 10-8-1999 si reca da un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più opportuno, evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 1999
-
Il complesso condominiale Alfa è proprietario di un vasto comprensorio, nel cui contesto le numerose ville residenziali sono collegate tra loro con una vasta rete stradale.
Essendo sorta la necessità di compiere lavori di manutenzione della rete stradale, il condominio concede in appalto, alla ditta Beta, l’esecuzione dei predetti lavori.
Nel corso dei lavori stessi, sotto il peso di una ruspa, si determina un cedimento che causa un forte avvallamento del terreno.
Tizio, procedendo di notte in bicicletta, cade per effetto dell’indicato avvallamento non segnalato, e riporta lesioni personali guaribili in novanta giorni.
Tizio si reca da un legale.
Il candidato, assunte le vesti di un legale, rediga l’atto giudicato più opportuno.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 1999
-
Tizia, nel gennaio 1998, viene percossa e ingiuriata dal marito Caio e, conseguentemente, abbandona il tetto coniugale.
Malgrado ripetuti tentativi di rinvenire un alloggio, Tizia non riesce a trovare una nuova sistemazione abitativa ed è costretta, nel gennaio dell’anno successivo, a fare ritorno nella propria casa coniugale.
La sera stessa del suo rientro a casa Tizia viene nuovamente sottoposta ad ingiurie e percosse. Avendo Tizia presentato denunzia per i fatti sopra esposti, Caio viene tratto a giudizio, per rispondere del delitto di cui all’art. 572 c.p. e, all’esito del dibattimento, viene condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di un anno di reclusione con i benefici di legge.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Caio, rediga l’atto ritenuto più opportuno.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 1999
-
Tizio, laureato in pedagogia, propone domanda per l’ammissione all’albo professionale degli psicologi ai sensi dell’art. 32 della legge 18 febbraio 1989 n. 56.
A sostegno della domanda da lui proposta, presenta, tra l’altro, documentazione attestante la sua nomina, per il periodo 1990/1996, a operatore psicopedagogico presso la scuola pubblica Alfa.
La commissione d’esame, costituita ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera c), della citata legge 18 febbraio 1989 n. 56, emette provvedimento negativo e, nella motivazione, sostiene che:
a) Tizio non ha dimostrato il possesso dei requisiti di cui all’art. 33, comma 1, lettera c), sopra citato;
b) il riconoscimento del possesso dei requisiti di legge presuppone un accertamento tecnico da parte della commissione, accertamento che, nella fattispecie, ha condotto a escludere il possesso, da parte di Tizio, dei requisiti di legge.
Tizio si reca da un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più opportuno.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 1998
-
Tizio loca a Caio un immobile di sua proprietà.
Cessata la locazione, Caio si dichiara pronto a riconsegnare l’immobile, ma Tizio si rifiuta di riceverlo, adducendo di non avere alcun obbligo di accettare la riconsegna, essendo l’immobile vistosamente deteriorato per effetto del mancato adempimento, da parte di Caio, di provvedere a numerose riparazioni, relative a piccola manutenzione, previste dall’art. 1576 del codice civile.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Caio, rediga l’atto ritenuto più opportuno.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 1998
-
Tizio è amministratore unico della Costruzioni s.r.l., la quale procede ad integrale ristrutturazione di un vasto edificio.
A seguito del crollo di detto edificio, Tizio viene rinviato a giudizio – unitamente a Caio, progettista – per il reato di cui all’art. 449, comma 1, c.p., in relazione all’articolo 434 capoverso, del codice penale.
Il Tribunale – avendo il perito accertato che il crollo era stato determinato da gravi carenze progettuali (che, tra l’altro, non avevano tenuto in nessun conto il fatto che gli interventi di ristrutturazione riguardavano un edificio già lesionato ed in pessime condizioni strutturali globali) – condanna Tizio (unitamente a Caio) alla pena di giustizia, ritenendo che questi avesse omesso di esercitare sul progettista i poteri di controllo a lui spettanti quale amministratore unico.
Il candidato – premessi brevi cenni sull’elemento psicologico nei reati colposi e sul principio di cui all’articolo 40 comma 2 c.p. – assunte le vesti di legale di Tizio, rediga l’atto di appello.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 1998
-
Il Comune di Alfa, nel costituire una società a capitale pubblico maggioritario, sceglie come socio, ai sensi dell’art. 22 L. 8 giugno 1990 n. 142, la società Beta, senza osservare alcuna procedura concorsuale, adducendo l’urgenza.
La società Gamma, pretermessa, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale della società Gamma, rediga l’atto ritenuto più opportuno.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 1997
-
Caio e Mevio sono proprietari, in ragione del 50% ciascuno, di un immobile urbano sito nel comune di Alfa, via Beta, n. 15.
Alla loro morte, l’immobile diviene proprietà dei loro eredi, tra cui Sempronio, ai quali le diverse porzioni di immobile vengono assegnate con atto di divisione del 19 giugno 1984. In data 14 aprile 1986 Sempronio vende a Numerio un’unità dell’immobile sito in via Beta n. 15.
In data 19 giugno 1986 viene costituito il condominio dell’immobile sopra indicato. Con delibera del 29 marzo 1988, il condominio pone a carico di Sempronio la somma di L. 2.864.355, a titolo di partecipazione di esborso della maggiore somma che si intende corrispondere a titolo transattivo, alla portiera dello stabile, il cui rapporto di lavoro era cessato in data 30 aprile 1984.
Alla delibera partecipa, senza delega, con voto determinante ai fini del raggiungimento del quorum, Filano, figlio di Numerio.
Con delibera dell’11 ottobre 1988, il condominio conferma e ratifica, con rituale maggioranza, la delibera 29 marzo 1988. Sempronio, ritenendo di non dovere pagare la somma richiesta, si reca da un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo a tutelare le ragioni del proprio assistito, delineando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 1997
-
Tizio — senza che sia intervenuta richiesta del Ministro di grazia e giustizia — viene tratto a giudizio in stato di detenzione cautelare per tentata importazione in Italia di Kg. 4 di cocaina, tutta sequestrata all’estero e che secondo accordi intervenuti tra Tizio e persona rimasta ignota (accordi registrati con intercettazione ambientale in un grande albergo di Roma) avrebbe dovuto essere consegnata a Palermo.
A carico di Tizio vengono raccolte prove nel corso di numerose udienze dibattimentali svoltesi all’estero, celebrate direttamente da giudice italiano al fine di sentire testimoni determinanti senza che Tizio possa partecipare a dette udienze.
Il Tribunale condanna Tizio a 12 anni di reclusione e 120.000.000 di multa.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio, rediga l’atto di appello, delineando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 1997
-
Con delibera del 24-4-1987, il Comune di Alfa dà mandato al Sindaco di occupare in via d’urgenza terreni idonei a consentire la realizzazione di un intervento di edilizia sovvenzionata nel quartiere X, conformemente al relativo piano di zona per l’edilizia economica e popolare.
In esecuzione del mandato ricevuto, il Sindaco emana decreto d’occupazione d’urgenza, in data 30-7-1987, di parte dei terreni, non meglio precisati, siti al mappale n. 7143 del nuovo catasto terreni del predetto Comune, di proprietà della società Beta.
La società, ritenendo illegittimo il comportamento del Comune, si rivolge ad un legale per la tutela dei propri diritti.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo a sostenere le ragioni del proprio assistito, delineando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 1996
-
I Carabinieri del NAS, ottemperando ad apposita circolare del competente Ministero, sottopongono a sequestro — in prosieguo di tempo convalidato dal pretore — un cospicuo quantitativo di olio di oliva, in quanto ritenuto non corrispondente alle caratteristiche stabilite in sede di Unione Europea.
Il decreto di sequestro viene annullato dalla Cassazione e la circolare disapplicata poiché ritenuta illegittima.
La società produttrice dell’olio, intendendo ottenere il ristoro dei danni subiti, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale della Società, rediga l’atto giudiziario più idoneo a tutelare le ragioni del proprio assistito, delineando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 1996
-
Tizio, in data 3 maggio 1994, viene condannato dal pretore a giorni 20 di reclusione e mesi 10 e giorni 20 di libertà controllata, e lire 5.000.000 di multa per i reati di cui all’art. 20 lett. b) legge n. 47/1985 e all’art. 349 c.p.
Il pretore non concede il beneficio della sospensione condizionale, ritenendo ostative due precedenti condanne con pena sospesa per assegni a vuoto.
In seguito però, Tizio ottiene, in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i due reati di assegni a vuoto, sicché, con provvedimento del 21 aprile 1995, ottiene dal pretore la sostituzione delle pene originariamente sospese di lire 500.000 e lire 100.000 di multa con una pena unica, pure condizionalmente sospesa, di lire 550.000 di multa.
Tizio si reca subito da un legale, per accertare se il riconoscimento di cui sopra possa comportare una modifica della situazione determinata dalla sentenza 3 maggio 1994.
Tizio, peraltro, fa presente di aver riportato altre due condanne: una, in data 14 giugno 1978, con pena sospesa, per il reato di cui all’art. 32 R.D. 5 giugno 1939, n. 1016; l’altra, in data 8 aprile 1978, con pena sospesa, per violazione degli artt. 31 e 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
Tizio fa presente che, a suo dire, dette condanne non avrebbero dovuto essere considerate ostative: la prima, per avvenuta abolitio criminis ai sensi dell’art. 32 della legge n. 689/1981; la seconda per avvenuto condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto ritenuto più idoneo a salvaguardare le ragioni di questi, soffermandosi in particolare sugli effetti dell’abolitio criminis.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 1996
-
Tizio, responsabile del servizio tossicodipendenze (SER. T) presso una USL, chiede alla Regione di consentire l’accesso a tutte le lettere, note o segnalazioni pervenute al Servizio sanità di detta Regione, concernenti la sua persona quale responsabile del SER. T.
La Regione rifiuta l’accesso, adducendo la necessità di tutelare la riservatezza di terzi — e precisamente dei pazienti del predetto servizio — che avevano inoltrato gli esposti.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo a tutelare l’interesse di Tizio avanti l’autorità competente soffermandosi inoltre sugli istituti e sulle problematiche relative alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 1995
-
Il 20 gennaio 1991 Tizio, proprietario di un fondo ne vende una parte a Caio. Nell’atto di compravendita le parti convengono che la strada che attraversa il fondo avrebbe dovuto essere allargata a cura e spese di Caio, con obbligo per Tizio di conferire, a titolo gratuito, l’area necessaria a compiere i lavori.
L’atto viene ritualmente trascritto.
Successivamente Caio, imprenditore, viene dichiarato fallito e la parte di terreno di sua proprietà viene trasferita, a seguito di procedura concorsuale, a Mevio il quale — richiestone da Tizio — si rifiuta di compiere i lavori di ampliamento della strada. Mevio, per chiarire giudizialmente la fondatezza delle insistenti pretese di Tizio, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunta la veste di difensore di Mevio, rediga l’atto giudiziario più idoneo a tutelare le ragioni del proprio assistito, delineando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 1995
-
Con sentenza 26 settembre 1994 Tizio viene condannato alla pena di anni tre di reclusione e lire 2.000.000 di multa per il reato di furto aggravato, commesso il 1° febbraio 1994, ritenuta la recidiva specifica reiterata.
Il difensore di Tizio aveva chiesto in via principale l’assoluzione per non aver commesso il fatto e, in subordine, l’accertamento della continuazione tra il reato contestato ed analogo reato di furto, commesso il 14 gennaio 1994, per il quale Tizio era stato condannato con sentenza 14 aprile 1994 divenuta irrevocabile.
Il candidato, assunte le vesti di difensore di Tizio, rediga l’atto di appello, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 1995
-
Tizio partecipa ad un concorso per professore associato risultando, a giudizio della commissione, non idoneo.
Tizio si reca da un legale e fa presente che Caio, componente della commissione esaminatrice, non aveva titolo per essere nominato commissario e quindi la sua nomina — avvenuta e resa pubblica in data antecedente l’inizio dei lavori della commissione — deve essere ritenuta illegittima.
Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio, rediga l’atto più idoneo a salvaguardare le ragioni del proprio assistito, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche connesse alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 1994
-
La società semplice Alfa, composta da Caio e Mevio, avendo acquistato da Sempronio alcuni appartamenti facenti parte di un edificio da lui costruito nell’abitato di XY, sostiene di avere acquistato anche la proprietà delle aree di parcheggio.
Tali aree realizzate in ottemperanza alle prescrizioni del Comune ed ai sensi dell’art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765, erano state oggetto di espressa riserva di proprietà fatta da Sempronio nel contratto di trasferimento della proprietà dei singoli appartamenti compravenduti; riserva della quale Caio e Mevio contestavano la legittimità.
Sempronio assumeva invece la piena legittimità della riserva di proprietà delle aree de quibus in quanto assoggettate dall’art. 26 della L. 28-2-1985 n. 47 al regime delle pertinenze di cui agli artt. 817, 818, 819 del Codice civile, e pretendeva in subordine il pagamento del prezzo delle quote delle aree rivendicate il cui valore, egli altresì assumeva, non era stato contabilizzato nel prezzo di trasferimento dell’immobile.
Il candidato assunte le vesti del difensore di Sempronio, rediga l’atto giudiziario più idoneo a salvaguardare la posizione di questi.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 1994
-
Tizio, titolare di un porto d’arma da fuoco, venuto a diverbio con Caio, lo colpisce più volte al capo con il calcio della propria pistola regolarmente denunciata e detenuta, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 40 giorni.
Denunciato a piede libero, viene rinviato a giudizio con rito direttissimo per rispondere del reato di lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma.
Dell’udienza per il giudizio direttissimo, fissata per il 15 novembre 1994, l’avv. Mevio, difensore di fiducia dell’imputato, su richiesta del P.M. viene avvisato dalla Polizia a mezzo di telefono sull’utenza a lui intestata alle ore 11.00 del 14 novembre 1994.
L’ufficiale di Polizia Giudiziaria attesta che la chiamata telefonica è stata ricevuta da una persona qualificatasi “consorte” del legale.
All’udienza l’Avv. Mevio non compare e Tizio viene difeso dall’Avv. Sempronio nominato difensore d’ufficio.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 1994
-
Il Comune X deliberando il riassetto organizzativo di alcuni propri uffici decide di reinquadrare ad un livello superiore un certo numero di dipendenti e, contestualmente, di riconoscere agli stessi il corrispondente maggiore livello retributivo.
Il Comitato Regionale di Controllo annulla tale delibera ritenendola illegittima in considerazione del fatto che, nella specie, non ricorrevano i presupposti, atti a consentire il miglioramento dello status giuridico ed economico dei dipendenti comunali interessati dal provvedimento suindicato.
I dipendenti contemplati dalla delibera annullata, ritenendosi lesi dalla decisione dell’organo di controllo, impugnano dinnanzi al competente T.A.R. l’atto di annullamento della delibera comunale senza peraltro notificare il ricorso anche al Comune.
Per contro il Comune non reagisce alla decisione del Comitato Regionale di Controllo.
Costituitasi in giudizio, la difesa dell’Organo di Controllo eccepisce l’irritualità dell’atto introduttivo del giudizio per la mancata notificazione dello stesso anche all’Ente Territoriale e ciò perché non avendo, il Comune, impugnato il provvedimento di annullamento della propria deliberazione, tale Ente avrebbe avuto la veste di controinteressato all’iniziativa giudiziale intrapresa dai ricorrenti.
Il candidato, assunta la veste di difensore dei dipendenti, rediga memoria difensiva in vista dell’udienza di discussione del ricorso innanzi al competente T.A.R.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 1993
-
La ALFA S.p.A., con propria deliberazione assembleare di aumento del capitale, offriva in opzione ai soci le azioni di nuova emissione.
Prima della scadenza del termine per l’esercizio del diritto di opzione, la società con altra deliberazione dell’assemblea dei soci revocava il diritto di opzione data la necessità di disporre la riduzione del capitale per perdite ed il contestuale aumento dello stesso per riguardo al minimo sociale.
Il socio Tizio, intenzionato ad esercitare il diritto di opzione, si rivolge ad un procuratore legale per la tutela dei propri interessi.
Il candidato, assunte le vesti del procuratore legale, rediga l’atto giudiziario più idoneo alla tutela delle ragioni di Tizio.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 1993
-
Tizio, volendo costruire una villa su suolo di sua proprietà a destinazione edificatoria, chiede ed ottiene il rilascio della relativa concessione edilizia e rispetta scrupolosamente, nella costruzione, il progetto in base al quale gli è stata rilasciata la concessione.
In seguito all’accertamento della violazione, da parte dell’autorità comunale concedente, delle norme del piano regolatore generale, che consentivano nella zona l’edificazione esclusivamente a scopo di sviluppo industriale, il manufatto viene sottoposto a sequestro preventivo dall’autorità giudiziaria che ipotizza il reato di cui all’art. 20 lett. a) della L. 28-2-1985, n. 47.
Tizio si rivolge quindi ad un procuratore legale per la tutela delle proprie ragioni facendogli presente di avere ignorato l’esistenza delle norme del piano regolatore violate e di avere fatto affidamento sulla legittimità della concessione rilasciatagli.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga l’atto giudiziario più idoneo a salvaguardare la posizione di questi.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 1993
-
La società Alfa partecipa ad una gara di appalto per la costruzione di un edificio scolastico indetta dall’amministrazione provinciale.
Nel bando, tra le altre modalità di presentazione delle offerte, ve ne è una che genericamente prevede che queste pervengano all’amministrazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara.
Sulla base di un’offerta pervenuta all’amministrazione provinciale due giorni dopo la scadenza del termine anzidetto, la società Alfa si aggiudica l’appalto.
La società Beta, che aveva concorso all’appalto, ricorre al T.A.R. chiedendogli l’annullamento dell’atto di aggiudicazione sul presupposto che la tardività dell’offerta della società Alfa ne comportava l’esclusione ai sensi di quanto previsto nel capitolato generale, che l’amministrazione provinciale, sebbene avesse erroneamente omesso di richiamarlo nel bando, era tenuta ad osservare.
II legale rappresentante della società Alfa si rivolge allora ad un procuratore legale per la tutela delle proprie ragioni, facendogli presente che nel bando, la tempestività dell’offerta non era stata espressamente prevista a pena di esclusione dalla gara e che al momento della presentazione dell’offerta egli ignorava l’esistenza del capitolato generale dedotto in ricorso.
II candidato, assunte le vesti del procuratore legale, rediga l’atto giudiziario più idoneo a salvaguardare la posizione della società Alfa.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 1992
-
Tizio, residente a Roma, con scrittura privata del 15 gennaio 1991, promette in vendita a Caio, residente a Milano, per il prezzo di due miliardi di lire, l’antico palazzetto sito nel centro del Comune di Z.
Convengono le parti che il rogito definitivo venga stipulato il 19 settembre dello stesso anno.
A questa data, peraltro, Caio non compare innanzi al notaio designato nell’atto preliminare.
Tizio, chiedendo ragione del comportamento di Caio, riceve da quest’ultimo una lettera con la quale lo stesso informa: di essere venuto a sapere nel mese di luglio, tramite un amico, che presso la Soprintendenza per i beni architettonici, artistici e storici era in corso una procedura per sottoporre a vincolo il fabbricato promesso in vendita; che l’eventuale provvedimento amministrativo gli avrebbe impedito di procedere alla già preventivata ristrutturazione dell’immobile; che, a prescindere dalla conseguente eccessività del prezzo di vendita, l’immobile, in quanto suscettibile di vincolo amministrativo, non poteva considerarsi conforme a quello originariamente promesso in vendita.
Nel febbraio 1992 il palazzetto è sottoposto a vincolo di carattere storico.
Tizio si rivolge al proprio legale ritenendo Caio inadempiente alle obbligazioni assunte con il preliminare di vendita.
Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga l’atto necessario a tutelare gli interessi del cliente.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 1992
-
Uno scolaro, dopo essere sceso dallo scuolabus, mentre tenta imprudentemente di attraversare la strada per entrare nell’istituto scolastico, viene investito ed ucciso dal conducente di una autovettura.
All’esito del giudizio di primo grado, il solo conducente dello scuolabus viene condannato per omicidio colposo.
Rediga il candidato l’atto di appello svolgendo le argomentazioni utili all’assoluzione.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 1992
-
Tizio, desiderando di iniziare un’attività commerciale di ristorazione a Firenze, chiede la necessaria autorizzazione.
Avendone ricevuto diniego, motivato in base alla sufficienza del tipo di esercizi in questione nella zona richiesta, impugna il provvedimento ottenendone la sospensione.
Nelle more del processo confidando nel buon esito del giudizio, Tizio provvede all’acquisto di quanto necessario per avviare il futuro esercizio.
Quindi con sentenza del 5 luglio 1992, regolarmente notificata, il competente T.A.R. annulla l’impugnato provvedimento di diniego. Permanendo l’inerzia dell’Amministrazione, Tizio, desiderando comunque avviare l’attività ipotizzata, si reca dal proprio legale prospettandogli il grave danno patito per non aver potuto, aprire tempestivamente l’esercizio commerciale.
Il candidato, assunte le vesti del legale, predisponga l’atto giudiziario più conveniente nell’interesse di Tizio.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 1991
-
Tizio, avendo collaborato, previa stipulazione di apposito contratto, alla sceneggiatura del film “Viva I’Italia”, avendo visionato in anteprima la pellicola destinata alla distribuzione, ed avendo altresì constatato che il suo nome non figura indicato nei titoli fra gli sceneggiatori, si rivolge al suo legale di fiducia per tutelare le sue ragioni.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla tutela delle ragioni di Tizio.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 1991
-
Tizio viene derubato di dieci pecore.
Ritenendo di conoscere l’autore del furto si reca armato di fucile presso l’ovile di costui e tenendolo sotto la minaccia dell’arma lo lega ad un albero, dopo di ché pur individuate le proprie pecore nel gregge, ne porta via con sé quindici, scelte fra le migliori e comunque diverse dalle sue.
Il candidato, incaricato della difesa di Tizio, rediga l’atto di appello avverso la sentenza con la quale questi viene condannato per estorsione aggravata.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 1991
-
Il fondo Corneliano, di proprietà di Tizio, sito nei pressi di Milano, destinato ad essere attraversato da una nuova strada statale, viene parzialmente espropriato, con fissazione di termine per il compimento dell’opera in due anni.
Nel corso della costruzione, nel tratto in questione, viene progettato l’inserimento di due svincoli, per la realizzazione dei quali il cantiere viene esteso anche alla residua porzione del fondo Corneliano, già coltivato intensamente.
Protrattisi tuttavia i lavori per tre anni, per difficoltà dovute ad iniziali ritrovamenti archeologici, Tizio si reca in loco con il proprio legale e prende atto che mentre il tracciato della strada è completo, la realizzazione di uno svincolo è in fase di ultimazione ed invece i lavori per la realizzazione dell’altro sono ancora alla fase iniziale.
A tal punto Tizio invita il proprio legale a tutelare i suoi interessi che assume lesi dall’attività dell’amministrazione.
Il candidato, assunte le vesti del legale rediga l’atto più idoneo nell’interesse del proprio assistito, soffermandosi sugli istituti e sulle problematiche connesse alla fattispecie.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 1990
-
Tizio acquistato un villino in multiproprietà in provincia di Trento per due settimane di dicembre, recatosi a trascorrervi le vacanze di Natale, si avvede che il proprietario del fondo finitimo, con il presunto consenso del titolare del diritto di multiproprietà nel periodo estivo, ha edificato un ricovero per la propria automobile, invadendo per due metri il giardino del villino.
Tizio, allora, si reca dal proprio avvocato e, fattogli presente di aver progettato di utilizzare quella parte del giardino per depositarvi della legna, gli chiede di sostenere le proprie ragioni davanti al giudice.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato, rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo, soffermandosi, altresì, sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie all’esame.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 1990
-
Il rappresentante di gioielli Tizio, inseguito da alcuni malviventi che minacciavano di sparargli se non avesse consegnato loro la valigetta con i preziosi, esplose al loro indirizzo dei colpi d’arma da fuoco, colpendone uno mortalmente.
Successivamente, accertato che i banditi erano in possesso di armi giocattolo, Tizio, imputato del reato di omicidio volontario, è stato condannato alla pena di venti anni di reclusione.
Il candidato, assunte le vesti dell’avvocato, rediga l’atto di appello alla sentenza, soffermandosi, altresì, sugli istituti e sulle problematiche sottese alla fattispecie proposta.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 1990
-
Il Comune di Roma, proprietario di un villino concesso in locazione a Tizio da cinque anni, ha individuato una vasta zona di terreno sulla quale costruire la nuova città giudiziaria di Roma; la zona, in gran parte di proprietà di terzi, comprende il terreno su cui sorge il villino.
Riconosciuta la pubblica utilità dell’opera, è stato avviato il procedimento di espropriazione di tutta la zona e nelle more della sua conclusione il Sindaco ha emesso un decreto con il quale dispone in via d’urgenza l’occupazione del villino locato a Tizio.
Il candidato, rediga l’atto ritenuto più idoneo a tutelare l’interesse di Tizio davanti l’autorità competente, soffermandosi inoltre sugli istituti e sulle problematiche relativi alla fattispecie proposta.
-
-
- Atto di Civile n. 1 – Anno 1989
-
In costanza del regime di divorzio, la signora Caia, residente a Roma, già coniugata con il signor Sempronio, instaura una convivenza more uxorio con Tizio e con lo stesso genera un figlio.
Il signor Sempronio, residente a Napoli, in relazione a detto stato di fatto, intende chiedere la revoca della concessione dell’assegno attribuito all’ex moglie con la sentenza di divorzio, pronunciata dal Tribunale di Firenze.
Redigete l’atto di citazione, ovvero la comparsa di risposta, secondo che riteniate fondata o non la pretesa del marito.
-
-
- Atto di Penale n. 1 – Anno 1989
-
Tizio, transitando il giorno 1 febbraio 1982 alla guida della propria auto per via del Corso, viene fermato da due vigili urbani che gli contestano l’accesso in zona pedonale, ed intendono elevare contravvenzione.
Tizio esibisce subito un permesso per l’ingresso nel centro storico: nasce un’accanita discussione, nel corso della quale uno dei vigili afferra per un braccio l’automobilista, minacciando più gravi sanzioni se avesse assunto ulteriori atteggiamenti aggressivi o provocatori.
Tizio reagisce provocando al vigile, con un pugno, una ferita giudicata al Pronto Soccorso guaribile in dieci giorni.
Il procedimento penale, successivamente instaurato, si conclude in data 10 aprile 1987 con la condanna di Tizio, giudicato in contumacia, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie, alla pena di un anno di reclusione.
Tizio si rivolge al proprio difensore affinché proponga appello, assumendo l’erroneità in fatto ed in diritto della sentenza.
Rediga il candidato l’atto di impugnazione, scegliendo la linea difensiva ritenuta più idonea ed illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
-
-
- Atto di Amministrativo n. 1 – Anno 1989
-
Il Consiglio Comunale di Roma, con delibera del 10-12-1988 ha approvato il progetto dei lavori di risanamento conservativo di un fabbricato di proprietà del Comune diviso in appartamenti dati in locazione a privati, dichiarando che i lavori sono di pubblica utilità.
Poiché Romolo Romoli, locatario, non si era dichiarato disposto a rilasciare l’appartamento da lui occupato, nonostante l’assunzione da parte del Comune dell’obbligo di sistemarlo provvisoriamente in altro alloggio e di riconsegnargli i locali dopo il loro risanamento, il Consiglio Comunale, con delibera del 30-10-1989 ha disposto l’espropriazione del diritto derivante dal contratto di locazione e l’immediata occupazione d’urgenza dell’appartamento.
Il signor Romolo Romoli, intende impugnare detta delibera. Redigere l’atto introduttivo del giudizio.