Offensività del reato di coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti

– Cassazione, Sez. III, n. 23881/2016 –

Con la pronuncia Cass., Sez. 3, n. 23881 del 23/2/2016, Damioli, Rv. 367382, la S.C. ha affermato che l’offensività della condotta del reato di coltivazione non autorizzata di piante di natura stupefacente di cui all’art. 73 d. P.R. 309/1990 consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, cosicchè l’offensività deve essere esclusa soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della capacità ad esercitare, anche in misura minima, effetto psicotropo. Si tratta di un orientamento fortemente rappresentato, come confermano i numerosi precedenti conformi (tra le molte, e limitandosi solo a quelle massimate, si citano: Sez. 6, n. 6753 del 9/1/2014, M., Rv. 258998 e Sez. 4, n. 44136 del 27/10/2015, Cinus, Rv. 264910)

Ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l’offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, cosicchè l’offensività deve essere esclusa soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della capacità ad esercitare, anche in misura minima, effetto psicotropo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13 maggio 2014 la Corte d’appello di Brescia parzialmente riformava la sentenza in data 9 dicembre 2013 con la quale il Tribunale di Brescia aveva condannato F.D. alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 3.000 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La Corte territoriale per un verso affermava la correttezza del giudizio di responsabilità penale del Tribunale, per altro verso tuttavia non ne condivideva il rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, per altro ancora riteneva di dover rideterminare il trattamento sanzionatorio, riducendo la pena a mesi 6 di reclusione ed Euro 800 di multa.

2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il D. deducendo due motivi.

2.1 Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla affermazione di responsabilità penale, sul punto osservando che le SU della Cassazione hanno affermato il principio del necessario accertamento in concreto della potenzialità drogante della sostanza in sequestro e che ciò dovesse comunque correlarsi alla sua personalità ed alle sue esigenze di consumatore diretto di marijuana, anche quale aderente al rastafarianesimo.

2.2 Con un secondo motivo denuncia vizio motivazionale conseguenziale alla mancata considerazione di detta scelta di tipo religioso in senso favorevole quoad poenam.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Con i due motivi proposti il D. censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio della motivazione sia in ordine all’affermazione di responsabilità penale sia relativamente al correlativo trattamento sanzionatorio.

In buona sostanza il ricorrente si duole della mancata valorizzazione in riguardo ad entrambi tali punti della decisione della modesta potenzialità drogante delle piante di marijuana sequestrategli e della finalità essenzialmente personale/religiosa della loro coltivazione.

I motivi sono entrambi infondati.

Il Collegio anzitutto condivide ed intende ribadire il principio di diritto secondo il quale Costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (v. Sez. U, n. 28605 del 24 aprile 2008, Di Salvia, Rv. 239920 e successive conformi).

Quanto poi alla denunciata assenza di motivazione circa la offensività della condotta ascritta al prevenuto, va rilevato che la Corte territoriale si è correttamente adeguata al, condivisibile, principio enunciato nella prevalente giurisprudenza di legittimità che Ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l’offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicchè non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente. (In motivazione la Corte ha precisato che il dato ponderale può assumere rilevanza, al fine di fornire indicazioni sull’offensività in concreto della condotta, soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, l’effetto psicotropo) (tra le molte, cfr. in questo senso, da ultimo, Sez. 4, n. 44136 del 27 ottobre 2015, Cinus, Rv. 264910).

Il giudice di appello, con motivazione non censurabile in questa sede, ha ritenuto applicabile detto principio di diritto al caso concreto, tenuto conto delle caratteristiche delle piante sequestrate quali emergenti dalle correlative analisi chimico-tossicologiche.

Sul punto infine deve affermarsi la irrilevanza delle scelte confessionali e di vita del prevenuto.

3. La decisione della Corte bresciana deve tuttavia essere annullata in punto trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale infatti si è pronunciata dopo la sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, ma prima dell’entrata in vigore della L. n. 79 del 2014, avendo sia la prima che poi quest’ultima modificato in senso più favorevole all’imputato le pene edittali.

E’ perciò necessario, in virtù del principio generale di obbligatoria applicazione della lex mitior ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, che il giudice di appello in sede di rinvio proceda a nuova determinazione della pena da infliggere al D..
PQM
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia limitatamente alla determinazione della pena.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016