Limiti dell’autonomia negoziale in relazione nel ricongiugimento famigliare
– Cassazione, n.10072/2016 –
In tema di ricongiungimento familiare, Sez. 1, n. 10072/2016, De Chiara, Rv. 639673, ha affermato che l’attribuzione della tutela su di un minore per via negoziale è inidonea all’accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare, ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, non essendo tale tutela equiparabile a quella disciplinata dal diritto italiano, giudizialmente disposta in favore dei minori privi di genitori in grado di esercitare nei loro confronti la responsabilità genitoriale e, dunque, di rappresentarli legalmente.
Nella specie, la ricorrente chiedeva il ricongiungimento con la nipote, minorenne, dal cui padre le era stata concessa la tutela in virtù di mero atto negoziale.
In tema di immigrazione, l’attribuzione della tutela su di un minore per via negoziale è inidonea all’accoglimento della domanda di ricongiungimento familiare, ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, non essendo tale tutela equiparabile a quella disciplinata dal diritto italiano, giudizialmente disposta in favore dei minori privi di genitori in grado di esercitare nei loro confronti la responsabilità genitoriale e, dunque, di rappresentarli legalmente. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato, reiettivo del reclamo proposto dalla odierna ricorrente avverso il diniego di nulla osta al ricongiungimento con la stessa di sua nipote, minorenne, dal cui padre le era stata concessione la tutela in virtù di mero atto negoziale).
La Corte d’appello di Genova, respingendo il reclamo della sig.ra E.M.C.I., ecuadoriana, ha confermato il decreto con cui il Tribunale aveva rigettato il ricorso proposto dalla reclamante avverso il diniego, da parte dell’Ambasciata italiana a Quito, di nulla osta al ricongiungimento familiare con la reclamante medesima della minore E.D.R.B.D., nipote ex sorore della prima, che ne aveva ottenuto la “tutela”.
La Corte ha ritenuto che la “tutela” in questione, ottenuta dalla reclamante in base a mero atto negoziale di concessione della medesima da parte del padre della ragazza, che il giudice ecuadoriano si era limitato ad “accettare”, non integra gli estremi dell’istituto della tutela italiano, richiamato dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 298, art. 29, comma 2, che equipara ai figli, ai fini del ricongiungimento familiare, “i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela”.
L’istituto italiano, infatti, ha una finalità di protezione del minore che sia privo di genitori in grado di prendersene cura, del tutto estranea alla fattispecie in esame, in cui non era affatto dimostrato che il padre della ragazza, anch’egli residente in Ecuador, si disinteressasse della stessa, ed era anzi dichiarata nell’atto la finalità di realizzare il ricongiungimento della ragazza con la zia, residente in Italia, nell’impossibilità di realizzarlo con la madre, pure residente nel nostro paese ma priva dei requisiti di legge. Al ricongiungimento ostava, perciò, anche la previsione di cui all’art. 29 cit., comma 9 (“La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato”), estensibile, per identità di ratio, anche alle ipotesi di affidamento o tutela. Nè, infine, potevano dirsi violati dal provvedimento negativo dell’Amministrazione la L. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 65 e 66 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), essendo contrari all’ordine pubblico provvedimenti che si limitino a ratificare atti volontari dei genitori di abdicazione, in favore di terzi, delle loro potestà sui figli stipulati al solo scopo di consentire l’ingresso e il soggiorno in Italia di questi ultimi e senza che siano state accertate preesistenti ed oggettive inadeguatezze genitoriali e situazioni di abbandono della prole.
La sig.ra E.M. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Le Amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
Il ricorso perviene alla pubblica udienza a seguito di ordinanza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c. della Sesta Sezione di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che la tutela assunta dalla ricorrente sulla nipote sia equivalente all’istituto tutelare italiano e che neppure ricorra, nella specie, il limite della fraudolenza previsto dal D.Lgs. n. 298 cit., art. 29, comma 9, atteso che lo scopo di eludere le restrizioni della disciplina del ricongiungimento familiare deve essere, in base a detta norma, “esclusivo”, mentre nella specie tale esclusività non è stata accertata dai giudici di merito e non sussiste, atteso che l’attribuzione della tutela tendeva ad un fine lecito, quello, cioè, di consentire il ricongiungimento delle figlia con la madre, convivente con la zia.
2. – Il motivo è infondato.
Il carattere negoziale della “tutela” sulla minore conferita alla ricorrente, accertato dai giudici di merito, non è fatto oggetto di censura, o comunque di idonea censura, da parte della ricorrente, la quale sul punto si limita a qualificare come “asserita” la “natura solo negoziale dell’atto di conferimento della tutela”, senza precisare se e perchè la relativa asserzione dei giudici di merito sia errata. Se, dunque, la natura di detta “tutela” è negoziale, allora quest’ultima non può – come correttamente osservato dalla Corte d’appello – essere equiparata alla tutela dei minori disciplinata dal diritto italiano, richiamata da D.Lgs. cit., art. 29 che è invece disposta dal giudice per i minori privi di genitori in grado di esercitare la potestà (ora responsabilità: D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 50) genitoriale e dunque la rappresentanza legale dei medesimi.
Tanto basta per negare la sussistenza dei presupposti dell’invocato diritto al ricongiungimento familiare ed assorbe ogni altro profilo di censura del provvedimento impugnato.
3. – Il ricorso va pertanto rigettato.
In mancanza di attività difensiva delle Amministrazioni intimate non occorre provvedere sulle spese processuali.
PQM
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2016