ANONIMATO E SEGNI DI RICONOSCIMENTO
Esami e concorsi pubblici sempre in bilico
Capita spesso che molti esaminandi, durante prove e concorsi pubblici, commettano errori e imprecisioni di compilazione. I maggiori rischi di esclusione dalle prove riguardano per lo più la regola dell’anonimato, la quale prevede che nessun elaborato consegnato alle commissioni esaminatrici debba contenere un “segno di riconoscimento”, errore questo molto comune tra i candidati.
Per evitare queste sviste, e per ottenere una maggior consapevolezza delle indicazioni pratiche da rispettare in sede d’esame o concorsi pubblici, l’unica via da percorrere è lo studio della giurisprudenza amministrativa. Soltanto da una conoscenza accurata delle singole decisioni è possibile dedurre un inventario comune di regole e principi da rispettare durante le prove. Gli aspiranti avvocati si sono spesso visti annullare la prova scritta per aver completato il parere o l’atto prescelto con una penna di colore blu anziché nero, per aver scritto “brutta copia”, per aver segnato con un asterisco un’aggiunta al testo, per aver cancellato un errore utilizzando metodi diversi dall’interlineatura, e per molte altre imprecisioni pratiche.
Dopo anni di annullamenti sistematici per il mancato rispetto dell’anonimato, negli ultimi tempi, si è verificata un’inversione di tendenza: per una buona parte dei ricorsi presentati al T.A.R. infatti, sono state emesse pronunce a favore dei candidati; dallo studio delle sentenze si può constatare che i giudici amministrativi hanno preso come punto di riferimento i principi emersi nella nota sentenza n. 1740 del 2012 del Consiglio di Stato. In tale pronuncia, il Consiglio di Stato si è posto a favore di un’interpretazione più morbida del principio di anonimato delle prove: il segno, per essere considerato un’identificazione, deve assumere “un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero scritto, da cui si desume la volontà e l’intenzionalità di rendere riconoscibile l’elaborato”.
In questo senso, quindi, la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo, e non può quindi comportare l’invalidità delle prove laddove si può solo ipotizzare, senza dimostrare, la presenza di un riconoscimento dell’autore del compito. Si è confermato che la pena dell’esclusione dalla prova per errori simili risulta essere una decisione troppo drastica ed estrema, ma soprattutto spesso ingiusta a fronte di situazioni di ignoranza delle regole e/o distrazioni durante l’esecuzione dell’elaborato.
Alla stregua di tale orientamento dunque, il concetto di segno di riconoscimento diventa variabile: va giudicato analizzando il caso concreto e le reali circostanze in cui si è verificato. Come attestato anche da T.A.R. Lazio n. 4733 nel 2014: “bisogna distinguere tra segni identificativi, cioè quei segni che contengono il riferimento ad una persona determinata, resa obiettivamente individuabile, e i segni convenzionali, ossia quelli che non hanno di per sé valore identificativo ma che possono comunque essere utilizzati come segno di riconoscimento previo accordo illecito tra candidato e commissione”. È importante sottolineare come il concetto di segno di riconoscimento sia del tutto arbitrario poiché non è possibile escludere aprioristicamente che una qualsiasi modalità di stesura sia suscettibile o meno a riconoscimento da parte di un qualsiasi commissario; non esistono dunque criteri precisi ed esatti che possano stabilire l’intenzionalità di un segno estraneo alle modalità di stesura.
L’orientamento del Consiglio di Stato e di diversi Tribunali Regionali Amministrativi fa quindi sperare in una svolta chiara e positiva rispetto all’annosa questione, ma c’è pur sempre la possibilità che vengano emesse delle sentenze in controtendenza.
E’ più prudente quindi seguire comunque i vecchi consigli, sempre validi: evitare cancellature con il bianchetto; usare una penna a sfera nera e portarne qualcuna di riserva; utilizzare il foglio uso bollo dal verso giusto (ossia con il bordo bianco più grosso verso l’alto); non saltare righe; evitare asterischi e note a piè di pagina; non saltare pagine e scrivere entro i margini; non abbellire i puntini sulle i; scrivere in corsivo; usare i tre puntini per le parti da lasciare in bianco negli atti; quando si va a capo mettere due stanghette; non scrivere il nome sui fogli e non consegnare le brutte copie. Questi sono accorgimenti che, anche se all’apparenza banali, proprio per questo sono più suscettibili d’errore, e meritevoli quindi di totale attenzione