Le prove del Concorso Avvocatura dello Stato

L’atto defensionale di diritto e procedura civile, estratto al concorso per Avvocato dello Stato, dal 1977 ad oggi.

 

  • D.A.G. 6.12.2017 – 9 posti

A seguito del decesso del coniuge Caio, avvenuto il 10 novembre 2007, Tizia con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2015 agiva dinanzi al Tribunale nei confronti di Sempronio, medico curante del de cuius, per chiederne la condanna al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis. In particolare, l’attrice, imputando a Sempronio un colpevole inadempimento nell’esercizio dell’attività medica, deduceva la tardività della diagnosi della patologia di Caio, nonostante lo stesso da tempo avesse denunciato al suddetto medico specialista, in occasione delle diverse visite effettuate, persistente sintomatologia dolorosa. A supporto della domanda proposta, l’attrice produceva documentazione medica attestante la sintomatologia lamentata da Caio nelle visite svolte, nonché una consulenza tecnica di parte volta ad asseverare la tardiva diagnosi della patologia sofferta dal proprio coniuge e la sua efficienza causale nella determinazione del decesso. Ai fini della prova dei danni oggetto della richiesta risarcitoria, Tizia produceva documentazione sia sulle sofferenze patite da Caio negli anni antecedenti al decesso, sia sul mutamento delle condizioni di vita relazionale subito dall’attrice per effetto della morte del proprio coniuge. Sempronio si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza della domanda attorea per difetto di prova, e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa in garanzia dell’Assicurazione Beta. Il Tribunale adito autorizzava la chiamata in causa della società Beta. Costituendosi tempestivamente in giudizio, Beta eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato da Tizia. A definizione del giudizio il Tribunale adito, disattesa l’eccezione di prescrizione, rigettava la domanda attorea per difetto di prova, tenuto conto che, pur essendo dimostrata la tardività della diagnosi, Tizia aveva omesso ogni utile allegazione in ordine alle diverse possibili scelte terapeutiche ed esistenziali di Caio per il caso di tempestiva conoscenza delle proprie effettive condizioni di salute. Rediga il candidato l’atto di appello nell’interesse di Tizia.

 

  • D.A.G. 22.12.2015 – 10 posti

Tizio acquistava un fondo da Caio, che espressamente dichiarava essere il bene non gravato da servitù alcuna. A seguito dell’affermazione da parte di Sempronio, proprietario di fondo finitimo, di essere titolare di un diritto reale di servitù di passaggio sull’immobile, Tizio conveniva quest’ultimo in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce al fine di ottenere sentenza di accertamento della insussistenza della servitù e condanna al ripristino dello stato dei luoghi, alterati dall’esistenza di un viottolo. Conveniva, altresì, in giudizio Caio affinché, in caso di reiezione della domanda principale, questi fosse condannato al pagamento di una somma in conseguenza della riduzione di valore del fondo acquistato e al risarcimento del danno. Resisteva alla domanda Sempronio, dimostrando di avere le chiavi del cancello per accedere al viottolo e passare sul fondo di Tizio, mentre Caio rimaneva contumace. Il Tribunale rigettava la domanda proposta nei confronti di Sempronio con sentenza non definitiva, depositata il 16.1.2012, avverso la quale Tizio formulava riserva di appello e rimetteva la causa sul ruolo per la trattazione della domanda subordinata svolta nei confronti di Caio. Quest’ultimo si costituiva in giudizio all’udienza di precisazione delle conclusioni, eccependo preliminarmente la nullità della notifica dell’atto introduttivo nei suoi confronti, in quanto consegnato dall’ufficiale giudiziario, presso la sua residenza, a mani del figlio convivente, di sedici anni, tossicodipendente, nel cui zaino scolastico, solo pochi mesi prima della predetta udienza di precisazione delle conclusioni, aveva rinvenuto la copia dell’atto di citazione. Produceva documentazione medica pertinente sullo stato di salute del figlio. Eccepiva, inoltre, con espressa richiesta di rimessione in termini, che, da tempo immemorabile Sempronio non aveva più utilizzato il passaggio sul fondo venduto e che, pertanto la servitù doveva ritenersi estinta. Resisteva, nel merito, all’avversa pretesa rilevando che a fronte della sua dichiarazione di libertà del fondo da pesi ed oneri pregiudizievoli, Tizio aveva, comunque, potuto visionare l’immobile prima dell’acquisto. Il Tribunale accoglieva la domanda di Tizio, con sentenza depositata il 20.3.2014, condannando Caio alla refusione del danno patito da Tizio, ivi compresa la riduzione del prezzo. Appellava Caio, con citazione notificata a Tizio ed a Sempronio, insistendo in tutte le proprie eccezioni e difese di rito e di merito. Tizio si costituiva resistendo all’impugnazione, proponendo, inoltre, appello incidentale avverso la sentenza resa nei confronti di Sempronio. Quest’ultimo, a sua volta si costituiva in giudizio eccependo il giudicato formatosi in suo favore e l’inammissibilità di tutte le domande di Caio, ammettendo, tuttavia, espressamente nelle proprie difese di non aver utilizzato personalmente il passaggio sul fondo limitrofo da più di venti anni, pur possedendo le chiavi del cancello, ma che tale passaggio era comunque esercitato da altra persona con lui convivente. La Corte di appello di Lecce, non pronunciandosi sull’appello incidentale di Tizio, in accoglimento dell’appello principale di Caio, dichiarava estinta la servitù di passaggio per non uso, evidenziando come tale ultima circostanza era stata espressamente ammessa dall’appellato Sempronio, restando, pertanto, superflua la rimessione al primo giudice della causa, pur essendo nulla la notifica della citazione introduttiva eseguita dall’Ufficiale giudiziario. Dichiarava assorbite le restanti domande. Rediga il candidato il ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello nell’interesse di Sempronio

 

  • D.A.G. 26.3.2010 – 3 posti

Con atto notificato il 20 settembre 1993, l’impresa ALFA, premesso di aver ricevuto in appalto dal Comune C i lavori di ristrutturazione di una strada e di una piazza, e che i lavori erano stati sospesi, chiedeva la risoluzione del contratto per gravi inadempienze e colpe precontrattuali e contrattuali dell’amministrazione, e per l’illegittimità della sospensione dei lavori disposta dall’ente, e la condanna al risarcimento dei danni, con compensazione parziale dell’importo anticipato dal Comune. Con successivo atto di citazione, l’attrice chiedeva dichiararsi l’illegittimità della delibera della Giunta municipale del 20 luglio 1993, di risoluzione del contratto, per non avere l’appaltatore ripreso i lavori, sia pur parzialmente, come disposto con due ordini di servizio della direzione lavori. In entrambe le cause, riunite per connessione, il Comune resisteva alle domande, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento che il contratto si era risolto per fatto e colpa dell’appaltatore, e la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni. Il Tribunale dichiarava illegittima e priva d’effetti la delibera di risoluzione del contratto dovendosi ritenere legittimo il rifiuto dell’impresa di riprendere i lavori dopo la scadenza del periodo di sospensione legittima e senza che fossero venute meno le cause che vi avevano dato luogo, e dichiarava il contratto risolto per colpa del Comune condannando quest’ultimo al risarcimento dei danni. Il Comune proponeva appello in via principale, e la società appaltatrice in via incidentale. La Corte d’appello respingeva l’appello principale e accoglieva in parte l’appello incidentale. La Corte territoriale osservava preliminarmente che la difesa della parte appellante incidentale, basata sull’illegittimità della sospensione dei lavori, siccome determinata da gravi carenze progettuali imputabili esclusivamente all’amministrazione, era inammissibile, perchè contrastando un accertamento compiuto dal giudice di primo grado doveva formare oggetto d’appello incidentale, che invece non era stato proposto con riguardo a questa statuizione. Nel merito, riteneva fondata la doglianza del Comune, per il fatto che il Tribunale aveva ritenuto soggetta a limiti di durata la sospensione dei lavori a norma del D.P.R. n. 1063 del 1962 (all’epoca vigente), art. 30, comma 1 (sospensione temporanea per cause di forza maggiore), com’era invece previsto per la sospensione dei lavori per le ragioni indicate nel comma 2 della stessa disposizione (sospensione per ragioni di pubblico interesse o necessità, soggetta ad un termine massimo) e che la ripresa dei lavori fosse stata ordinata dall’amministrazione dopo la scadenza del termine. La Corte riteneva nondimeno che il comportamento dell’appaltante fosse inadempiente agli obblighi contrattuali, per aver omesso di compiere l’attività dalla quale dipendeva la cessazione della causa di forza maggiore che aveva giustificato la sospensione. I lavori erano stati sospesi per le condizioni di precarietà statica del muro di facciata della chiesa prospiciente la piazza oggetto dei lavori, privo d’adeguate fondazioni, com’era emerso all’avvio dei lavori stessi; ma il progetto di variante e lo schema di sottomissione, predisposti dalla direzione dei lavori, non erano stati sottoscritti dal Comune, che aveva lasciato decorrere inutilmente il termine con il quale l’appaltatore lo aveva messo in mora per la ripresa integrale dei lavori, ed aveva dichiarato di aver abbandonato il proposito di realizzare la perizia di variante, intendendo approntare una nuova perizia prevedente una maggiore spesa, con un esubero eccedente il quinto d’obbligo. La Corte, inoltre, accoglieva la doglianza dell’appellante incidentale, che lamentava la rivalutazione della somma anticipata dal Comune e conteggiata in parziale compensazione con il suo credito, trattandosi di debito di valuta. Per la cassazione della sentenza pubblicata il 1° febbraio 2004 ricorreva il Comune con quattro mezzi d’impugnazione. Con il primo motivo denunzia la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia. Dopo aver accertato la legittimità della sospensione dei lavori per causa di forza maggiore, e aver precisato che, diversamente da quanto in proposito affermato dal Tribunale, tale sospensione non è soggetta a termini di durata prefissati dalla legge, sicché solo dopo il venir meno della causa giustificativa della sospensione (costituita nella fattispecie dal pericolo per l’assenza di adeguate fondazioni del muro della chiesa) l’appaltatore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, la Corte territoriale aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento senza considerare che i tempi tecnici per la redazione del progetto di consolidamento della chiesa, opera diversa da quella appaltata, e per l’ottenimento del relativo finanziamento dipendevano da fatti non imputabili alla volontà dell’amministrazione. Con il secondo motivo denunzia la violazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30, secondo il quale, solo laddove l’amministrazione si fosse opposta alla richiesta dell’appaltatore di sciogliere il contratto in presenza di una sospensione superiore a quella stabilita, questi avrebbe avuto diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione: nella fattispecie concreta, l’ente aveva ordinato invece con due ordini di servizio la ripresa dei lavori sospesi. Il rifiuto dell’appaltatore di riprendere i lavori giustificava il provvedimento di risoluzione del contratto di appalto. Con il terzo motivo di ricorso denunzia l’ultrapetizione nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale. Come era stato accertato sin dal primo grado di giudizio, la sospensione dei lavori di rifacimento della strada e della piazza era stata imposta dall’assenza di corrette fondazioni della chiesa, bene storico e monumentale non facente parte dell’appalto aggiudicato all’impresa, e sul punto si era formato il giudicato. L’impresa, mettendo in mora l’amministrazione con assegnazione di un termine e rifiutando poi di riprendere i lavori a seguito degli ordini di servizio, non aveva contestato la mancata adozione di provvedimenti per far cessare in tempi ragionevoli le cause di forza maggiore della sospensione, bensì presunte carenze progettuali relative all’appalto. Erroneamente la Corte del merito aveva addebitato all’ente un comportamento omissivo e negligente in relazione a contestazioni diverse da quelle mosse dall’impresa. Con il quarto motivo censura il mancato rigetto dell’appello incidentale circa la statuizione del Tribunale che aveva rivalutato l’importo corrisposto quale anticipazione sui lavori che non erano stati eseguiti. Rediga il candidato l’atto difensivo nell’interesse dell’appaltatore.

 

  • D.A.G. 12.6.2007 – 5 posti

Un’ATI composta da quattro imprese (l’impresa mandataria con sede in Santo Domingo, una impresa mandante con sede in Belgio e le altre due mandanti con sede in Italia) impugna dinanzi al TAR della Toscana l’aggiudicazione di una gara nella quale è rimasta soccombente, per la mancata esclusione del concorrente risultato vincitore e chiede, oltre all’annullamento degli atti, il risarcimento del danno per perdita di chances. Nelle more del giudizio di primo grado una delle imprese associate all’ATI ricorrente dichiara di non avere più interesse alla realizzazione dell’appalto, che nel frattempo viene eseguito. Il TAR, decidendo la causa, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, accerta altresì l’illegittimità del comportamento tenuto dall’amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di gara e ne pronuncia condanna al risarcimento dei danni in favore dell’ATI nel suo complesso, che quantifica – a forfait – in una somma pari al 20% del valore dell’appalto, che resta pertanto assegnato all’originario aggiudicatario. Rediga il candidato l’atto di appello al consiglio di Stato per conto dell’amministrazione aggiudicatrice.

 

  • D.A.G. 18.2.2004 – 7 posti

Con sentenza del 1977, la Corte d’Appello di Roma ha condannato il Ministero del Tesoro a pagare lire 28 miliardi a titolo di risarcimento di danno – perdita di una nave – subito da cittadina greca residente a Roma. La sentenza è stata impugnata per cassazione dal Ministero. In precedenza, nel 1970 l’attrice greca aveva ceduto il credito da lei vantato ad una banca svizzera senza osservare la normativa valutaria all’epoca vigente. Il Ministero del Tesoro ha perciò con decreto del 1977 disposto la devoluzione allo Stato dell’oggetto della anzidetta cessione e non ha dato esecuzione alla riferita sentenza di condanna. Per far dichiarare l’illegittimità della predetta devoluzione la banca cessionaria – che era succeduta a titolo particolare nella controversia relativa alla perdita della nave – ha proposto una seconda contoversia, chiedendo anche condanna generica del Ministero al risarcimento del danno cagionatole dalla devoluzione stessa. Anche questa seconda controversia è pervenuta in Cassazione, dopo che i giudici di merito avevano dichiarato l’illegittimità del provvedimento del 1977 e respinto la domanda di condanna generica. Sulle due controversie, rimaste separate, la Corte di Cassazione ha pronunciato nel 1986 con distinte sentenze. Nella prima causa, la sentenza del 1977 è stata cassata con rinvio. Nella seconda causa, il ricorso del Ministero è stato respinto ed è stato accolto il ricorso incidentale della banca, motivandosi soltanto “non si può escludere la probabilità di un danno conseguente alla emissione del provvedimento amministrativo illegittimo”. Entrambe le controversie sono proseguite nella fase di rinvio. In ordine alla seconda controversia, avente ad oggetto la domanda di condanna generica – rimasta tale – la Corte di appello ha, nel 1992, affermato “non si può escludere la possibilità di un danno” e “l’indagine del Giudice si deve arrestare alla mera potenzialità del danno, salvo poi vedere, in sede di accertamento del danno risarcibile, se le altre difese dell’amministrazione siano consistenti”. Peraltro, nel dispositivo, la sentenza ha dichiarato il Ministero tenuto a risarcire il danno di cui alla domanda di condanna generica. Tale sentenza è passata in giudicato. La prima controversia si è conclusa nel 1995 dopo la fase di rinvio con una sentenza che ha condannato il Ministero a risarcire il danno (da perdita della nave) riliquidando il relativo indennizzo in considerazione della svalutazione della moneta fino al 1995, e quindi a pagare l’importo rivalutato, con tutti gli interessi, dalla domanda introduttiva della lite (iniziata oltre trenta anni prima) al saldo. A questa sentenza è stata data pronta esecuzione. Nel 1996 la banca svizzera ha proposto una terza controversia per ottenere la condanna non più generica al risarcimento del danno da devoluzione allo Stato. Il Tribunale di Roma ha nel 2003 condannato il Ministero a pagare euro 60 milioni. Avverso quest’ultima sentenza, il Ministero ha proposto appello sostenendo che l’indennizzo del pregiudizio da devoluzione allo Stato era stato compreso nella eseguita condanna del 1995 ed argomentando – tra l’altro – che la banca sarebbe stata tenuta nel 1986 alla riduzione in pristino ex art. 389 c.p.c., qualora – in ipotesi – le fosse stato nel 1977 corrisposto l’indennizzo liquidato dalla sentenza della Corte d’Appello. La banca ha opposto a) il giudicato formatosi sulla sentenza del 1992 di condanna generica, b) la diversità dei due illeciti e c) che la riduzione in pristino ex art. 389 c.p.c. sarebbe stata realizzata mediante restituzione dell’importo di lire 28 miliardi maggiorato soltanto degli interessi legali per il periodo 1977-1986. Va redatta comparsa conclusionale per il Ministero, soffermandosi anche sul fondamento normativo dell’obbligo del danneggiante di corrispondere interessi (solitamente denominati compensativi) accessori all’indennizzo da risarcimento ex art. 2043 c.c..

 

  • D.A.G. 26.2.2000 – 8 posti

Tizio, proprietario di due fondi, ne vende uno con atto pubblico nel quale si prevede che, a vantaggio del residuo terreno rimasto in proprietà, sul terreno venduto “non potranno elevarsi capannoni industriali o commerciali”; il nuovo proprietario Caio, trascorsi alcuni anni ed ottenuta la prevista concessione, vi costruisce sopra un capannone che adibisce ad una attività commerciale. L’alienante agisce in giudizio con l’azione di manutenzione; l’acquirente resiste eccependo la natura solo obbligatoria dei detti limiti, peraltro nulli perché vessatori. In primo grado il Giudice dà ragione al ricorrente, riconoscendo in capo al venditore un diritto reale di servitù, mentre in secondo grado la Corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione del compratore, afferma la natura solo obbligatoria e la nullità del rapporto intercorso tra i detti soggetti. Tizio propone ricorso per cassazione, per i seguenti motivi: 1) la motivazione dell’impugnata sentenza è contraddittoria ed illogica per avere dapprima affermato la natura obbligatoria e non reale del patto, e per aver poi degradato tale patto a clausola vessatoria tesa a contrarre all’infinito il contenuto del diritto di proprietà; 2) l’assunto della Corte di merito, che ha escluso la costituzione di servitù prediale, è erroneo poiché: a) le parti nello stabilire che “a vantaggio del residuo fondo del venditore non potranno elevarsi capannoni industriali o commerciali” hanno inteso costituzione un vincolo reale di servitù a carico del fondo servente tanto più che fu convenuto un prezzo di vendita più basso per la maggiore comodità e amenità del fondo dominante; b) esiste la categoria generale della servitù ma non singoli diritti tipici di servitù, essendo rimessa all’autonomia delle parti ampia libertà di determinare il contenuto della servitù stessa; c) la clausola vessatoria non è configurabile, nella specie, né a norma dell’art. 1341 cc, essendo stata concordemente formulata e stabilita, né a norma degli artt. 1469 bis e seguenti non trattandosi di contratto tra consumatore e professionista. Il ricorso per cassazione manca di conclusioni finali espresse ed è stato notificato nel domicilio reale della parte intimata invece che presso il procuratore costituito in appello. L’intimato resiste con controricorso che notifica oltre i rituali 40 giorni dalla notifica del ricorso, eccependo in limine l’inammissibilità del ricorso per le due cennate ragioni (mancanza di conclusioni finali espresse e notifica nel domicilio reale). Il candidato rediga il controricorso.

 

  • D.A.G. 12.6.1998 – 6 posti

L’impresa Alfa, ottenuta l’approvazione del collaudo di un fabbricato commessole da un I.A.C.P., invitò il committente, con lettera del 6.10.1990, a prendere possesso dell’immobile. Nel silenzio dell’Ente, l’Impresa inviò, tre mesi dopo, altra lettera, con la quale reiterò l’invito a prendere possesso dell’immobile e chiese il rimborso delle spese di custodia fino ad allora sostenute. Perdurando l’inerzia dell’Istituto, dopo altri due mesi l’Impresa comunicò di aver cessato di custodire l’immobile il giorno prima e chiese il pagamento di tutte le spese sostenute. Rimasta la richiesta senza effetto, l’Impresa convenne l’Istituto davanti al Tribunale competente chiedendone la condanna al pagamento di dette spese, con rivalutazione ed interessi. La domanda rigettata dal Tribunale, fu parzialmente accolta dalla Corte d’Appello, che condannò l’Istituto al pagamento della somma richiesta, con interessi dalla data di ricezione della lettera del 6.10.1990; negò la debenzia della rivalutazione del credito, non essendo configurabile responsabilità aquiliana. Propone ricorso per Cassazione l’Istituto il quale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207 e 1216 c.c., nonché il difetto di motivazione su punto decisivo per avere la Corte d’Appello statuito che l’Ente è obbligato al pagamento delle spese di custodia e di conservazione dell’immobile, benché non costituito in mora nella dovuta forma (intimazione mediante ufficiale giudiziario di prendere possesso del fabbricato) non preteribile dall’intimante né surrogabile con altri atti, attesa la tipicità e quindi la includibilità del modello legale. Il ricorso è notificato, dopo un anno e quaranta giorni dal deposito della sentenza impugnata, presso il procuratore costituito nel giudizio a quo; l’atto è altresì privo dell’indicazione del numero della sentenza impugnata. Il candidato rediga il controricorso e ricorso incidentale nell’interesse dell’Impresa sul punto della rivalutazione del credito.

 

  • D.A.G. 6.7.1996 – 6 post

Tizio conveniva In giudizio avanti al Tribunale Caio esponendo che, con contratto preliminare, quest’ultimo gli aveva promesso in vendita un appartamento; che, successivamente alla consegna, avvenuta, come convenuto, in tempo anteriore rispetto alla data prevista per la stipula del contratto definitivo, avendo constatato, sui soffitti di alcune stanze, vistose infiltrazioni di acqua piovana, aveva intimato al promittente venditore, con atto stragiudiziale, di eseguire le necessarie opere di impermeabilizzazione, di restauro dei soffitti danneggiati e di eliminazione di altri difetti costruttivi; che, però, l’intimato non aveva provveduto a tanto, inviandogli, anzi, a sua volta, atti stragiudiziali per sollecitarlo alla stipula del contratto definitivo, solleciti ai quali egli non aveva aderito data la mancata esecuzione dei lavori richiesti. Chiedeva, pertanto, condannarsi il convenuto ad eseguire le opere necessarie alla eliminazione dei menzionati vizi e disporsi il trasferimento in suo favore della proprietà sull’immobile. Costituitosi in giudizio, il convenuto Caio deduceva che i denunziati vizi costruttivi erano di lieve entità e chiedeva il rigetto della domanda con condanna dell’attore in via riconvenzionale, al pagamento in suo favore della penale pattuita per il caso di inadempimento dell’obbligo di stipulare il definitivo entro il termine all’uopo previsto nel contratto preliminare. Dopo l’espletamento di C.T.U., il Tribunale condannava il convenuto Caio ad eseguire i lavori di impermeabilizzazione, di restauro degli intonaci e dei soffitti dell’appartamento e di eliminazione di altri difetti dell’immobile, rigettando tutte le altre domande. Proposti gravami in via principale da Tizio e in via incidentale da Caio, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva anche la domanda di esecuzione in forma specifica avanzata da Tizio, dichiarando trasferita a favore di costui, previo pagamento da parte sua del residuo prezzo, la proprietà dell’immobile promessogli in vendita. La Corte premetteva, a fondamento della sua decisione, che era accertato che l’appartamento, subito dopo Ia consegna, aveva manifestato difetti costruttivi e che il promittente venditore non aveva prontamente provveduto ad eliminare i medesimi, nonostante gli inviti, allo stesso rivolti in tal senso; osservava, quindi, che, a fronte di siffatto comportamento – integrante un’inadempienza di non scarsa importanza in relazione all’obbligo, derivante dal contratto preliminare, di consegnare anticipatamente l’immobile – il promittente acquirente legittimamente aveva rifiutato di prestare il proprio consenso alla stipula del contratto definitivo, ma che ciò non gli precludeva la possibilità di chiedere giudizialmente – come aveva fatto – l’esatto adempimento di detta obbligazione (mediante l’eliminazione dei vizi) e, contestualmente, la pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c.. Avverso la sentenza di secondo grado Caio proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi, con il primo dei quali deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 1492 c.c., risultando essere, tale norma, applicabile anche al contratto preliminare di compravendita e prevedendo la stessa, in alternativa alla risoluzione, per Il caso dì vizi della cosa, soltanto la riduzione del prezzo e non già la eliminazione dei vizi medesimi; con il secondo deduceva, tra l’altro, violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. essendo incompatibile l’azione di adempimento In forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto con l’azione di esatto adempimento, essendo cumulabile la prima soltanto con la “quanti minoris”. Rediga il candidato Il controricorso nell’interesse di Tizio.

 

  • D.A.G. 21.10.1994 – 15 posti

Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizio conveniva in giudizio l’Ente Pubblico Z, operante nel settore elettrico, per sentire dichiarare l’abusiva detenzione da parte del detto convenuto di un fabbricato esistente in un fondo di sua proprietà destinato a cabina di trasformazione dell’energia elettrica, e per sentire condannare il medesimo Ente costruttore dell’opera al rilascio dell’immobile, alla rimozione di una linea elettrica, pure esistente nel fondo, ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. L’Ente convenuto contestava il fondamento delle domande e, in via riconvenzionale, chiedeva di essere dichiarato proprietario dell’immobile o titolare della servitù di elettrodotto per acquisto a titolo originario. Il giudice di primo grado, con sentenza definitiva, dichiarato che la cabina elettrica era di proprietà dell’attore, condannava l’Ente Z, quale detentore senza titolo, alla restituzione dell’immobile, previa rimozione della linea elettrica, ed ometteva qualsiasi pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno proposta dall’attore. La sentenza veniva appellata dall’Ente Z, sostenendo l’erroneità della pronuncia per avere disatteso la domanda riconvenzionale della intervenuta acquisizione a titolo originario della proprietà del terreno e della servitù di elettrodotto, sulla base della giurisprudenza in tema di cosiddetta accessione invertita. Il giudice d’appello riformava la sentenza impugnata accogliendo l’impugnazione ed affermando l’acquisto a titolo originario sul rilievo che l’installazione abusiva della cabina elettrica e dell’elettrodotto aveva comportato la trasformazione dell’immobile di proprietà dell’originario attore, con la irreversibile destinazione a fini pubblici, determinando, secondo i principi affermati dalla Corte di Cassazione, l’estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione dell’immobile stesso, a titolo originario, in capo all’Ente costruttore. Rigettava, inoltre, la domanda di risarcimento dei danni per essere già decorso il termine quinquennale di prescrizione dall’epoca dell’avvenuta trasformazione dell’immobile. Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Tizio, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 948 e 949 cod. civ., degli artt. 2 e 4 della legge n. 2248 del 1865 all. E, dell’art. 108 del r.d. 11.12.1933. n. 1775 e dell’art. 71 della L. n. 2359 del 1865, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., sostenendo che il Giudice d’appello, dichiarando acquisita a titolo originario la proprietà del fabbricato e del terreno sul quale l’Ente aveva costruito la cabina elettrica, avrebbe fatto erronea applicazione dei principi in materia di cosiddetta occupazione acquisitiva affermati dalla giurisprudenza della Corte Suprema in materia di servitù di elettrodotto, tanto più che la linea elettrica in questione era amovibile perché con tensione non superiore a 220 volts e che, in ogni caso, mancava qualsiasi autorizzazione alla costruzione ai sensi del r.d. n. 1775 dei 1933. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2938 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., perché, in mancanza di impugnazione contro l’omessa pronuncia del primo giudice in ordine alla domanda di risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, il giudice dell’appello erroneamente avrebbe statuito sulla domanda risarcitoria della quale non era stato investito. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2043 e 2947 cod. civ., nonché degli att. 108, 119 e 123 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e 9 della legge n. 342 del 1965, fondando la censura sull’affermazione che l’operato dell’Ente Z aveva la caratteristica dell’illecito permanente per il quale la prescrizione decorre dalla cessazione del fatto illecito. Ha resistito con controricorso l’Ente Z. Sul primo motivo ha dedotto che la costruzione di una cabina elettrica non costituirebbe una servitù di elettrodotto ma darebbe luogo ad una vera e propria trasformazione dell’immobile di proprietà dell’originario attore in un’opera stabile, alla quale non potrebbe applicarsi la giurisprudenza che nega la cosiddetta acquisizione invertita quando l’opera pubblica eseguita dalla P.A. dia luogo ad una semplice servitù. E la mancanza dell’autorizzazione amministrativa non escludeva la destinazione a finalità pubbliche dell’opera. Sul secondo mezzo d’impugnazione l’Ente ha dedotto che la sua impugnazione aveva inteso investire il giudice di secondo grado dell’intera controversia, per cui, stante l’effetto devolutivo dell’appello, bene avrebbe fatto il detto giudice a decidere anche della domanda risarcitoria. Sul terzo motivo il controricorrente ha contestato la tesi che il suo comportamento avrebbe avuto le caratteristiche dell’illecito permanente ed ha affermato che la prescrizione ritenuta esistente dalla sentenza impugnata sarebbe stata quella propria del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito. Rediga il candidato la memoria nell’interesse del ricorrente ovvero, a sua scelta, in quello del controricorrente.

 

  • D.A.G. 11.12.1992 – 22 posti

Tizia e Caia citarono dinanzi al Tribunale la Z S.p.A. e, premesso di essere comproprietarie nel capoluogo di due fabbricati, deducendo che la società convenuta, nell’attuare l’ampliamento di uno stabilimento siderurgico, aveva creato una nuova struttura industriale, con altiforni ed altri impianti, costituente fonte di continue, ingenti propagazioni di pulviscolo minerale e di gas, accompagnate da fragori e scuotimenti,. Che, oltre a rendere l’aria irrespirabile e a determinare nell’atmosfera concentrazioni di polveri eccedenti i limiti previsti dall’art. 8 DPR 15 aprile 1971 n. 322, avevano svalutato i loro suindicati immobili, lordandone le facciate ed i balconi e trasformando i relativi colori, sostennero risolversi il fenomeno denunciato in una fattispecie di immissioni eccedenti la normale tollerabilità, chiesero accertarsi la responsabilità aquiliana della società Z e porsi a suo carico l’obbligo del risarcimento del danno causato. La Z S.p.A., costituitasi, contestò le pretese attrici, allegando che le immissioni provenienti dal suo stabilimento non superavano la soglia della normale tollerabilità, avuto riguardo, soprattutto, alle condizioni dei luoghi ed alla ubicazione degli immobili: in particolare, sollecitò la reiezione delle avverse domande assumendo che, essendo la zona interessata ai fenomeni di cui in citazione fortemente industrializzata, la tollerabilità delle immissioni doveva essere valutata sulla base di parametri diversi da quelli applicabili in zone aventi diverse caratteristiche e comunque che andava considerata l’utilità economicosociale dell’attività industriale esercitata da essa convenuta. Il Tribunale, all’esito dell’istruzione, nel corso della quale furono espletate due successive consulenze, in accoglimento delle pretese vantate dalle attrici, sul ritenuto presupposto che le immissioni dedotte in controversia avessero ecceduto la normale tollerabilità e avessero causato ai proprietari dei fondi che le avevano subite pregiudizi da correlarsi al degrado fisico e commerciale subìto e subendo dai fondi stessi, pose a carico della società convenuta il pagamento di un importo pari a quello del danno arrecato. Affermava in particolare il Tribunale che l’elevatissimo tasso di inquinamento accertato in perizia e le sue conseguenze sugli immobili – sia verificatesi che prevedibili per il futuro – costituivano prova della esistenza del danno, della sua ingiustizia e del suo ammontare, a nulla rilevando, in presenza dei dati oggettivi sopra posti in evidenza, la mancata comparazione fra aree abitative ed industriali e la mancata valutazione ad opera dei periti della gravità delle immissioni alla stregua dei parametri di cui alle norme anti-inquinamento (legge 13.7.1966 n. 615 e DPR 15.4.1971 n. 322). Proponeva appello la soc. Z deducendo violazione dell’art. 844 c.c., dell’art. 2056 c.c., degli artt. 61 e 62 c.p.c. e della legge 13.7.1966 n. 615 e DPR 15.4.1971 n. 322, osservando che in zone a preminente vocazione industriale, quale quella in esame, le immissioni conseguenti all’esercizio di uno stabilimento devono considerarsi lecite e tollerabili ex se purché “normali” alla stregua dell’attività industriale esercitata, così come nella specie era, dovendo i rilevamenti oggettivi sull’entità dell’immissione essere ponderati con riferimento alla destinazione urbanistica della zona. Osservava in secondo luogo la appellante che la consulenza tecnica di ufficio, acriticamente recepita dal giudice di primo grado, oltre ad omettere la ponderazione di cui sopra, aveva omesso ogni valutazione delle immissioni alla stregua dei parametri previsti dalle leggi anti-inquinamento (L. 13.7.1966 n. 615 e DPR 15.4.1971 n. 322). Ciò revocava in dubbio sia l’an debeatur sia il quantum, [a tutto voler concedere non provato nel suo esatto ammontare] perché la percentuale di degrado dell’edificio risarcibile non avrebbe in ogni caso potuto che corrispondere alla [eventuale] eccedenza delle immissioni rispetto ai parametri prescritti dalle leggi anti-inquinamento. Resistevano le originarie attrici. La Corte di Appello rigettava il primo motivo di gravame confermando la sentenza di prima grado in punto di an debeatur, sulla scorta del principio che le immissioni, quando, superando la soglia dei semplici disagi o fastidi, si risolvano in vera e propria aggressione dei beni altrui, acquistano consistenza oggettiva di illecito a prescindere da ogni valutazione di compatibilità con la destinazione dell’area. In parziale accoglimento degli ulteriori motivi, ritenuto non provato (e non provabile) il danno nel suo esatto ammontare per le ragioni addotte dall’appellante, condannava la soc. Z al risarcimento del danno in favore degli istanti, liquidandolo, con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., nella metà di quello accertato in C.T.U. e corrispondente al degrado sia attuale che futuro dell’edificio. Ricorreva per Cassazione la soc. Z. proponendo come motivi di ricorso innanzitutto quello, già enunciato come motivo di appello, della violazione e falsa applicazione dell’art. 844 c.c. per le ragioni già illustrate relative alla necessaria ponderazione della oggettività dell’immissione con la destinazione urbanistica dell’area in cui essa si verifica. Deduceva inoltre, per la prima volta in lite, la violazione delle norme sulla individuazine del danno futuro come danno risarcibile: i giudici d’appello. nel valutare (sia pure in via equitativa) le proiezioni future del danno, non avrebbero tenuto conto, infatti, della circostanza che una decisione della CECA, già pubblicata all’epoca della sentenza sulla G.U.C.E., inibiva alla soc. Z ulteriori attività dello stabilimento in questione. Attesa la immediata efficacia della decisione CECA erano quindi inconfigurabili danni futuri. Si costituivano con controricorso Tizia e Caia, deducendo l’infondatezza in diritto del primo motivo, essendo esatto il diverso principio in proposito affermato dai giudici di merito e l’inammissibilità del secondo motivo in quanto involgente questione dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Osservavano comunque le controricorrenti che la semplice pubblicazione non rende efficaci le decisioni individuali CECA, che (ai sensi dell’art. 15 trattato CECA) abbisognano all’uopo di una notifica: notifica neanche allegata dalla soc. Z. Proponevano inoltre ricorso incidentale tardivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 844 e 2056 c.c., della legge 13.7.1966 n. 615 e del DPR 15.4.1971 n. 322, affermando che, posto che la norma sulle immissioni e le disposizioni sull’inquinamento atmosferico tutelano oggetti diversi, essendo finalizzate l’una alla salvaguardia della proprietà, le altre alla tutela della salute pubblica, va escluso che le norme anti-inquinamento debbano necessariamente essere applicate in tema di immissioni. Erroneamente, dunque, il giudice di merito non avrebbe riconosciuto, come danno risarcibile, il controvalore dell’intero degrado da immissione valutato dai periti. Resisteva sui detti punti con controricorso la soc. Z deducendo l’inammissibilità del ricorso incidentale tardivo, in quanto proposto avverso capo autonomo della sentenza rispetto a quello impugnato con ricorso principale e, nel merito, l’infondatezza del mezzo. Rediga il candidato la memoria nell’interesse di Tizia e Caia.

 

  • D.A.G. 10.5.1991 – 25 posti

Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 1978 il Comune di T. conveniva in giudizio, davanti al tribunale della località, la società per azioni Banca X, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 25 ottobre 1978, con il quale gli era stato intimato di pagare, in favore della Banca suddetta, la somma di lire 44.000.000 oltre ad accessori e spese. A sostegno della sua opposizione il Comune deduceva: 1) che con scrittura privata del 30 luglio 1976, l’Associazione sportiva TR, in persona del suo commissario straordinario, aveva ceduto pro solvendo alla Banca X, a garanzia del credito da questa vantato di lire 102.700.000 per cambiali rimaste insolute alla scadenza, i contributi che il Comune le avrebbe erogato, in ragione di venti milioni di lire annue per gli anni 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981; 2) che la suddetta cessione era stata notificata al Comune il 31 luglio 1976 e che il sindaco pro tempore aveva preso atto della cessione stessa e del mandato irrevocabile conferito dalla detta Associazione alla banca per l’elargizione dei contributi in questione, confermando che questi sarebbero stati pagati, esclusivamente all’istituto di credito; 3) che, successivamente, con lettera del 19 febbraio 1977, l’Associazione aveva comunicato al sindaco di T. che il proprio consiglio direttivo aveva deliberato di non ratificare la cessione dei contributi comunali effettuata con la scrittura privata suddetta, invitando il comune a non riconoscere alcuna validità alla cessione stessa; 4) che, con deliberazioni della giunta municipale, adottate il 19 maggio 1978 ed il 6 luglio 1978, dichiarate esenti da vizi di legittimità della locale commissione provinciale di controllo, erano stati erogati direttamente alla Associazione sportiva ed a questa pagati contributi per complessive lire 44.000.000, stante l’incertezza sulla validità ed efficacia della cessione effettuata in favore della Banca X. Tutto ciò premesso, il Comune, sul presupposto dell’invalidità e, comunque, dell’inefficacia della cessione, deduceva l’inesistenza del credito azionato dalla banca e chiedeva che l’opposto decreto ingiuntivo fosse revocato. Il Tribunale di T, con sentenza 7 luglio – 6 novembre 1980, ritenuto che, al momento della cessione, l’associazione non aveva nei confronti del comune né un credito né una concreta aspettativa di un futuro credito, data la natura meramente discrezionale dell’elargizione del contributo, dichiarava l’inefficacia dell’atto di cessione di credito di cui sopra nei confronti del Comune, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la Banca industriale al pagamento delle spese processuali. Su gravame della Banca la Corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dal Comune contro il decreto ingiuntivo, osservando che la fattispecie integrava una cessione di credito futuro, produttiva, come tale, dell’effetto del trasferimento del credito soltanto nel momento in cui questo viene in esistenza. Avverso questa sentenza il Comune di T. proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) la violazione degli artt.1260 e 786 c.c. nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per avere questa ritenuto suscettibile di cessione un credito inesistente all’atto della effettuazione di quest’ultima, bensì sorto solo in un secondo momento, e cioè a seguito delle delibere di giunta municipale che avevano elargito, del tutto discrezionalmente e gratuitamente, all’associazione sportiva un contributo corrispondente alla somma che aveva formato oggetto della cessione stessa; 2) la violazione, in via subordinata, dell’art. 786 cc., primo comma, in relazione all’art. 1421 c.c. per non aver dichiarato la invalidità ed improduttività di effetti della cessione, perché fondata su un’elargizione che, concretandosi in una donazione del Comune alla Associazione sportiva, appariva affetta da nullità assoluta ed insanabile stante la natura di associazione non riconosciuta della donataria; 3) la violazione, altresì, dell’art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 per non aver dichiarato la nullità della cessione malgrado l’inosservanza della forma richiesta dalla suddetta norma per le cessioni dei crediti dello Stato, estensibile – a cagione della sua “ratio” – anche ad analoghi rapporti riguardanti il Comune. Il ricorrente sosteneva, infine, l’ammissibilità dei due ultimi motivi, benché non prospettati nell’originario atto di opposizione al decreto ingiuntivo, attenendo entrambi a questioni rilevabili d’ufficio. Resisteva con controricorso la Banca. Rediga il candidato la memoria nell’interesse di quest’ultima, affrontando tutte le questioni poste.

 

  • D.A.G. 1.8.1989 – 15 posti  

Con atto notificato in data deli 18 maggio 1977 Tizio e Caio citavano Sempronia davanti al Tribunale di Ferrara, chiedendo che fosse dichiarato risolto per sopravvenuta eccessiva onerosità, dovuta al fatto che nel frattempo il valore dei terreni agricoli si era quadruplicato, il contratto preliminare in data 5 agosto 1973 con cui essi si erano obbligati a vendere, per il prezzo di lire 3.000.000 ad ettaro, un complesso di terreni sito in Comune di Galliera, Bologna, di complessivi ha 17.85.86, il cui trasferimento con contratto definitivo avrebbe dovuto avvenire nel secondo semestre dell’anno 1977, con contestuale versamento del prezzo ancora dovuto, dopo l’acconto di lire 18.000.000, versato all’atto del preliminare. Il convenuto resisteva alla domanda e, in via subordinata, offriva di ricondurre ad equità il prezzo pattuito, sulla base del valore venale del terreno al 31.12.77 (pari a lire 146.000.000). Offriva quindi la somma relativa “o quella minore o maggiore che la Corte avesse ritenuto equa”. Il tribunale adito rigettava la domanda sul rilievo che i promittenti venditori avevano già ricevuto il prezzo dell’anno 1973 e, pertanto. non avevano subito la svalutazione monetaria verificatasi successivamente. La sentenza era impugnata dagli attori i quali lamentavano che il tribunale avesse erroneamente ritenuto pagato l’intero prezzo nell’anno 1973, quando era incontroverso che essi avevano ricevuto solo l’acconto di lire 18.000.000. L’appellato, mentre confermava di avere versato soltanto un acconto di lire 18.000.000, rinnovava l’offerta di modificare equamente le condizioni di contratto negli stessi termini sopra esposti. La Corte d’appello di Bologna, espletata indagine tecnica per l’accertamento del valore che i beni avevano negli anni 1977 e 1979 nonché attualmente, con sentenza del 9 dicembre 1963 – 24 gennaio 1964, in riforma della decisione impugnata, dichiarava risolto il contratto preliminare per eccessiva onerosità sopravvenuta e condannava il convenuto a rifondere alla controparte la metà delle spese dei due giudizi. La compiuta indagine tecnica, osservava la corte, aveva permesso di accertare che il valore dell’intero fondo, già stimato nel contratto preliminare del 1973 in lire 53.375.000, era salito a lire 146.000.000 nell’anno 1977 (nel cui secondo semestre avrebbe dovuto stipularsi il rogito di trasferimento) a lire 250.000.000 nel 1979 e, infine, a lire 445.000.000 nel 1982 (tempo del deposito della relazione tecnica). Risultava, pertanto, manifesta l’eccessiva sproporzione fra il valore economico della prestazione assunta dai promittenti la vendita ed il corrispettivo che essi ne avrebbero potuto trarre. L’eccessiva onerosità della prestazione a carico dei promittenti la vendita, concorrendo le altre condizioni richieste dall’art. 1457 c.c. faceva, dunque, apparire fondata la domanda di risoluzione del contratto, che doveva essere accolta, risultando del tutto inadeguata l’offerta di lire 146.000.000 che era stata avanzata dal convenuto e che, osservava la corte, non poteva essere integrata mediante una pronuncia giudiziale di adeguamento neanche in presenza della offerta subordinata ed indeterminata secondo equità, non essendo ammissibile nel nostro ordinamento l’intervento integrativo del giudice su di una offerta formulata in termini generici. Diversamente da quanto sosteneva l’appellato, il giusto prezzo ex art. 1467 c.c. doveva d’altronde essere commisurato al valore assunto dal fondo al momento dell’effettiva corresponsione del prezzo stesso, cioè al momento della pronuncia giudiziale, e non già ragguagliato al valore degli immobili nel 1977. Nonostante che per la riduzione ad equità fosse sufficiente una modificazione tale da eliminare l’eccessiva onerosità (ma non anche da ristabilire l’originario equilibrio contrattuale assicurando alla parte onerata il profitto sperato e ciò perché la perdita del lucro rientrava nell’alea normale del contratto) tuttavia, nella specie il prezzo offerto secondo il valore dell’anno 1977 (lire 146.000.000) risultava troppo esiguo sia rispetto al valore del 1982 sia rispetto al valore attuale ipotizzabile anche se inferiore a quello del 1982 in considerazione della tendenza al ribasso già annunciata dal consulente tecnico nella sua relazione, non apparendo necessarie ulteriori indagini sull’equità di tale ribasso. Contro tale decisione Sempronia proponeva ricorso per Cassazione notificato il 20.3.1985 presso il procuratore costituito di Tizio e Caio articolato nei seguenti motivi. 1) Violazione o falsa applicazione degli artt. 1450 e 1467 c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma. nn. 3 e 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello, in contraddizione con il richiamato principio secondo cui il valore da prendersi in considerazione nella riduzione ad equità della prestazione eccessivamente onerosa, nel caso di specie si identificava con quello della pronuncia giudiziale (9 dicembre 1983), posto a base del relativo calcolo il valore accertato dal consulente tecnico con riferimento al tempo della compiuta indagine, anteriore cioè di due anni alla sentenza, nonostante che lo stesso consulente tecnico avesse avvertito che era in atto una tendenza al ribasso con possibilità di variazioni anche notevoli entro breve tempo, eventualità questa in effetti realizzatasi. In ogni caso, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere disposta un’indagine tecnica supplementare, sulla base degli elementi evolutivi dei valori, già rappresentati dall’ausiliare. 2) Violazione o falsa applicazione degli artt. 1450 e 1467 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma. nn 3 e 5, c.p.c., per avere la Corte d’appello valutato l’eccessiva onerosità della prestazione a carico dei promittenti la vendita in misura imprevedibile, con riferimento al prezzo complessivo e non già con riferimento a quello ancora dovuto, dopo l’acconto del 1973 (lire 18.000.000) e ciò in contrasto con il consolidato principio secondo cui la reductio deve commisurasi all’ammontare del residuo prezzo. In forza di tale principio, la corte territoriale avrebbe dovuto rivalutare il residuo prezzo di lire 35.575.800 in relazione al periodo compreso fra il contratto preliminare del 6 agosto 1973 e la data della pronuncia (9 dicembre 1983). 3) Violazione o falsa applicazione degli artt. 1450 e 1467 c.c. per avere la corte del merito rigettato la domanda di riduzione ad equità sul rilievo che l’offerta del nuovo prezzo era manifestamente inadeguata e senza considerare che il proponente si era in ipotesi rimesso alla determinazione giudiziale, il che imponeva alla Corte d’appello di integrare l’offerta secondo equità. Resistono Tizio e Caio con controricorso. Rediga il candidato la memoria, a sua scelta, in difesa del ricorrente o dei resistenti.

 

  • D.A.G. 2.12.1987 – 18 posti

La società Sava Leasing concesse in locazione finanziaria a Tizio un autocarro per un periodo di cinque anni e per il corrispettivo di £. 30 milioni, frazionati in 60 rate mensili e con facoltà, alla fine, di optare per l’acquisto del bene, mediante pagamento di £. 1 milione. Nel contratto era previsto, per il caso di inadempimento dell’obbligato, oltre alla risoluzione, l’obbligo del medesimo di corrispondere al concedente, a titolo di risarcimento di danni, un importo pari all’ammontare dei canoni scaduti non pagati e di quelli da scadere fino al termine della locazione, attualizzati al tasso ufficiale di sconto. Tizio pagò le prime 25 rate del canone e poi si rese inadempiente, restituendo, peraltro, l’autocarro. La società adì il Tribunale domandando la condanna di Tizio al pagamento delle rate scadute e di quelle a scadere, come previsto in contratto. Il Tribunale rigettò la domanda nella considerazione che l’art. 1526, ult. comma C.C. si applica al contratto di leasing e che, nella specie, era congruo un compenso pari all’ammontare delle rate già pagate. La Corte d’Appello accoglieva in toto il gravame della società, respingendo l’applicabilità dell’art. 1526 C.C. e facendo ricorso agli artt. 1382 e, 1384 cod. civ., sulla cui disciplina la Corte riteneva riconducibile il fatto relativo alla conseguenza dell’inadempimento. Tizio propone ricorso per cassazione, privo di un’autonoma esposizione dei fatti della causa e notificato alla controparte in copia non sottoscritta dal difensore, denunciando la violazione dell’art. 1526 cod. civ., a suo dire applicabile nella specie, quanto meno per analogia, data la natura del contratto atipico di leasing, nel quale sostiene essere preminente la finalità traslativa del bene ed essere i canoni commisurati al valore di sconto del medesimo. Redigete il controricorso in favore della società.

 

  • D.A.G. 6.5.1986 – 26 posti

Con legge 10.8.1862. n. 755 fu disposto il ritorno alle “sostanze demaniali” del complesso immobiliare costituito dal Palazzo del Giardino di Parma e del Parco a questo annesso, che precedente legge aveva inclusi fra i beni assegnati alla Corona. In seguito, con legge 25.5.1865 n. 2308, il Governo del Re fu autorizzato a stipulare la cessione di tali beni al Comune di Parma, alle condizioni risultanti dalla Convenzione a tal fine intervenuta fra le parti ed approvata con la stessa legge autorizzativa n. 2308. Fu, così, pattuita la cessione in proprietà al Comune di Parma dell’intero complesso immobiliare, in esso compreso il Palazzo denominato “del Giardino” all’epoca sede di una scuola militare, stabilendosi però “espressa riserva allo Stato dell’uso e godimento” del Palazzo stesso; riserva da ritenere operante, giusta esplicita clausola contenuta nel rogito; sempre che al Palazzo fosse data destinazione di scuola militare, oppure di Collegio od altro Istituto di educazione nazionale ovvero altra destinazione ad uso governativo. Assumendo che con l’entrata in vigore del codice civile del 1942 il “diritto d’uso” come sopra costituito a favore della Stato dovesse considerarsi estinto al compimento del termine trentennale di cui agli artt. 1026 e 979 e decorrente, nella specie, dal 28.10.1941 ai sensi dell’art. 252 disp. transitorie, il Comune di Parma, con atto di citazione del 16.10.1973 conveniva l’amministrazione delle Finanze avanti al Tribunale di Bologna per sentirla condannare al rilascio del Palazzo, in atto destinato a sede della Legione Carabinieri; nonché al pagamento di una somma pari al valore locativo dell’immobile a far tempo dal 28.10.1971. Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale adito respingeva le istanze attrici con sentenza dei 27.1.1977 avverso la quale proponeva appello il Comune, vedendoselo – però rigettare dalla Corte bolognese che poneva in rilievo l’assoggettamento del diritto di uso in questione al regime, pubblicistico proprio dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile con conseguente inapplicabilità, nella specie, degli invocati artt. 971 c.c. e 252 delle relative disposizioni d’attuazione e transitorie. Per la Cassazione della sentenza di Appello 23.3.1979 ha proposto ricorso il Comune con atto notificato il 25.1.1980, denunciando – in unico mezzo – violazione degli artt. 826, 3° co., 813, 979 c.c. e 252 disp. att., perché i giudici di merito avrebbero erroneamente esteso, in via analogica, la disciplina dettata dall’art. 826 c.c. in tema di diritti demaniali su beni altrui ad una ipotesi in cui il richiamo allo speciale regime pubblicistico non avrebbe potuto farsi neppure attraverso l’art. 825, in difetto del condizionante presupposto dell’appartenenza allo Stato del Palazzo del Giardino. Rediga il candidato controricorso per l’amministrazione delle Finanze, tenendo conto del fatto che avverso la sentenza d’appello, notificata il 15.11.1978 in copia autentica mancante tuttavia di una pagina della motivazione, risulta proposto – ma non depositato in termini – precedente ricorso d’identico contenuto notificato ad istanza dell’Ente Locale il 15.12.1979.

 

  • DD.A.G. 11.6.1984 e 27.6.1985 – 26 posti

Tizio, a transazione di precedenti controversie, stipula con il Comune, un contratto di permuta, fra terreni parimenti edificatori, assicurati come tali dall’Ente pubblico. Successivamente al contratto il Comune, con una variante apportata al piano regolatore generale, destina i terreni ceduti a Tizio a verde pubblico. Tizio conviene in giudizio l’Ente chiedendo che il contratto di permuta sia dichiarato nullo o inefficace o risolto, essendo stata l’edificabilità dei terreni una circostanza presupposta dal negozio. Il Comune costituendosi in giudizio, eccepisce che la variante del piano regolatore era prevedibile all’epoca della formazione del contratto. Il Tribunale accoglie la domanda, sotto il profilo che il contratto conteneva una clausola nella quale l’edificabilità dei suoli era considerata dalle parti “patto essenziale” e che tale qualità era venuta meno. Il Comune appella notificando l’atto di impugnazione presso il procuratore domiciliatario di Tizio, il quale, però, nelle more del giudizio, prima dell’udienza di discussione, era defunto, senza che il suo procuratore dichiarasse tale evento in udienza o lo notificasse al Comune. Nel merito l’appellante deduce che al momento della stipulazione del contratto i terreni erano edificabili, che esso non aveva frapposto ostacoli alla edificabilità degli stessi, ma che il contratto non prevedeva che mantenessero in perpetuo tale qualità, e che l’altra parte aveva disposto, prima della variante che vincolava i suoli, di un lasso dì tempo sufficiente per effettuarne lo sfruttamento a scopo edilizio. Gli eredi di Tizio si costituiscono in appello in epoca successiva alla scadenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado, eccependo, nel rito, che la capacità processuale del loro dante causa era venuta meno, onde il procuratore costituito in primo grado non era legittimato a ricevere la notifica dell’impugnazione. Nel merito, gli eredi ribadiscono la tesi sostenuta in prime cure. Redigete comparsa conclusionale nell’interesse dell’Ente pubblico.

 

  • D.A.G. 20.11.1982 – 25 posti

Caio propone domanda di revindica di un immobile contro Sempronio, il quale nel resistere, chiede in via riconvenzionale che il contratto con il quale i loro rispettivi defunti genitori hanno compravenduto il bene era simulato. A prova deposita uno scambio di lettere intervenuto a suo tempo tra i contraenti. Il Tribunale deferisce giuramento suppletorio a Sempronia sulla seguente formula: “Giuro di sapere che l’atto di compravendita tra mio padre venditore e il padre di Caio compratore fu simulato, non intendendo le parti trasferire la proprietà dell’immobile”. Prestato il giuramento da Sempronio secondo la precisata formula nel senso dell’affermata simulazione, il Tribunale dichiara la simulazione e rigetta la domanda di revindica. Rediga il candidato l’atto di appello per Caio.

 

  • D.A.G. 27.1.1981 – 30 posti

Con scrittura privata del 31 maggio 1972, Mevio vendette a Sulpicio un’area edificabile sita nel Comune di Frascati della superficie di mq. 3.800 al prezzo di L. 10.000 al metro quadrato, ricevendo in acconto la somma di L. 12.000.000. Fu convenuto fra le parti che il 31 dicembre 1972 doveva essere stipulato l’atto pubblico e consegnato il terreno. Con atto del 26 giugno 1973, Sulpicio evocò in giudizio Mevio avanti il Tribunale, per sentire dichiarare risolto il contratto per colpa del predetto, in quanto l’area che era stata garantita come libera era risultata invece vincolata in parte a strada e in parte a verde pubblico in forza del piano regolatore comunale adottato il 12 aprile 1972, cioè in data anteriore a quella della scrittura di vendita. Sulpicio chiede inoltre la restituzione dell’acconto ed il risarcimento dei danni. Mevio si oppose alle domande e, in via riconvenzionale, chiese la pronunzia di risoluzione deli contratto per fatto e colpa dell’attore, il quale non si era presentato davanti al Notaio per la stipula dell’atto pubblico, accampando pretese inaccettabili, con la condanna del medesimo al risarcimento dei danni. Il tribunale con sentenza 13 novembre 1975, ritenuto che l’esistenza di un piano regolatore in itinere, approvato solo dal Consiglio Comunale fosse sufficiente a dar vita ad un onere reale non apparente, dichiarò risolto il contratto per colpa di Mevio condannandolo al rimborso dell’acconto e al risarcimento dei danni per l’importo di L.10.000.000. Contro detta sentenza ha proposta appello Mevio, insistendo sulla richiesta di rigetto delle domande presentate da Sulpicio e chiedendo l’accordamento della riconvenzionale. In particolare Mevio deduceva che il Piano regolatore, fin quando non sia perfezionato l’iter amministrativo, deve considerarsi inefficace, per cui non poteva affermarsi l’esistenza attuale di un onere reale. L’appellato resisteva al gravame ribadendo che l’onere reale non apparente, da lui non riconoscibile, era costituito dalla impossibilità di esercizio dello ius aedificandi e che tale onere, ai sensi dell’art. 1489 c.c. diminuiva sicuramente il libero godimento del bene. Redigete la comparsa conclusionale per Sulpicio o per Mevio a vostra scelta.

 

  • D.A.G. 14.3.1980 – 18 posti

Con atto di citazione del 20.5.1976, Mevio esponeva di avere acquistato da Caio, con scrittura privata registrata in data 18 maggio 1974, un immobile sito in Nettuno per il prezzo di £ 50.000.000 pagato in contanti., con il patto che Caio avrebbe potuto riscattare il bene entro il 31 maggio 1975, previo versamento dell’importo di cui sopra maggiorato degli interessi annui del 20%. L’attore assumeva che Caio, a sua insaputa e contro la sua volontà, aveva ceduto il diritto di riscatto dello stesso immobile a Sulpicio, il quale lo aveva esercitato con atto stragiudiziale del 23.1.1975,facendo l’offerta reale di quanto dovuto. Tanto premesso, Mevio conveniva in giudizio Caio e Sulpicio, davanti al Tribunale di Roma, ove era stato concluso il contratto per sentire dichiarare la incedibilità del patto e del connesso diritto di riscatto. Instauratosi il contraddittorio, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda, deducendo che Caio ben poteva cedere ad altri il proprio diritto, anche senza il consenso del compratore. Il Tribunale, con sentenza del 12.2.1978, accoglieva la domanda ritenendo la incedibilità unilaterale del diritto di riscatto. Avverso la sentenza notificata il 20.7.1978, hanno proposto appello Caio e Sulpicio, con atto del 29 settembre 1978, sollevando in rito l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo competente il Tribunale di Velletri e, nel merito, insistendo nella tesi della legittimità della cessione del diritto. Mevio ha resistito al gravame, eccependo preliminarmente la inammissibilità della impugnazione per decorso del termine perentorio di cui all’art. 325 del c.p.c. Redigete la comparsa conclusionale per gli appellanti o per l’appellato a vostra scelta.

 

  • D.A.G. 29.7.1978 – 7 posti

Con atto notificato il 30 ottobre 1973 la signora Rosa Bianchi conveniva davanti al Tribunale di Roma il marito Lamberto Rossi, perché fosse accertata e dichiarata la sua piena ed esclusiva proprietà dell’appartamento sito in Roma, Via Archimede numero 120 dal marito acquistato con atto pubblico del 5 gennaio 1951 utilizzando danaro da essa fornito. Nel corso della causa esibiva una dichiarazione sottoscritta dal marito del seguente tenore: “Cara Rosa, per ogni possibile futura eventualità, desidero dichiararti che mi hai consegnato per l’acquisto dell’appartamento di Via Archimede n. 120, la somma di L. 6.500.000, costituente tutti i tuoi risparmi, e che l’appartamento stesso deve considerarsi. di conseguenza, di nostra comune proprietà a perfetta metà”. Il Tribunale, con sentenza 4 ottobre 1975 respingeva la domanda. Esso considerava: – che la domanda della Bianchi era stata prospettata inizialmente come revindica; e che all’uopo la dichiarazione esibita non sarebbe servita allo scopo, non rappresentando né un titolo di acquisto derivativo, né la prova di una usucapione; – che, peraltro, nonostante l’iniziale prospettazione, l’azione esperita dalla Bianchi era venuta assumendo, nel corso di causa, natura personale, essendosi aggiunto alle originarie conclusioni un capo volto ad ottenere la condanna del convenuto a trasferire a suo favore la proprietà della metà indivisa dell’immobile in contestazione, e che però l’obbligazione di trasferire un immobile ad una determinata persona è nulla se non venga asserita con un contratto preliminare in forma scritta; ed anche per il mandato ad acquistare immobili si richiede tale forma, trattandosi di negozio che implica la contestuale obbligazione di trasferimento del mandatario. Avverso la decisione ha proposto appello la Bianchi. riproponendo le questioni risolte dalla sentenza e spiegando altresì che la domanda originaria era fondata anche nella intestazione fiduciaria della metà dell’appartamento in capo al marito. Compilate la comparsa conclusionale per la Bianchi.

 

  • D.A.G. 27.1.1977 – 5 posti

Pietro Bianchi e Francesco Rossi concludono un contratto preliminare di compravendita di un fondo, con facoltà per il promittente compratore Rossi di nominare un’altra persona in sede di stipulazione del contratto definitivo. Prima della scadenza del termine entro il quale deve procedersi alla stipula di quest’ultimo, il Rossi notifica al Bianchi l’invito a presentarsi, in un’ora determinata, davanti al notaio per partecipare alla formazione del rogito di vendita e per ricevere il pagamento del prezzo. Non essendosi il Bianchi presentato, il Rossi fa constatare dal notaio di essere pronto a concludere il contratto definitivo e di avere la disponibilità di una somma sufficiente per il pagamento del prezzo e delle spese e dichiara di nominare come compratore di metà del fondo, insieme a lui, Giuseppe Neri, il quale, essendo presente, dichiara di accettare. Scaduto il termine anzidetto, il Rossi e il Neri convengono in giudizio il Bianchi, chiedendo che, ai sensi dell’art. 2932 codice civile, sia emessa una sentenza che – in sostituzione del contratto definitivo non concluso – disponga il trasferimento della proprietà del fondo in favore di entrambi. Il Bianchi resiste alla domanda, eccependo che l’electio amici è avvenuta in modo irregolare e che comunque è tardiva. Prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, gli attori richiedono, in subordine, che il trasferimento della proprietà del fondo sia disposta in favore del solo Rossi. Il Bianchi eccepisce l’improponibilità della nuova domanda. Il Tribunale rigetta la domanda principale e dichiara improponibile la domanda subordinata, considerando, riguardo alla prima, che il contratto preliminare non prevedeva una pluralità di compratori e che la nomina del terzo, fatta davanti al notaio, è stata comunicata soltanto con la citazione introduttiva e quindi tardivamente; e, riguardo alla seconda, che sulla nuova domanda il convenuto non ha accettato il contraddittorio.